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Dichiarazione universale dei diritti umani: la scuola Leonardo da Vinci testimonia l'articolo 16


Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

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29 marzo 2010 Matrimonio religioso nello Stato italiano
I matrimoni religiosi, i cui effetti sono riconosciuti civilmente dallo stato italiano, sono quelli celebrati davanti a un ministro di culto della confessione religiosa che ha stipulato un’ intesa con lo Stato italiano. Il matrimonio cattolico valido solo ai fini religiosi viene definito matrimonio canonico. Attualmente sono riconosciuti i matrimoni celebrati davanti a ministri di culto delle seguenti confessioni religiose: - Chiesa cattolica; - Tavola valdese; - Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno; - Unione delle comunità ebraiche italiane; - Assemblea di Dio in Italia (ADI); - Unione battista; - Chiesa Evangelica Luterana in Italia.
Il 4 aprile 2007 la Repubblica Italiana ha stipulato intese con alcune organizzazioni religiose che prevedono , tra l’ altro, il riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni religiosi celebrati davanti ai ministri di culto delle rispettive organizzazioni religiose.(Vincenzo, Marco)

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