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Dichiarazione universale dei diritti umani: la scuola Leonardo da Vinci testimonia l'articolo 16


Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

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16 marzo 2010 La famiglia immigrata e la famiglia formata nel paese di immigrazione
Un altro importante aspetto di trasformazione sociale legato all’immigrazione ,per quanto riguarda il matrimonio, è la costituzione di nuclei familiari composti da persone immigrate. E’ un fenomeno relativamente recente , avvenuto successivamente alla prima fase dell’immigrazione ,nella seconda metà degli anni 80’ , per effetto dei ricongiungimenti familiari. Al modello della famiglia ricongiunta se ne affiancano altri : le famiglie formatesi nel paese di immigrazione composte da connazionali e le famiglie , che possono essere composte da coniugi entrambi immigrati, ma provenienti da paesi diversi.(Alessandra, Valeria)

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