Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF a diretta gestione statale al finanziamento di campagne di informazione destinate alle scuole di ogni ordine e grado per far acquisire ai giovani la consapevolezza della virtuosità di comportamenti di solidarietà fiscale e la loro necessità e istituzione della Giornata della solidarietà fiscale


testo originale | testo finale

Articolato del disegno di legge

art. 1

All’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 è aggiunto il comma 2-bis: "Una parte della quota dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, a diretta gestione statale, di cui al comma 2, deve essere destinata alle scuole di ogni ordine e grado per finanziare campagne di informazione e formazione volte ad accrescere nei giovani la consapevolezza che la solidarietà fiscale contribuisce a formare l’identità di un popolo".

art. 2

All’art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 è aggiunto il comma 2: "E’ istituita la Giornata della solidarietà fiscale allo scopo diffondere gli interventi realizzati dallo Stato con la quota dell'8 per mille destinata dai cittadini alla diretta gestione statale, e realizzare attività informative, progettuali e formative per le finalità di cui al comma 2 bis dell’articolo 47. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, stabilisce le modalità di diffusione delle informazioni".

art. 3

All’art. 2, comma 1, del DPR 10 marzo 1998, n. 76 le parole "conservazione dei beni culturali" è aggiunto il seguente periodo: "e campagne di informazione, formazione e attività progettuali, destinate alle scuole di ogni ordine e grado".

art. 4

All’art. 2 del DPR 10 marzo 1998, n. 76 è aggiunto il comma 5-bis: "Le campagne di informazione e formazione destinate alle scuole di ogni ordine e grado devono essere finalizzate a far acquisire nei giovani la consapevolezza della virtuosità di comportamenti di solidarietà fiscale e la loro necessità sociale. Rientrano in questo ambito tutte le attività volte a potenziate la dotazione di nuove tecnologie all’interno dell’istituzione scolastica, l’istituzione di premi e borse di studio, nonché la realizzazione di percorsi e progetti".

art. 5

All’art. 7, comma 1, del DPR 10 marzo 1998, n. 76 dopo le parole "con la relativa documentazione" è aggiunto il seguente periodo: "Per la determinazione delle quote di cui al comma 5-bis dell’art. 2, si computa l'intero gettito dei contribuenti che hanno avuto comunicazione, inviata dall'Agenzia delle Entrate, di dichiarazione regolare(*)

(*) testo così modificato dopo l'approvazione di  un emendamento

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Relazione
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Relazione al disegno di legge

