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Dichiarazione universale dei diritti umani: la scuola Leonardo da Vinci testimonia l'articolo 16


Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

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11 febbraio 2010 C’è una definizione per tutti i popoli e tutte le culture?
La definizione matrimonio è strettamente legata alla cultura a cui si riferisce e in molti casi essa passa per legittimazione giuridica,sociale o religiosa di una relazione tra due individui. E’ un legame fra due persone finalizzato alla formazione di una famiglia.Il matrimonio è un istituto giuridico e può assumere rilevanza anche nella religione: in alcuni culti ha anche valore di sacramento.Si parla di matrimonio civile se il rito è celebrato ai soli fini giuridici, e di matrimonio religioso quando il rito è celebrato da un ministro di culto(Giorgio, Marco).

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