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Dichiarazione dei diritti umani: la scuola Tacchi Venturi testimonia l'articolo 2


Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

 

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Dichiarazione dei diritti umani: la scuola Tacchi Venturi testimonia l'articolo 2



"NASCERE E MORIRE DONNA NELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA"
Il gruppo classe ha affrontato lo studio della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, pubblicata dall’ONU il 10 dicembre 1948, da un punto di vista storico e formale soffermandosi in modo particolare sulla lettura e sul commento dell’articolo secondo che recita “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita, o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione o sovranità”. La riflessione si è orientata soprattutto a ricostruire le tappe principali dell’emancipazione femminile nella società occidentale dall’età antica (attraverso la lettura della commedia Donne in parlamento di Aristofane) all’età contemporanea attraverso le parole guida di corpo, relazioni familiari, lavoro e voto con particolare riferimento alle differenze di genere con le altre culture - medio-orientale (Afghanistan/Palestina) e islamica (Marocco/Iraq/Iran) - ed, inoltre, alla stessa condizione della bambina e/o donna in alcuni Paesi del Primo, Secondo e Terzo Mondo quali la Cina, l'India, l'Africa (Camerun), dove non solo non ha gli stessi diritti degli uomini o dei bambini coetanei ma in taluni casi è privata dei diritti fondamentali alla vita, all'istruzione e alla sanità.  In tale contesto sono stati approfonditi alcuni temi specifici quali la violenza sulle donne delle popolazioni sconfitte, la violenza multimediale legata alla guerra, i diritti dei bambini e delle bambine della Shoah e i diritti delle donne/bambine immigrate. La tappa successiva di tale percorso è stato lo studio - da punto di vista legislativo - della condizione della donna in Italia dal secondo dopoguerra, quando con  l’approvazione del Decreto legislativo n. 23 del 1 febbraio 1945 anche la donna italiana ha potuto esercitare il diritto di voto concorrendo a determinare la volontà popolare anche se purtroppo la sua presenza nelle vari sedi istituzionali è ancora limitata. La norma cardine, più importante di tutto l’impianto costituzionale  è rappresentata dall’art. 3 c.o 2 della Costituzione, una norma aperta, di straordinaria valenza propositiva e coerente con gli enunciati della Dichiarazione Universale: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." 
Oggi le donne italiane sono legittimamente divenute cittadine di serie A, al pari degli uomini; sono padrone di se stesse, godono dell’eguaglianza giuridica e hanno gli stessi diritti degli uomini e, pertanto, possono accedere a tutte le professioni e a tutti gli uffici tranne che nel clero e in alcuni settori dell’esercito, per ora. Ma si badi bene, non è stato sempre così! In passato la donna era un accessorio del capofamiglia (padre o marito). Nel Codice di Famiglia del 1865, le donne non avevano il diritto di esercitare la tutela sui figli legittimi, né tanto meno quello ad essere ammesse ai pubblici uffici; se sposate, non potevano gestire il denaro guadagnato con il proprio lavoro, perché tale prerogativa spettava solo al marito. Alle donne veniva ancora chiesta l’"autorizzazione maritale" per donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, né potevano transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti. Tale autorizzazione era necessaria anche per ottenere la separazione legale. L’articolo 486 del Codice Penale prevedeva addirittura una pena detentiva da tre mesi a due anni per la donna adultera, mentre puniva il marito solo in caso di concubinato. Il rilancio del sesso femminile inizia, in Italia, con l’avvento della repubblica e, in particolare, con il varo della Costituzione entrato in vigore il 1.1.1948: i padri costituenti, infatti, introdussero nella nostra Carta fondamentale l’art. 3 che recita “…Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politica, di condizioni personali e sociali”, nonché altre norme tese a sancire in via definitiva il principio di parità tra uomo e donna, sia a livello generale con il succitato “principio di uguaglianza formale” disciplinato, appunto all’art. 3, sia con disposizioni riferite alla famiglia, al lavoro ed alle attività politiche.
