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Dichiarazione dei diritti umani: la scuola Tacchi Venturi testimonia l'articolo 2


Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

 

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31 marzo 2010 Le donne nell'Art. 3 della Costituzione Italiana
Il rilancio del sesso femminile inizia, in Italia, con l’avvento della Repubblica e, in particolare, con il varo della Costituzione entrato in vigore il 1.1.1948: i padri costituenti, infatti, introdussero nella nostra Carta fondamentale l’art. 3 che recita “…Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politica, di condizioni personali e sociali”, nonché altre norme tese a sancire in via definitiva il principio di parità tra uomo e donna, sia a livello generale con il succitato “principio di uguaglianza formale” disciplinato, appunto all’art. 3, sia con disposizioni riferite alla famiglia, al lavoro ed alle attività politiche. Il Gruppo Maschile 1° D

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