Regolamentazione dell’Ufficio di Mediazione Penale Minorile


A palazzo Madama i senatori, nel loro lavoro legislativo, usufruiscono dei pareri e delle consulenze forniti dagli Uffici del Senato. In questa pagina vengono raccolti gli approfondimenti e i suggerimenti formulati da alcuni Funzionari dell'Amministrazione del Senato.

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il 31/03/2010
Massimo Martinelli
ha scritto:

Il disegno di legge  è stato redatto molto bene e per questo vi faccio i complimenti. Ho notato, tra l'altro, che avete usato il corretto sistema di numerazione dei commi. Alcune cose che non vanno bene però ci sono. Dal punto di vista della forma, raccomanderei di non usare termini ed espressioni  troppo colloquiali. Altra cosa che sarebbe bene fare è intitolare gli articoli ed evitare "articoli manifesto". Inoltre ogni comma deve essere conchiuso, non, ad esempio, la continuazione di uno precedente.
Questo disegno di legge  in sede deliberante verrebbe fortemente castigato dalla Commissione Bilancio, poiché prevedete spese non quantificate, che, anche lo fossero, comunque non sarebbero coperte. Va detto, tuttavia, che, lungo la strada in qualche modo si può talora intervenire e che, quand'anche la Commissione Bilancio desse parere negativo, a differenza della Commissione referente che deve ridiscutere il provvedimento, l'Aula può anche non tenerne conto. La mancanza di copertura finanziaria è uno dei due casi in cui il Presidente della Repubblica, ex  art. 81 della Costituzione, può rifiutarsi di firmare per la promulgazione.
Nel merito, non è chiarissimo il rapporto tra la procedura di mediazione e il processo vero e proprio, così come non è chiaro il proseguimento del processo dopo la mediazione. Il problema rimane irrisolto.
L'oggetto di questa procedura è duplice: in primo luogo,  prevedere forme di risarcimento in forma specifica, cosa di cui si è discusso molto; l'altro aspetto è l'esistenza di una procedura di conciliazione tra le parti che, in quanto tale, dovrebbe prescindere dal procedimento giudiziario.
Andrebbero poste in termini più chiari ed espliciti più chiaramente le sanzioni a carico del minore e bisogna anche riflettere se sia ammissibile per tutti i reati la rinuncia da parte della parte offesa  ad avere soddisfazione in considerazione dell'età del reo e considerazioni analoghe.
Nel nostro ordinamento non esistono queste forme di mediazione stragiudiziale. Si tratta di un concetto estremamente innovativo rispetto al nostro ordinamento, ma, naturalmente, lo si può prendere in seria considerazione.