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Dichiarazione universale dei diritti umani: la scuola Leonardo da Vinci testimonia l'articolo 16


Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

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04 marzo 2010 Articolo 9 - Carta Dei Diritti Fondamentali Dell’Unione Europea
Come è garantito il diritto al matrimonio ed alla famiglia dall’Unione Europea? Nella“Carta Dei Diritti Fondamentali Dell’Unione Europea” abbiamo trovato il seguente articolo Articolo 9 Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che disciplinano l’esercizio. (Giorgio)

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