L’art. 29, co.2, Cost. precisa che “…il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”; l’art. 31 Cost è altra disposizione volta a tutelare “… la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, …” in quanto perno fondamentale dello Stato. In linea con il principio di parità di trattamento tra donna lavoratrice e uomo che lavora, si pone l’art. 37 Cost che prevede “…la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le  condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre ed al bambino una adeguata protezione”. L’art. 48 Cost. sanciva, anche all’interno della Carta Costituzionale, il diritto al voto alle donne. Esso recita che “…Sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età…”: quindi, con tale norma, uomini e donne sono posti sullo stesso piano anche sotto un profilo politico. Successivamente all’entrata in vigore della Costituzione, il processo di emancipazione femminile inizia un vero cammino in avanti fatto di (grandi) conquiste che, passo dopo passo, tenderanno a consentire alla donna il raggiungimento di un’effettiva, quantomeno formale, parità di trattamento con l’uomo. Sotto l’aspetto lavorativo, merita menzione la legge n. 860 del 26.08.1950 che rappresenta la prima legge di tutela della lavoratrice madre. Sancisce, per la prima volta, il divieto di licenziare le lavoratrici durante il periodo di gestazione e durante il periodo - pari ad otto settimane dopo il parto- di astenzione obbligatoria dal lavoro. Va ricordata, inoltre, la legge n. 7 del 9 gennaio 1963 con cui viene stabilito il principio del divieto di licenziamento a causa di matrimonio per tutte le imprese private. Con la legge n. 66 del 9 febbraio 1963 anche le donne possono accedere ai pubblici uffici e alle professioni, compresa la magistratura, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera. A seguito della direttiva n.100 del bureau international du travail (BIT), viene emanata anche in Italia una legge di esecuzione di tale direttiva - legge n. 929 del 3 luglio 1965 – con cui si sancisce l’uguaglianza di remunerazione tra manodopera maschile e femminile. Non può essere sottaciuta l’importanza, per la “rivoluzione copernicana” che ha determinato nei rapporti interpersonali tra i coniugi, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 che introdusse, per la prima volta in Italia, la disciplina del divorzio. Importante passo in avanti nella tutela della lavoratrice madre, viene compiuto con l’approvazione della legge n. 1204 del 30.12.1971 con cui viene introdotto, per la prima volta, il concetto fondamentale di maternità, non solo come valore individuale, ma come valore sociale: vengono predisposte una serie di disposizioni di carattere assistenziale, economico e normativo per consentire alla donna di svolgere il proprio lavoro senza compromettere la cura dei figli e le connesse attività familiari. L’istituto della famiglia viene poi ridisegnato in maniera significativa dalla c.d. riforma del diritto di famiglia ( legge n. 151 del 19.05.1975) che apportò modifiche tese ad uniformare le norme ai principi costituzionali. Con questa legge venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l'istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori.
Il diritto di famiglia nel corso degli anni ha poi subito altre importanti modifiche, tra cui segnaliamo:
- la legge n. 431/1967 integrò le norme del codice in tema di adozione e affido, che successivamente vennero riformati con la legge n. 184/1983 e con la legge 149/2001;
- con la legge n. 405  del 29.07.1975 vengono istituiti i c.d. consultori familiari;
- con la legge n. 121/1985 (legge che rese esecutivo l'accordo del 1984 che modificò il Concordato del 1929) venne modificata la disciplina del matrimonio concordatario;
-  nel 1987 (legge n. 74/1987) venne ampliata la disciplina introdotta dal divorzio;
- la legge 40/2004 regolamentò la procreazione medicalmente assistita;
- la legge 54/2006, la c.d. legge sull'affidamento condiviso rivoluziona l'assetto dei rapporti genitori-figli così come disciplinato dal codice civile.
