Modifiche al decreto legislativo 25 /11/1996, n. 625, in materia di destinazione di una quota del risarcimento del danno ambientale percepito dai comuni per l’opera di estrazione di idrocarburi al finanziamento di corsi di formazione destinati alle scuole secondarie di secondo grado


testo originale | testo finale

 Articolato del disegno di legge (*)

 

art.1.
(Istituzione di corsi di formazione)
1. All’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo n. 625 del 25 novembre 1996 dopo le parole: "nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni" è aggiunto il seguente periodo: "i comuni inoltre devono destinare il 50% della somma percepita alle scuole secondarie di primo e secondo grado per la attivazione di corsi di formazione professionale destinati agli studenti."
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con propri decreti, entro sei mesi, definisce le modalità di attuazione dei corsi di formazione di cui al comma 1.
3. Gli uffici scolastici regionali controllano lo svolgimento dei corsi di formazione attivati nelle scuole e ogni anno inviano una dettagliata relazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le verifiche effettuate sullo svolgimento dei corsi.
4. I comuni che percepiscono il risarcimento per il danno ambientale subito, hanno l'obbligo di presentare ogni anno al Parlamento un rendiconto sull'utilizzo delle somme ricevute.

art. 2
(Incentivi per assunzioni)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, entro il 1° settembre 2012, incentivi fiscali per le aziende che assumono i giovani al termine dei corsi di formazione.

(*) testo così modificato dopo l'approvazione di  emendamenti

testo originale | testo finale

Relazione
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Relazione al disegno di legge

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge posto in esame affronta un argomento di carattere nazionale molto discusso: l’attività dell’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), operante nei settori del petrolio, del gas naturale, della petrolchimica, della generazione e produzione di energia elettrica e dell’ingegneria e costruzioni, sul territorio italiano ed il risarcimento che codesta azienda elargisce a favore dei comuni che offrono il proprio territorio per l’estrazione di combustibili. La nostra proposta parte dalla lettura del decreto legislativo del 25/11/1996, n. 625, art. 20, che recita: "per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dalla aliquota calcolato in base all’articolo 19 è corrisposto per il 55% alla Regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni."
Attraverso un’assidua ricerca ed una attenta riflessione abbiamo constatato che l’ENI è intervenuta con la costruzione in mare di piattaforme finalizzate all’estrazione di metano e petrolio. Tale attività ha accentuato in alcune località costiere la subsidenza del territorio (sprofondamento ed erosione della costa), fenomeno al quale si è rivolta l’attenzione di numerose associazioni, tra le quali WWF, ARCI, LIPU. Tutti sappiamo che l’attività estrattiva, pur essendo causa di considerevoli danni ambientali, è necessaria per il fabbisogno energetico del Paese; sappiamo inoltre che questo danno è risarcito ai comuni interessati i quali destinano tali risorse allo sviluppo dell’occupazione ma, spesso, questo risarcimento non si traduce in un effettivo miglioramento della situazione professionale dei giovani. Ecco perché proponiamo oggi questo disegno di legge che intende specificare tempi, luoghi e modalità dell’impiego di tali risorse. Quale luogo migliore della scuola per raggiungere tale obiettivo e migliorare la professionalità dei giovani? Ecco perché è necessario approvare le modifiche al decreto legislativo 25/11/1996, perché bisogna trovare le risorse necessarie per offrire ai giovani un risarcimento alternativo che permetta di trarre vantaggio anche da un disagio. A tal fine riteniamo opportuno che il termine "destinano" presente nell’articolo 20 del suddetto decreto, debba essere sostituito con l’espressione "devono destinare", vincolando così i comuni ad impiegare il 50% di questo risarcimento per la formazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Contestualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, entro il 1° settembre 2012, incentivi fiscali per le aziende che assumono i giovani al termine dei corsi di formazione.

Articolato del disegno di legge

art.1.
(Istituzione di corsi di formazione)
1. All’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo n. 625 del 25 novembre 1996 dopo le parole: "nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni" è aggiunto il seguente periodo: "i comuni inoltre devono destinare il 50% della somma percepita alle scuole secondarie di secondo grado per la attivazione di corsi di formazione professionale destinati agli studenti."
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con propri decreti, entro sei mesi, definisce le modalità di attuazione dei corsi di formazione di cui al comma 1.

art. 2
(Incentivi per assunzioni)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, entro il 1° settembre 2012, incentivi fiscali per le aziende che assumono i giovani al termine dei corsi di formazione.