La crisi economica finanziaria, che ha colpito gli Stati Uniti dal 2007 e l’Europa dall’estate del 2008, ha imposto a tutti gli Stati sostanziosi interventi a sostegno del sistema produttivo e dei lavoratori in difficoltà. Ciò ha determinato per gli Stati, compresa l’Italia, sensibili aggravi sia del “deficit” di bilancio che del “debito pubblico”, debito che, in base agli ultimi dati disponibili secondo la Banca d’Italia ha sfiorato, a novembre 2010, i 1.870 miliardi di euro. Deficit e debito hanno entrambi risentito negativamente della diminuzione delle entrate tributarie e dell’aumento della spesa pubblica per gli “ammortizzatori sociali” e, in parte, per opere pubbliche. Il debito pubblico italiano risulta, in valori assoluti, il terzo al mondo (dopo Stati Uniti e Giappone). In rapporto al PIL (risultato – fonte ISTAT – pari a 1.521 miliardi di euro a fine 2009; e stimato in circa 1.540 miliardi per il 2010) il debito consolidato è ormai nell’ordine del 120% del PIL, con una crescita da settembre 2008 a novembre 2010 di 220 miliardi di euro La dimensione del debito è, dunque, in rapporto al PIL, doppia rispetto al limite di tolleranza (60% del PIL) previsto nell’ambito dei parametri di convergenza fissati dal Trattato di MAASTRICHT. Si impone una drastica inversione di tendenza. Il debito non solo non può più salire in rapporto al PIL ma deve essere ridotto anche in valori assoluti.
Si ritiene necessario riportarlo, in tempi brevi (non più di cinque anni), ad una entità (1.650 miliardi di euro) che corrisponda a quella del settembre 2008 Si tratta di una esigenza connessa a ragioni interne, ma anche a questioni internazionali ed europee in particolare.
E' evidente che la parte corrente del bilancio è sempre più “ingessata” dal peso degli interessi passivi sul debito pubblico, stimati per il 2011 (pur in una situazione internazionale che sarà ancora caratterizzata da tassi di interesse relativamente bassi) in più di 80 miliardi di euro e anche gli investimenti pubblici sono compressi dal peso del debito pregresso.
Il Paese rischia di veder declassato il “rating” del debito con conseguenti maggiori “spread”, in termini di interessi, da sostenere (lo spread rispetto ai “bund” decennali tedeschi è ormai prossimo a 200 punti base, livello che può ritenersi “allarmante”, se non “critico”).
A livello europeo, va considerato il “Patto di stabilità”, in fase di definizione da parte del Consiglio del Capi di Stato e di Governo UE. Il Patto, pur ammorbidito rispetto alle previsioni iniziali e alle richieste del Governatore della Banca Centrale Europea, prevedrà l’apertura (da parte della Commissione Europea) di procedure di infrazione non solo per “deficit eccessivo” ma anche per “debito eccessivo” e sanzioni rigorose a carico degli Stati inadempienti fino a sospendere l’esercizio del diritto di voto in sede comunitaria. La riduzione del debito pubblico degli Stati aderenti alla moneta unica è vista come condizione essenziale per garantire il “valore” dell’euro e il potere d’acquisto del cittadini europei. Dunque, per gli Stati più indebitati in rapporto al PIL – e l’Italia è senz’altro tra questi – non basta più intervenire per contenere il deficit di bilancio riportandolo entro il 3% del PIL, come imposto dal Trattato di MAASTRICHT: perché un “deficit” di bilancio al 3% del PIL significa generare nuovo “debito” per circa 45 miliardi di euro (su base annua) e il debito, in Italia non può più continuare a crescere. E’ indispensabile azzerare il deficit e scalfire progressivamente la montagna del debito.
Serve una contrazione del debito di circa 44 miliardi l’anno per i prossimi cinque anni (in totale: 220 miliardi di euro). Se l’Italia potesse contare nei prossimi cinque anni su trend di crescita simile a quello della Germania (+ 3,6% nel 2010) riuscirebbe, per il fatto stesso dell’aumento del PIL, ad acquisire nuove entrate pubbliche per circa la metà (22 miliardi di euro) dell’obiettivo annuo di riduzione del debito. Ma obiettivi di crescita sul modello tedesco non sono probabili né sembrano possibili per l’Italia. Potrebbero però essere adottate varie misure di politica economica: aumento delle aliquote IRPEF e IVA; dismissione di parti residue del patrimonio pubblico; inasprimento della lotta all’evasione; eliminazione di agevolazioni ed esenzioni fiscali; contrasto dell’elusione e dell’erosione tributaria; riduzione del numero dei dipendenti pubblici; selezione mirata della spesa pubblica e molte altre. Iniziative di questo tipo vanno senz’altro assunte, ma messe tutte assieme possono – al più – azzerare il deficit, impedendo con ciò la creazione di nuovo debito; non possono, invece, avere una dimensione tale da incidere anche sul debito pregresso.
