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Dichiarazione universale dei diritti umani: la scuola Leonardo da Vinci testimonia l'articolo 16


Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

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16 marzo 2010 Il matrimonio ebraico
Il matrimonio è un’alleanza. La fidanzata sarà purificata prima attraverso la cerimonia del Mitvè. Il matrimonio ebraico richiede l’atto di nascita ,quello del  matrimonio dei genitori e lo stato di famiglia .Il matrimonio è diviso in due parti:il Kiddfushin e il Nessuì. Nel primo lo sposo dona alla sposa un anello o una moneta d’oro e si recita la formula matrimoniale; nel secondo c’è la libagione del vino benedetto per iniziare la coabitazione. (Giulio)

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