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Dichiarazione dei diritti umani: la scuola Tacchi Venturi testimonia l'articolo 2
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
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31
marzo
2010
I diritti delle donne lavoratrici nella Costituzione Italiana
Sotto l’aspetto lavorativo, merita menzione la legge n. 860 del 26.08.1950 che rappresenta la prima legge di tutela della lavoratrice madre.
Sancisce, per la prima volta, il divieto di licenziare le lavoratrici durante il periodo di gestazione e durante il periodo - pari ad otto settimane dopo il parto- di astenzione obbligatoria dal lavoro.
Va ricordata, inoltre, la legge n. 7 del 9 gennaio 1963 con cui viene stabilito il principio del divieto di licenziamento a causa di matrimonio per tutte le imprese private.
Con la legge n. 66 del 9 febbraio 1963 anche le donne possono accedere ai pubblici uffici e alle professioni, compresa la magistratura, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera.
A seguito della direttiva n.100 del bureau international du travail (BIT), viene emanata anche in Italia una legge di esecuzione di tale direttiva - legge n. 929 del 3 luglio 1965 – con cui si sancisce l’uguaglianza di remunerazione tra manodopera maschile e femminile.
Il Gruppo Maschile, 1° D
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