Per incidere sul debito pregresso occorre percorrere altre strade, anche impopolari. Si ritiene che la istituzione di un’imposta straordinaria sul patrimonio sia una strada pressoché obbligata. Una strada seguita in altri momenti difficili o critici della vita nazionale. Vanno richiamate le due imposte patrimoniali post unitarie: l’imposta di manomorta (1862) che colpiva il patrimonio degli enti morali e l’imposta di negoziazione che colpiva il valore patrimoniale delle società di capitali. Ma il pensiero va anche al progetto Meda del 1919 e all’imposta sul patrimonio del 1940. Ma soprattutto va ricordata l’imposta straordinaria sul patrimonio istituita nel 1947. In merito ad essa fu relatore, in seno all’Assemblea Costituente, l’On. Ugo La Malfa che la presentò (nella seduta del 5 luglio 1947) come un’imposta utile non solo a garantire la solidità della lira, ma anche a colpire chi, evadendo o eludendo (negli anni precedenti) i tributi ordinari, aveva accumulato – nel tempo – ingenti patrimoni. Dunque un tributo con finalità anche di equità e giustizia sociale, un mezzo per far emergere (e tassare) la reale capacità contributiva.
In anni più recenti, non si può scordare il prelievo straordinario (6 per mille sui depositi di conto corrente) disposto, per decreto e con effetti retroattivi, dal Governo Amato l’11 luglio 1992, provvedimento assunto in una situazione di emergenza per la finanza pubblica (e anche per la politica: era scoppiata da poco “TANGENTOPOLI”). Straordinaria fu anche la Tassa per l’Europa del Governo Prodi (1997) parte integrante di una serie di misure atte a consentire all’Italia di essere ammessa tra i Paesi dell’Euro. Dunque, precedenti vi sono. E vi sono anche tributi vigenti, come l’ICI, che già colpiscono una componente (quella immobiliare) del patrimonio (peraltro con esenzione per la Iª casa).
Serve tuttavia qualcosa di più. Serve una imposta patrimoniale generale: che colpisca tutti i beni (immobili e mobili). Un’imposta che però deve essere straordinaria, destinata a durare per non più di cinque anni. Un’imposta il cui gettito deve essere in grado di riportare il debito pubblico ad un ammontare corrispondente (circa 1.650 miliardi di euro) a quello “pre crisi” (settembre 2008) e capace di contenere il rapporto debito/PIL entro il limite del 100%, certamente superiore a quello previsto nel Patto di stabilità europeo (60%) ma sufficiente – si ritiene – a far superare la fase critica dei conti pubblici e a garantire la affidabilità dell’Italia sui mercati internazionali. Si veda, in proposito, il seguente grafico [basato sull’ipotesi che il pareggio di bilancio venga ottenuto con l’insieme delle altre misure di politica economica dianzi richiamate] che vede nell’asse delle ascisse gli anni dal 2010 al 2015 e colloca nell’asse delle ordinate l’andamento decrescente (nel periodo considerato) del debito pubblico (inciso positivamente dal gettito – stimato in 44 miliardi di euro annui – dell’imposta straordinaria sul patrimonio) e quello crescente del PIL (la cui crescita, stimata dal Governo in + 1,2% nel 2010, in + 1,3% nel 2011 viene prevista in + 1,4% annuo nel periodo 2012/2013 e in + 1,5% nel 2014 e 2015). Come si vede dal grafico, a fine 2015, le curve del debito pubblico e del PIL si incrocerebbero a 1.650 miliardi di euro, con un debito (in quel momento) pari dunque al 100% del PIL.
riequilibrio e di perequazione sociale, nonché mezzo utile a far emergere e valorizzazione la complessiva capacità contributiva dei cittadini. La progressività del tributo va dall’aliquota dello 0,40% all’aliquota dell’1,5%. Il gettito previsto è di circa 44 miliardi di euro annui. Il computo è operato stimando in circa 7.000 miliardi di euro l’ammontare dei beni immobili (circa 3.000 miliardi di euro) e delle disponibilità finanziarie (altri 4.000 miliardi di euro) posseduti dagli italiani; e quantificando in circa 700 miliardi di euro il valore dei beni mobili registrati (auto, natanti, aerei); con l’aggiunta di 300 miliardi di euro (10% del valore degli immobili) quale “presunzione” di possesso di mobili d’arredo, gioielli, quadri ecc. Ipotizzando – prudenzialmente – una aliquota media di circa lo 0,55% sulla base imponibile complessiva di (8.000 miliardi di euro), si ottiene un gettito (preventivato) non inferiore a 44 miliardi di euro annui.
Le esigenze di gettito sono tali da non consentire di ammettere agevolazioni ed esenzioni, nemmeno per la Iª casa, per gli immobili di interesse storico, per i terreni agricoli, per le cooperative e per le associazioni e fondazioni.
Si prevede che l’intero gettito sia percepito dallo Stato e venga imputato ad un apposito “Fondo” (in seno al Bilancio dello Stato) vincolato all’ “ammortamento del debito pubblico”. Questi i caratteri essenziali del tributo.
art. 1
(Istituzione e caratteri dell’imposta)
E’ istituita un’imposta erariale generale sul patrimonio.
