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Dichiarazione universale dei diritti umani: la scuola Leonardo da Vinci testimonia l'articolo 16


Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

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29 marzo 2010 CURIOSITA’
Il matrimonio islamico ha solo valore religioso. L’Italia è una società con molte persone single e coppie di fatto, con molti stranieri e molti divorziati che decidono di risposarsi. I figli nati nel matrimonio hanno, purtroppo più diritti dei figli nati fuori dal matrimonio. Il sindaco per celebrare un matrimonio deve indossare la veste ufficiale. Solo persone capaci di intendere e di volere si possono sposare. Lo stato civile ha l’obbligo di riempire l’atto di matrimonio in pergamena. L’atto di nascita segue tutta la vita di una persona e, dopo cento anni, diventa pubblico. Le veline, atto di nascita e di matrimonio, si conservano in un archivio storico. (Marta)

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