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Dichiarazione universale dei diritti umani: la scuola Leonardo da Vinci testimonia l'articolo 16


Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

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16 marzo 2010 Il matrimonio mussulmano
È un contratto verbale o scritto,l’uomo e la donna incontrano l’Imam prima della cerimonia che è celebrata nella moschea o nel municipio o a casa degli sposi. Richiede il certificato di matrimonio civile.

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