L’imposta ha natura straordinaria e si applica per il tempo stabilito dal successivo art. 6.
L'imposta e’ progressiva e le aliquote crescenti si applicano per scaglioni di base imponibile secondo quanto previsto dall’art. 5.
art. 2
(Presupposto dell’imposta)
L'imposta si applica ai titolari di diritto di proprietà, anche superficiaria, di beni di qualsiasi natura esistenti in Italia alla data del 1° gennaio 2011 e, successivamente, del 1° gennaio di ciascuno degli anni di vigenza del tributo.
art. 3
(Soggetti passivi)
Sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche, residenti e non, ancorché prive di cittadinanza italiana titolari in Italia dei diritti di cui all'articolo 2.
Sono altresì soggetti passivi gli enti pubblici, diversi da quelli territoriali, le persone giuridiche private, comprese le società di capitali, i consorzi, le associazioni e le fondazioni riconosciute, nonché le altre organizzazioni di persone e di cose, prive di personalità giuridica, comprese le società di persone, le associazioni e le fondazioni non riconosciute.
art. 4
(Determinazione della base imponibile)
1) La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dei beni, immobili e mobili, materiali e immateriali, esistenti nel territorio dello Stato italiano alle date di riferimento.
2) Per i beni immobili accatastati il valore imponibile è dato dal valore catastale, rivalutato secondo i parametri previsti ai fini dell’ICI; per gli immobili non accatastati si assume come base imponibile il valore di mercato.
3) Per i beni mobili registrati la base imponibile è formata dal valore di mercato, determinato sulla base dei listini di settore.
4) Per i titoli azionari e obbligazionari e per gli altri strumenti finanziari, compresi quelli derivati, si assume, come base imponibile, il valore di realizzo, con riferimento alla data del 1° gennaio di ciascuno degli anni di vigenza del tributo.
5) Per le disponibilità di conto corrente, presso Banche e istituzioni finanziarie, si assume a imponibile il valore nominale delle disponibilità.
6) Il valore imponibile dei beni mobili posseduti nell’esercizio di imprese, arti, professioni è costituito dal loro valore di mercato.
7) I beni mobili, posseduti a titolo privato, sono valutati per presunzione, assumendo che il loro valore sia pari al dieci per cento del valore imponibile degli immobili posseduti dal soggetto passivo dell’imposta.
8) I beni immateriali, compresi marchi e brevetti, si assumono a tassazione in base al valore che avrebbe una loro concessione a terzi decennale.
art. 5
(Progressività dell’imposta – Aliquote e scaglioni)
La base imponibile dell’imposta è suddivisa in scaglioni a ciascuno dei quali corrisponde una aliquota crescente.
Gli scaglioni e le aliquote sono così determinati:
a) sullo scaglione fino a centomila euro l’aliquota è pari allo 0,40 per cento;
b) sullo scaglione da centounomila euro e fino a trecentomila euro, l’aliquota è pari allo 0,60 per cento;
c) sullo scaglione da trecentounomila euro e fino a cinquecentomila euro, l’aliquota è pari allo 0,80 per cento;
d) sullo scaglione da cinquecentounomila euro e fino a duemilioni di euro, l’aliquota è pari all’1,00 per cento;
e) sulla parte imponibile eccedente i duemilioni di euro si applica l’aliquota dell’1,50 per cento.
art. 6
(Straordinarietà dell’imposta)
L’imposta è dovuta per cinque periodi di imposta consecutivi dal 2011 al 2015; a ciascun periodo d’imposta corrisponde una obbligazione unitaria ed autonoma.
art. 7
(Denuncia e versamento dell’imposta – Accertamento e riscossione coattiva)
L’imponibile complessivo dell’imposta è determinato e denunciato dal soggetto passivo mediante la presentazione, con le modalità previste ai fini dell’IRPEF, di dichiarazione annuale redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dall’Amministrazione Finanziaria.
La dichiarazione va prodotta entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento ai valori che i beni, soggetti all’imposta, hanno al 1° gennaio di ciascuno degli anni di applicazione del tributo.
Il pagamento del tributo è operato, mediante versamento diretto, per il cinquanta per cento, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di periodo e per il restante cinquanta per cento entro il 31 ottobre di ogni anno.
Per gli accertamenti d’ufficio, in caso di omessa dichiarazione, nonché per le rettifiche degli imponibili e per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni, in tema di tributi sui redditi, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
art. 8
(Sanzioni)
In caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione annuale si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l’imposta, o della maggiore imposta, dovuta.
La determinazione della sanzione tra il minimo e il massimo è operata sulla base dei criteri di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Qualora l’imponibile non dichiarato superi, in un singolo periodo d’imposta, i cinquecentomila euro si applica la sanzione della reclusione da un anno a tre anni; oltre alle sanzioni amministrative di cui al comma 1
art. 9
(Finalizzazione del gettito dell’imposta)
L’intero gettito dell’imposta è acquisito dallo Stato e va imputato, nell’ambito del Bilancio dello Stato, ad un apposito Fondo denominato “Fondo speciale per l’ammortamento del debito pubblico”.



un co-firmatario
un emendamento