Articolato del disegno di legge
art. 1
(Finalità)
1. Lo Stato favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio nazionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale e promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito nazionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, favorendo la realizzazione personale e professionale nonché forme di cittadinanza attiva.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lo Stato opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.
art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge per open source si intende:
a) distribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o di diritti per tale rivendita;
b) codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come l'output di un preprocessore non sono ammesse;
c) prodotti derivati: la licenza deve consentire l'attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;
d) integrità del codice sorgente dell'autore:la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza consente la distribuzione di file "patch" insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l'esecuzione del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;
e) nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;
f) nessuna discriminazione verso campi d'applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull'uso del programma in un particolare campo di applicazione;
g) distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;
h) la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;
i) la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza.
art. 3
(Obblighi della pubblica amministrazione)
1. La Pubblica Amministrazione è obbligata ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente. Tale obbligo dovrà essere attuato nei prossimi quattro anni. (*)
2. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la Pubblica Amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Le risorse risparmiate derivanti dal non utilizzo dei software proprietari verranno restituite per il 50 % all’ente locale che utilizzerà software libero.
art. 4
(Piano di azione nazionale per la promozione e diffusione del software libero)
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione predispone, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un "Piano di azione nazionale per la promozione e diffusione del software libero" da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri.
2. Alle famiglie e alle imprese private che intendono servirsi di software libero si applica l’aliquota ridotta 4% per le cessioni dei servizi relativi all’installazione dei software liberi.
art. 4 bis (Incentivi all'utilizzo del software libero nella Pubbliche Amministrazioni)
1. Nel caso che una persona fisica, da sola o in associazione con altre, purché dipendenti della Pubblica Amministrazione, apporti delle modifiche ad un software utilizzato e che da queste modifiche lo Stato ne tragga dei benefici in termini di riduzione della spesa pubblica, il 50% di questa riduzione sarà restituita, sotto forma di premio, all’autore o agli autori della predetta modifica. (*)
*) testo così modificato dopo l'approvazione di due emendamenti
Onorevoli Senatori! - La presente proposta di legge riguarda i software liberi (free software) cioè ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero. Il software libero (open source) ha richiamato negli ultimi anni sempre maggiore interesse da parte delle Pubbliche Amministrazioni europee. Si sono rivelate decisive in merito allo sviluppo di questa attenzione tre fattori:
la nascita di applicativi open source di qualità in numerose aree di interesse delle PA; alcune caratteristiche cruciali intrinseche al modello di sviluppo stesso di questo tipo di software e le potenzialità insite in esso di stimolare l’innovazione nel campo dell’ICT. I benefici percepiti nell’adozione di software libero/open source da parte delle P.A. vanno rintracciati soprattutto nel basso costo iniziale di azione, l’indipendenza dai fornitori, la sicurezza, la flessibilità e l’interoperabilità. I costi dell’adozione di software open source si abbassano soprattutto in merito ai costi delle licenze e degli aggiornamenti. Molto spesso gli aggiornamenti del software proprietario vengono adottati non tanto perché apportano delle vere migliorie nel programma ma piuttosto per incompatibilità con le versioni precedenti. Con licenze di software libero si intende una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile oltre all’uso del programma stesso: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato.
Il concetto di software libero discende naturalmente da quello di libertà di scambio di idee e di informazioni. Negli ambienti scientifici, quest'ultimo principio è tenuto in alta considerazione per la fecondità che ha dimostrato; ad esso infatti è generalmente attribuita molta parte dell'eccezionale ed imprevedibile crescita del sapere negli ultimi tre secoli. La libertà di scambio di idee non è tuttavia una questione puramente pratica: essa è anche alla base dei concetti di libertà di pensiero e di espressione. Analogamente alle idee, il software è immateriale, e può essere riprodotto e trasmesso facilmente. In modo simile a quanto avviene per le idee, parte essenziale del processo che sostiene la crescita e l'evoluzione del software è la sua libera diffusione. Ed ogni giorno di più, come le idee, il software permea il tessuto sociale e lo influenza, produce effetti etici, economici, politici e in un senso più generale culturali. L’apertura di un dibattito italiano sul tema del software libero/open source per la Pubbliche Amministrazioni ha origine da una lettera aperta inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Uno sviluppo pieno delle potenzialità del modello open source all’interno delle Pubbliche Amministrazioni implicherebbe non soltanto il controllo interno sui programmi e la ridistribuzione dei pacchetti tra PA ma la creazione di un vero e proprio rapporto sinergico e collaborativo tra Pubbliche Amministrazioni, piccole aziende produttrici di software, associazioni di telematica, gruppi di utilizzatori di software libero, scuole, istituti di ricerca e singoli consumatori. Un sistema di governo elettronico volto a stimolare una piena partecipazione dei cittadini, oltre ad assicurare una completa accessibilità ai soggetti a maggiore rischio di esclusione, potrà avvalersi del modello open source per aprire un dibattito pubblico a partire dalle stesse scelte tecnologiche che sottostanno al suo sviluppo. L’annuario ISTAT 2011 ha evidenziato questi dati: il 51 % della popolazione dichiara di utilizzare il personal computer e il 46,9 % dichiara di utilizzare Internet. Si registra un aumento sia nella quota di utilizzatori del personal computer sia nella quota di utilizzatori di internet. Alla luce di questa realtà e, considerando che il trend di diffusione dell’utilizzo del PC, sarà ancora in ascesa è auspicabile che lo Stato incentivi la diffusione del software libero. Le motivazioni che spingono all’emanazione di una legge che regolamenta e diffonde il S.L. sono di ordine economico e sociale.