Altra norma significativa disposizione normativa si rinviene nella legge n. 903 del 9 dicembre 1977 con cui viene introdotto il concetto di parità ( e non solo di tutela) delle lavoratrici madri: per effetto di questa legge si registar un forte incremento dell’occupazione femminile anche perché si proibisce la ricerca di personale, selezionata per sesso, e si unificano le liste di collocamento fino a quel momento divise per sesso. Con la legge n. 194 del 22 maggio 1978, viene approvata la norma per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria della gravidanza (c.d. aborto). L’abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore e del matrimonio riparatore viene sancita dalla legge n. 442 del 5 agosto 1981:  l’art. 587 del codice penale riguardava l’omicidio come delitto di genere in quanto relativo alla moglie, figlia e alla sorella. La donna era dunque l’oggetto, il contenitore dell’onore, mentre l’onore apparteneva al soggetto maschile con cui la donna era in relazione.
Con la legge n. 546 del 29.12.1987 viene riconosciuta l’indennità di maternità anche alle lavoratrici autonome (fino ad allora era prevista solo per le dipendenti). Lo Stato italiano, inoltre, con l’approvazione della legge n. 125 del 10 aprile 1991 recepì formalmente i principi del trattato di Amsterdam che prevedeva la predisposizione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna: si introdusse in concetto di pari opportunità, poi ampliato e precisato dalla legge n. 196 del 23 maggio 2000, nonché dal codice delle pari opportunità in ossequio al D.L. n. 198 del 11 aprile 2006. Il principio di “pari opportunità” abbraccia il complesso di disposizioni legislative poste in essere allo scopo di eliminare le disparità fra uomo e donna in diversi ambiti, che spaziano dalla formazione scolastica e professionale, all’accesso al mercato del lavoro ed alla progressione di carriera. Sotto il profilo penale, una menzione particolare merita la legge n. 66 del 15.02.1996 (norme contro la violenza sessuale). Tale norma, riformando il codice Rocco, riconosce che la violenza sessuale non è più reato contro la morale,  bensì contro la persona. Vengono inasprite le pene, in special modo contro i minori e in caso di violenza di gruppo e, inoltre, si introduce nel testo normativo il concetto di atto sessuale, con l’abolizione della (vecchia) distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta.
Con la legge n. 380 del 29 ottobre 1999, per le donne si aprono anche le porte delle caserme: tale norma, infatti, disciplina l’accesso volontario delle donne nell’ambito della carriera militare. Un significativo passo in avanti nella tutela della donna nelle relazioni familiari viene compiuto con il varo della legge n. 154 del 5 aprile 2001 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari). Tale disposizione, innovativa per il diritto italiano, consente al giudice di adottare una misura coercitiva che allontani dalla casa familiare il coniuge o il convivente che abbia tenuto una “condotta pregiudizievole” nei confronti dell’altro coniuge. Il giudice può anche disporre al coniuge violento il divieto di avvicinarsi alla persona offesa, nonché disporre anche il pagamento di un assegno a favore delle persone che rimangono prive dei mezzi adeguati di sussistenza. Con il varo del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.l.vo n. 198 del 11 aprile 2006) il legislatore italiano introduce un importante strumento volto a rimuovere ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso ed avente come risultato quello "di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo". Il codice è importante per la funzione di tendere, al di là della mera uguaglianza formale, ad eliminare tutte le discriminazioni che, di fatto, impediscono ancora un’uguaglianza sostanziale tra i sessi. Sotto il profilo penale, una recente innovazione legislativa, mutuata dal diritto anglosassone,  è rappresentata dallo introduzione del reato di stalking (c.d. atti persecutori): infatti, la legge n. 11 del 23.02.2009 ha introdotto l’art. 612 bis, all’interno dell’impianto del codice penale, per punire quelle condotte - rappresentate da reiterate minacce e/o molestie – con cui l’offensore cagiona un grave turbamento e/o forte timore  e/o  un grave stato di ansia alla persona offesa, al punto tale da costringerla a modificare le abitudini di vita. Purtroppo, si tratta di un reato che colpisce per l’80% il sesso femminile.
Le donne, nell’ambito del  rapporto lavorativo, sono talvolta oggetto di condotte vessatorie, di soprusi, di violenze psicologiche quali il mobbing e lo straining.