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Dichiarazione dei diritti umani: la scuola Tacchi Venturi testimonia l'articolo 2
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Dichiarazione dei diritti umani: la scuola Tacchi Venturi testimonia l'articolo 2
Pur affermando tale articolo l’unità e l’interdipendenza di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamati dalla Dichiarazione e il rifiuto di ogni eccezione riguardo a coloro che devono beneficiarne, gli alunni hanno rilevato l’ispirazione pessimista dei suoi autori coscienti che essa non corrisponda all’inclinazione naturale dell’essere umano e delle collettività che essa forma, testimoniata anche dalla differente condizione della donna e della bambina nei Paesi del Primo, del Secondo e del Terzo Mondo. Gli alunni hanno appurato che la stessa parola “donna” nella Dichiarazione compare una sola volta nell’articolo 16 , nel quale si esprime il diritto di fondare una famiglia, l’uguaglianza dei diritti upmo/donna nel matrimonio e della famiglia quale nucleo naturale e fondamentale della società, rispetto alla parola “individuo” che invece viene ripetuta 36 volte ( art. 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29). La riflessione si è orientata quindi soprattutto a ricostruire le tappe principali dell’emancipazione femminile nella società occidentale dall’età antica all’età contemporanea attraverso le parole guida di corpo, relazioni familiari, lavoro e voto con particolare riferimento al contesto italiano del secondo dopoguerra, che rappresenta per le donne di molti Paesi occidentali l’acquisizione del diritto di voto. L’Italia ha abolito l’istituto dell’autorizzazione maritale nel 1919 e ha ammesso le donne all’elettorato attivo nel 1945 e passivo nel 1946. Furono 21 le prime donne elette nel Parlamento italiano su 556 deputati e 5 di loro entrarono a far parte della “Commissione dei 75”, che era stata incaricata dall’Assemblea Costituente di formulare la proposta di Costituzione. In quella sede portarono avanti la battaglia dell’uguaglianza dei sessi nel campo lavorativo e in quello familiare con misure concrete per la tutela della maternità e dei figli illegittimi, per la parità dei salari e pari opportunità nell’accesso a tutte le professioni. Nel 1950 fu emanata la prima legge che garantiva il posto di lavoro per la lavoratrice madre. Nel 1959 nacque il Corpo di Polizia Femminile; nel 1961 le donne potettero intraprendere la carriera alla Magistratura e alla Diplomazia; nel 1963 alle casalinghe fu riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità e vecchiaia; nel 1975 entrò in vigore il nuovo Diritto di Famiglia etc..
Purtroppo fino alla fine del XIX secolo era largamente diffusa l’idea che la componente femminile non potesse partecipare alla vita politica a causa della sua caratteristica “emotività” , generatrice solo di turbamento nella gestione degli affari di Stato. Con le discussioni sull’allargamento del suffragio iniziarono a farsi sentire le prime voci che ipotizzavano l’ingresso delle donne nel corpo elettorale anche se poi furono escluse dalla riforma del 1882 e da quella del 1912, che introduceva in Italia il suffragio maschile. Nel 1925 Mussolini le incluse, sebbene con una serie di norme restrittive, nell’elettorato amministrativo, ma l’anno dopo con l’abolizione degli organismi rappresentativi locali si chiuse ogni discussione sui diritti politici. Emblematiche anche le norme del 1934 e del 1938 con cui si autorizzavano le amministrazioni dello Stato a escludere le donne dai concorsi pubblici (L. 18/1/34 n. 221) e a limitarne l’assunzione in tutti i settori alla proporzione massima del 10 per cento ( R.D. 15/10/38 n. 1514).
Fu sempre il Fascismo a escludere le donne da ogni ruolo direttivo e dall’insegnamento di storia e filosofia, materie letterarie, diritto e economia nei licei e istituti tecnici in conformità alla Legge Casati. La Legge Casati da una parte rese obbligatori i primi due anni di scuola per entrambi i sessi imponendo a ogni comune l’istituzione di classi elementari maschili e femminili; l’istruzione impartita si differenziava a seconda del sesso (lavori femminili al posto di elementi di geometria e di disegno limeare) così come i libri di testo e i progammi di ogni singola materia secondo uno schema rigido che in parte sopravviverà anche nello Stato repubblicano. Appena costituito il Governo di Liberazione Nazionale, le donne si attivarono per entrare a far parte del corpo elettorale: il decreto legislativo del 31 gennaio 1945 sancì definitivamente il suffragio universale e la Consulta – il primo organismo politico nazionale dopo la guerra al quale i partiti invitarono anche le donne - con il decreto del 10 marzo 1946 relativo alle “Norme per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente”, incluse anche le donne tra le eleggibili.
L’acquisizione del diritto di voto da parte delle donne, dunque, non è stato il prodotto di un allargamento progressivo della nozione iniziale di cittadinanza, né di un’estensione dei principi liberaldemocratici a fasce di popolazione sempre più ampie. Essa ha comportato piuttosto la ridefinizione dei confini e degli stessi contenuti della sfera pubblica e del suo rapporto con quella privata, molto spesso attraverso una prolungata battaglia dei movimenti femminili e femministi occidentali. Tale processo di ridefinizione del modello di cittadinanza non può dirsi tuttavia del tutto compiuto come testimonia la percentuale ancora molto bassa delle donne presenti in parlamento e nelle varie istituzioni.

