Disposizioni per il contrasto della violenza fisica e della persecuzione psicologica nell'ambito dell'attività lavorativa (mobbing)


A palazzo Madama i senatori, nel loro lavoro legislativo, usufruiscono dei pareri e delle consulenze forniti dagli Uffici del Senato. In questa pagina vengono raccolti gli approfondimenti e i suggerimenti formulati da alcuni Funzionari dell'Amministrazione del Senato.

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il 07/06/2011
Valerio Strinati
ha scritto:

L'argomento è ghiotto. Se ne discute da molto tempo. In alcuni ordinamenti ci sono già da tempo (ad esempio in Sevzia) leggi sul mobbing. In Italia i primi disegni di legge vengono presentati - presentati ma non discussi - nella legislatura 1996-2001 alla Camera dei Deputati. Vennero riproposti nella XIV legislatura (2001-2006) e nella XV. Nella XVI pure, ma non ne è mai iniziato l'esame. Quindi il mobbing, da un punto di vista legislativo, da noi è una scoperta "recente".
Si inizia a parlare di mobbing a fine anni 80-inizio 90 in Svezia. I diritti della persona che lavora si estendono ad una sfera che investe direttamente la questione della qualità della vita delle persone, ove il bene protetto è l'integrità psicofisica. La prevenzione del mobbing è, dunque, punto di arrivo di una concezione del lavoro come attività totalizzante che coinvolge tutti gli aspetti della vita del lavoratore, Quindi anche psicologica. È vero che si tutela un bene immateriale ma è anche vero che c'è un aggancio forte con il tema della sicurezza del lavoro. Con la nuova direttiva europea sulla sicurezza del lavoro si passa da un sistema di tipo protezionistico-repressivo - in cui, ad esempio, si commina una multa se si va in moto senza casco - a un modello di tutela basato sulla sicurezza come momento di responsabilizzazione sia del datore di lavoro che del lavoratore. Il mobbing può essere utilizzato per indurre il lavoratore a licenziarsi in modo funzionale ad un progetto di riduzione di organico.
È difficile valutare il rischio di mobbing, ma si può mettere in atto una serie di misure per prevenirlo. C'è ormai una ricca giurisprudenza in materia di mobbing, per cui molti sostengono che non vi è necessità di appesantire la legislazione con norme specifiche. Il mobbing non è mai stato oggetto di iniziativa del Governo. I disegni di legge sono tutti di iniziativa parlamentare.
Mi sono sforzato di trovare dei punti deboli, perché il mio ruolo qui me lo impone, ma ne ho trovati ben pochi. Gli stessi Senatori, che provengono da professioni le più diverse e non necessariamente devono essere esperti di diritto, presentano testi che vanno corretti in alcune loro parti prima di iniziarne l'esame.
Avete azzeccato con molta chiarezza l'art. 1. Ho poco da eccepire sulla definizione, che è precisa, ma non userei il termine "reato" di mobbing, poiché non si sa quale sia la fonte delle norme che verrebbero violate con il mobbing. Non è reato contravvenire a norme contrattuali, se di questo si tratta, e non si può essere sanzionati penalmente per violazione di contratto ma solo di legge. La stessa Associazione italiana dei mobbizzati ha manifestato la propria preferenza per un illecito civile piuttosto che penale. Per mantenere l'approccio penalistico siete costretti a fare un'analisi dettagliata, che può essere pericolosa perché cristallizza elementi che possono subire un'evoluzione nel tempo. L'idea del mobbing come reato è più forte, ma anche più difficile da praticare. E poi, fino a che punto la tutela si deve spingere per essere realmente efficace? Purtroppo non c'è una risposta univoca.
Quanto all'art. 3, se il comportamento mobbistico ha rilevanza penale non c'è conciliazione, tutt'al più patteggiamento.