Tali motivazioni si possono così riassumere: oggi, quasi il 90% dei PC esistenti sulla terra utilizza il sistema operativo di proprietà di una sola azienda con ovvie ripercussioni negative in un mercato, di quasi monopolio. Tale situazione soffoca il pluralismo e la libertà d’accesso senza vincoli economici all’utilizzo del computer ed alle rete di Internet. La diffusione del software libero può essere considerata una scelta strategica in modo da garantire in futuro una dipendenza culturale ed economica rispetto a poche multinazionali monopoliste in modo da garantire una cittadinanza elettronica a tutti. Così in un futuro prossimo l’evoluzione del software sarà basata sul pluralismo e potrà essere libera a vincoli economici e culturali, in quanto potrà essere frutto di rapporti di collaborazione tra soggetti diversi, anche l’innovazione potrà essere alimentata da tutti i soggetti che lo desiderano in quanto la disponibilità dei programmi sorgenti potrà portare ad una comunità globale di programmatori. L’aspetto economico dell’utilizzo del S.L. prevede delle spese non eccessive. Il passaggio dal software proprietario a quello libero, comporterà solo l’impiego di tecnici adibiti all’installazione del S.L. Questo lavoro potrà essere svolto dalle imprese che operano sul campo dell’assistenza dei sistemi informativi, già utilizzati nella P. A.; così da non sostenere ulteriori costi. Il primo anno si dovranno prevedere costi relativi per l’aggiornamento del personale. Negli anni successivi i bilanci della P.A. saranno ridotti dai costi del software proprietario. Allo scopo di rendere più veloce ed incisiva la diffusione del SL negli enti locali è prevista la restituzione, tramite trasferimento, del 50% e per 3 anni del risparmio ottenuto dall’ente locale originato dall’utilizzo del SL. Questo disegno di legge prevede degli incentivi per i privati e le imprese sull’utilizzo del software libero. Per la cessione dei servizi riguardante i servizi per l’istallazione del software libero verrà utilizzato l’aliquota ridotta del 4%. La riduzione dell’aliquota non comporterà una minore entrata nelle casse dello Stato, in quanto questa tipologia di servizi ad oggi rappresenta una piccolissima percentuale rispetto al totale dei servizi informatici resi, mentre aumenteranno le cessioni di servizi relativi all’istallazione del software libero. Infine per coloro che sono restii al cambiamento e per lo zoccolo duro degli affezionati alla multinazionale del S.O. possono esser rassicurati dalle positive esperienze europee (P.A. Germania e Francia) ed italiane (amministrazioni locali Emilia Romagna e Toscana) che confermano l’affidabilità e l’efficienza.
Articolato del disegno di legge
art. 1
(Finalità)
1. Lo Stato favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio nazionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale e promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito nazionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, favorendo la realizzazione personale e professionale nonché forme di cittadinanza attiva.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lo Stato opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.
art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge per open source si intende:
a) distribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o di diritti per tale rivendita;
b) codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come l'output di un preprocessore non sono ammesse;
c) prodotti derivati: la licenza deve consentire l'attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;
d) integrità del codice sorgente dell'autore:la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza consente la distribuzione di file "patch" insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l'esecuzione del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;
e) nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;
f) nessuna discriminazione verso campi d'applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull'uso del programma in un particolare campo di applicazione;
g) distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;
h) la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;
i) la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza.
art. 3
(Obblighi della pubblica amministrazione)
1. La Pubblica Amministrazione è obbligata ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente. Tale obbligo dovrà essere attuato nei prossimi tre anni.
2. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la Pubblica Amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Le risorse risparmiate derivanti dal non utilizzo dei software proprietari verranno restituite per il 50 % all’ente locale che utilizzerà software libero.
art. 4
(Piano di azione nazionale per la promozione e diffusione del software libero)
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione predispone, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un "Piano di azione nazionale per la promozione e diffusione del software libero" da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri.
2. Alle famiglie e alle imprese private che intendono servirsi di software libero si applica l’aliquota ridotta 4% per le cessioni dei servizi relativi all’installazione dei software liberi.



59 co-firmatari
2 emendamenti