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Dichiarazione universale dei diritti umani: la scuola Leonardo da Vinci testimonia l'articolo 16
Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
vai al video realizzato dalla scuola
09
marzo
2010
Un piccolo passo verso la libertà "Sierra Leone"
Un piccolo passo verso la libertà
Corte speciale per la Sierra Leone, “ matrimonio forzato “
Nella sentenza del 22 febbraio 2008, la Camera d’Appello della corte Speciale per la Sierra Leone (SCSL) ha qualificato il “matrimonio forzato” come crimine internazionale, nella fattispecie come “crimine contro l’umanità”.
Come è noto la pratica dei matrimoni forzati non è sanzionata come crimine internazionale da nessuna convenzione né è riconosciuta come tale dalla giurisprudenza di altri tribunali penali internazionali.
La Camera D’Appello precisa che il matrimonio forzato come crimine contro l’umanità non può essere identificato o confuso con il matrimonio forzato praticato in tempo di pace e legato a usi e costumi di comunità tradizionali (es. Matrimoni precoci o combinati).
Tuttavia sembra ragionevole ritenere che l’accettazione o la tolleranza verso una tale tradizione possa essere presa in considerazione in quanto elemento che possa aver incoraggiato la diffusione e l’uso sistematico di una tale pratica in tempo di guerra.
…e diritto internazionale
Una forma di condanna implicita del matrimonio forzato, comunque, emerge dal contenuto di diversi strumenti internazionali in materia di diritti umani, nei quali si sottolinea la necessità che il diritto di contrarre matrimonio si debba conciliare con il principio del pieno e libero consenso dei coniugi (v. art. 16, par. 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; art.23, par. 3,del Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 1, par. 1, della Convenzione sul consenso al matrimonio, l’età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni del 1965; art.16, par. 1b , della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne).
Il valore riconosciuto al libero consenso degli sposi nel contrarre il matrimonio ha contribuito,quindi a fare assimilare alcune forme di matrimonio forzato ad uno stato di schiavitù.
(Giorgio,Francesca)
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