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Dichiarazione universale dei diritti umani: la scuola Leonardo da Vinci testimonia l'articolo 16


Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

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04 marzo 2010 Sui matrimoni combinati pensiamo…
Nella pratica di un matrimonio combinato, c’è spesso tutto lo sconforto e l’impotenza di ragazzine che, in nome di una decisione altrui, salutano tristemente i sogni e i semplici giochi di un’infanzia e di un’adolescenza mai vissute. La procedura è più o meno invariata da Paese a Paese: nel momento in cui una bambina si avvicina alla pubertà, il padre, o chi per lui, intraprende le “trattative” con il futuro marito che, non di rado, può avere persino il doppio degli anni della donna. La futura sposa perde così ogni suo diritto ad una scelta personale e consapevole, diventando semplicemente una pedina il cui parere conta meno di niente. La liberà di scelta ,gli affetti,i sogni di chi ha la nostra età, forse meno, vengono soppressi ed allora che cosa può sognare una ragazzina?Come può sentirsi persona uguale a tutti gli altri e degna di rispetto se non viene considerata niente neppure per decisioni che riguardano i propri sentimenti? (Francesca, Linda, Mery,Alessandra)

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