Onorevoli Senatori! - La nostra Carta Costituzionale, agli articoli 2 e 53 introduce valori e principi di solidarietà che non solo sono una ricchezza e una risorsa fondamentale del Paese ma costituiscono un importante momento di coesione nazionale, sono misura del nostro senso di appartenenza e determinano la nostra identità di cittadini italiani.
Non è lontano il ricordo di quel 6 aprile 2009 quando un terribile terremoto ha devastato l’Aquila. Sono bastate poche ore perché il paese realizzasse quale immane tragedia aveva lacerato i nostri conterranei e immediatamente, in forma spontanea, disorganizzata, sono partiti da ogni parte d’Italia gesti di solidarietà verso chi aveva perduto tutto. Ebbene, se gli italiani sono capaci di realizzare queste azioni meravigliose significa che si sentono un solo popolo quando esercitano e mettono in atto i principi ed i valori della solidarietà.
L’art. 2 della Costituzione stabilisce: "la Repubblica (..) richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale", ebbene la solidarietà non è un solo un dovere ma è anche una condizione, uno status di cittadino, un segno inconfondibile della nostra identità culturale, politica e sociale. L’articolo 53 della Costituzione richiama questo principio quando stabilisce che il concorrere alle spese pubbliche è un dovere ma anche uno status del cittadino italiano.
Tuttavia i principi ed i valori sopra richiamati, di cui abbiamo piena consapevolezza nei momenti drammatici della storia del nostro Paese, si frantumano di fronte ad una diffusa ed ancora molto alta, in percentuale, evasione fiscale. Noi italiani, che siamo capaci di grandi sacrifici nelle difficoltà, non sempre abbiamo quel senso di coesione sociale nella quotidianità. E questo è dimostrato dal fatto che ad oggi, l’evasione fiscale rimane un problema molto grave che contrasta con quel senso di solidarietà sociale che ci caratterizza e che dovrebbe invece costituire un alto momento di coesione nazionale.
La finalità del disegno di legge è la valorizzazione di questa risorsa: la "solidarietà fiscale". E’ pertanto necessario trovare strumenti normativi che incentivino i comportamenti virtuosi e disincentivino quelli negativi che danneggiano il Paese, privando i giovani di quel senso di appartenenza e di coesione sociale che le future generazioni devono invece avere. La condotta dei cittadini "adulti" diventa così un modello per i più giovani che possono sviluppare comportamenti di adesione o non adesione alle regole in base agli esempi ed alle esperienze che interiorizzano durante la loro crescita. E’ importante proporre un disegno legge che attraverso meccanismi premianti, favorisca ed incentivi il pagamento dei tributi da parte di tutti ed al tempo stesso generi nei giovani l’idea che il pagamento dei tributi si traduce in un dono per chi ne beneficia, rafforza il senso di identità e appartenenza in chi condivide questa regola e diventa uno strumento di crescita sociale. La legge 222 del 20 maggio 1985, prevede che una quota dell’8 per mille sia destinata a scopi di interesse sociale e umanitario a diretta gestione statale. Ebbene, noi proponiamo di far destinare una quota dell’8 per mille a gestione diretta dello Stato ad interventi volti a far acquisire ai giovani la consapevolezza che il pagamento dei tributi è ricchezza sociale e crea coesione all’interno della collettività. Parimenti questi comportamenti devono essere resi noti e diffusi, per farne crescere la virtuosità, attraverso l’istituzione di una giornata della solidarietà fiscale in cui pubblicizzare, attraverso tutti i sistemi di comunicazione, gli interventi realizzati attraverso questi meccanismi di solidarietà fiscale. Ciò permetterebbe ai giovani di dare un senso concreto al pagamento dei tributi e farebbe loro acquisire la consapevolezza della relativa utilità per la collettività. Il disegno di legge ha la finalità di far condividere le norme sul pagamento dei tributi, soprattutto a partire dalle giovani generazioni, puntando l’attenzione sull’idea di solidarietà fiscale intesa come momento di appartenenza nazionale.

Articolato del disegno di legge

art. 1

All’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 è aggiunto il comma 2-bis: "Una parte della quota dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, a diretta gestione statale, di cui al comma 2, deve essere destinata alle scuole di ogni ordine e grado per finanziare campagne di informazione e formazione volte ad accrescere nei giovani la consapevolezza che la solidarietà fiscale contribuisce a formare l’identità di un popolo".

art. 2

All’art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 è aggiunto il comma 2: "E’ istituita la Giornata della solidarietà fiscale allo scopo diffondere gli interventi realizzati dallo Stato con la quota dell'8 per mille destinata dai cittadini alla diretta gestione statale, e realizzare attività informative, progettuali e formative per le finalità di cui al comma 2 bis dell’articolo 47. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, stabilisce le modalità di diffusione delle informazioni".

art. 3

All’art. 2, comma 1, del DPR 10 marzo 1998, n. 76 le parole "conservazione dei beni culturali" è aggiunto il seguente periodo: "e campagne di informazione, formazione e attività progettuali, destinate alle scuole di ogni ordine e grado".

art. 4

All’art. 2 del DPR 10 marzo 1998, n. 76 è aggiunto il comma 5-bis: "Le campagne di informazione e formazione destinate alle scuole di ogni ordine e grado devono essere finalizzate a far acquisire nei giovani la consapevolezza della virtuosità di comportamenti di solidarietà fiscale e la loro necessità sociale. Rientrano in questo ambito tutte le attività volte a potenziate la dotazione di nuove tecnologie all’interno dell’istituzione scolastica, l’istituzione di premi e borse di studio, nonché la realizzazione di percorsi e progetti".

art. 5

All’art. 7, comma 1, del DPR 10 marzo 1998, n. 76 dopo le parole "con la relativa documentazione" è aggiunto il seguente periodo: "Per la determinazione delle quote di cui al comma 5-bis dell’art. 2, si computa l’intero gettito dei contribuenti che, nei due anni precedenti non hanno avuto avvisi d’irregolarità dall’Agenzia delle Entrate”