Regolamentazione dell’Ufficio di Mediazione Penale Minorile
Emendamento 10.1 Sostituire l'articolo 10 con il seguente: art.10. Possono diventare mediatori i funzionari di fascia dirigenziale del Ministero di giustizia, che ne facciano richiesta. Le modalità e i termini della domanda sono decisi con apposito decreto del Ministero della giustizia. Per l'attuazione di tali Uffici si prevede all'interno del bilancio del Ministero di giustizia l'istituzione di un capitolo di spesa dedicato.


