A palazzo Madama i senatori, nel loro lavoro legislativo, usufruiscono dei pareri e delle consulenze forniti dagli Uffici del Senato. In questa pagina vengono raccolti gli approfondimenti e i suggerimenti formulati da alcuni Funzionari dell'Amministrazione del Senato.
Colpisce innanzitutto il fatto che elementi di istruttoria legislativa siano presenti nella relazione al disegno di legge. Ci sono elementi di puntualizzazione nella relazione che fanno riferimento ad alcuni requisiti che i due rami del Parlamento pongono per la completezza dell'istruttoria legislativa. Su tale argomento, infatti, nel gennaio 1997, i Presidenti della Camera e del Senato sottoscrissero una circolare, in identico testo, nel quale erano indicati gli elementi di cui deve tenere conto per lo svolgimento di quella che viene definita una "esauriente istruttoria in sede referente". Vi si parla, tra l'altro, di "valutazione della coerenza della disciplina proposta con la Costituzione e valutazione della coerenza della disciplina proposta con le normative dell'Unione europea, nonché del rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali": tutti questi profili sono tenuti in considerazione sia nella relazione sia nel dibattito degli studenti.
Inoltre, nel dibattito ricorre spesso un richiamo all'Assemblea regionale - modificato con un riferimento al Senato, che dovrebbe essere il luogo dove la simulazione si svolge. Indubbiamente il tema del rispetto da parte della legislazione nazionale delle competenze regionali è un tema molto rilevante, perché in questi anni si è maturata una grande attenzione nei confronti della autonomia regionale e del rispetto da parte dello Stato della sfera di competenza che è attribuita alla Regione.
E ancora, si intende introdurre un meccanismo premiale che, in ultima analisi, mira a ripristinare condizioni normali di funzionamento del mercato e della competizione, e quindi da questo punto di vista è coerente con i principi fondamentali dell'Unione europea.
Quanto alla redazione, il testo è formulato in modo sostanzialmente corretto, ma c'è un disegno di legge presentato dal sen. Giambrone su analogo tema, che appare più prudente dal punto di vista della costruzione legislativa, ma anche più efficace quanto all'attuazione concreta. I ragazzi giustamente dicono, e in modo molto esplicito, "Non basta sottrarsi al pizzo per godere del beneficio previsto dalla legge, bisogna collaborare attivamente affinché il fenomeno venga stroncato". Si tratta di un principio del tutto condivisibile, e in linea, anche nella formulazione, con i principi della semplificazione normativa. Tuttavia, quando si formula una proposta di legge, occorre capire con precisione chi sono i destinatari di una norma: nel caso di specie, bisogna verificare se la formulazione sintetica utilizzata nel testo predisposto dagli studenti non sia suscettibile di escludere soggetti che magari in astratto sono ugualmente meritevoli di godere dei medesimi benefici. Altra cosa è che, nel suo disegno di legge, il sen. Giambrone ha introdotto un beneficio consistente nella riduzione della contribuzione nella misura del 50%, mentre invece gli studenti prevedono un'esenzione totale. È più opportuna la scelta del Senatore perché, anche dal punto di vista del significato sociale che assume questa norma, appare preferibile trasformare l'abbattimento del contributivo dal 100% in una misura di riduzione su base proporzionale. Questo perché i contributi sono comunque la manifestazione di un principio di solidarietà sociale e quindi sembra più logico che il beneficio sia soprattutto fiscale, più che contributivo.
Il Parlamento ha affrontato il tema dell'estorsione in diverse occasioni, in particolare segnalo la legge n. 44 del 23 febbraio 1999, "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell' usura".
Il relatore presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, Luigi Saraceni, presentava il disegno di legge relativo con queste parole: "(...) Siamo di fronte ad una tappa ulteriore dell'evoluzione legislativa sulla materia, il cui primo atto normativo è rappresentato dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, successivamente corretto. L'oggetto, come si sa, non è rappresentato solo dalla giusta riparazione dei danni subiti a causa dell'intimidazione mafiosa ma anche dalla creazione di uno strumento di prevenzione dell'attività criminosa. La condizione per il risarcimento del danno subito continua ad essere quella della denuncia dell'attività di intimidazione, il che rappresenta una misura idonea per creare un deterrente sufficiente verso chi pratica questo tipo di attività criminosa. (...)" Per approfondire clicca qui e leggi gli atti preparatori della legge.



21 co-firmatari
un emendamento