TESTO SOTTOPOSTO ALLA VOTAZIONE FINALE
art. 1
1. Vista la specificità della disciplina penale minorile, rivolta a soggetti in fase evolutiva, in risposta al principio della priorità educativa e formativa degli interventi della giustizia minorile ed al crescente sentimento sociale di un intervento costruttivo e rapido di contenimento dei conflitti giovanili anche di natura criminosa, viene introdotta come misura di riparazione e/o conciliazione la "mediazione penale minorile", ad integrazione e specificazione degli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 448/1988.
2. La procedura introdotta risponde, inoltre, alla necessità di dare spazio alle esigenze della vittima che, nel processo penale minorile vigente, non ha alcuna possibilità di far valere i propri diritti e le proprie legittime aspettative.
art. 2
1. Alla mediazione penale possono accedere tutti i minori sia cittadini italiani che stranieri presenti sul territorio italiano, anche quelli non imputabili dal punto di vista giuridico; il ricorso alla mediazione prevede la facoltà di archiviazione su istanza del pubblico ministero.
2. L’obiettivo ritenuto doveroso è quello di rilevare una differenziazione adeguata fra le varie situazioni personali, rispondente all’esigenza di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
3. L’ammissione alla mediazione deve avere il libero e informato consenso sia della vittima che del minore autore del reato.
4. L’ammissione alla mediazione di un minore deve implicare il riconoscimento da parte dello stesso delle conseguenze delle proprie azioni; tale riconoscimento non costituisce in alcun modo un’anticipazione della eventuale dimostrazione di colpevolezza del minore, che rimane di esclusiva pertinenza del dibattimento processuale.
art. 3
1. Nel processo di mediazione si richiede la presenza del difensore. Tutti gli avvocati del penale minorile devono essere adeguatamente informati delle procedure e condizioni della mediazione attraverso specifici corsi di formazione.
2. I corsi di formazione sono realizzati dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni, Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia.
art. 4
1. Il procedimento di mediazione deve, se positivamente concluso, produrre un progetto di riparazione da non intendersi in termini esclusivamente risarcitori. Le modalità di riparazione attivabili possono essere molteplici: scuse formali, lavori di pubblica utilità, attività sociali a beneficio di singoli o dell’intera comunità di appartenenza, restituzione di cose sottratte, risarcimento pecuniario simbolico, impegno nello studio e nel lavoro, predisposizione di un percorso professionalizzante finalizzato alla costruzione di una equilibrata identità personale e all’inserimento lavorativo del minore. Non deve essere considerato in alcun modo il risarcimento pecuniario del danno, in quanto questo non può essere corrisposto dal minore e l’intervento della famiglia potrebbe compromettere il percorso educativo, elemento qualificante del percorso di mediazione.
2. La tipologia di risarcimento sarà individuata e proposta dal mediatore in relazione a quanto emerso in sede di mediazione.
art. 5
1. Durante le fasi del procedimento di mediazione, gli Uffici di servizio sociale per i minorenni supportano la vittima, la famiglia e il minore in tutte le fasi e attività affinché al procedimento sia garantito il raggiungimento dell’esito più positivo possibile.
art. 6
1. Il procedimento di mediazione può essere attivato in qualsiasi fase del procedimento formale. Deve considerarsi un procedimento sempre praticabile e deve essere collocato in un tempo il più possibile ravvicinato all’evento conflittuale.
2. Essendo scopo prioritario della mediazione il conferire maggior riconoscimento alla vittima e favorire la responsabilizzazione e il recupero del minore, il procedimento può essere attivato anche per reati di rilevante gravità, qualora se ne ravvisino giustificazione e fattibilità.
3. Qualora l’intervento di mediazione comporti una sospensione del processo, il giudice stabilisce i tempi della sospensione. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il giovane agli Uffici di servizio sociale per i minorenni che, in collaborazione con i servizi sociali, attivano tutte le necessarie iniziative di osservazione, trattamento e sostegno.
4. Non si può dare corso al procedimento di mediazione se non è possibile individuare la vittima o se questa non acconsenta a partecipare al procedimento.
art. 7
1. Lo svolgimento del processo di mediazione dove rispettare le seguenti fasi fondamentali:
a) fase di avvio: richiesta da parte dell’autorità giudiziaria competente, Tribunale o Procura minorile, al Servizio di mediazione di valutare la fattibilità di un percorso di mediazione alternativo al processo; in caso di sospensione del processo per messa alla prova del minore sarà l’Ufficio dei servizi sociali per i minorenni a formalizzare la richiesta; dovrà essere utilizzata l’apposita scheda concordata con la magistratura contenente tutte le voci utili per assumere i dati conoscitivi necessari;
b) fase preliminare: articolata in due momenti. Il primo consiste nella presa in carico ai fini della raccolta dei dati e delle informazioni; il secondo attiva la presa di contatto indiretta tra le parti per formulare la proposta di mediazione. In questo secondo momento si sentono i genitori, i rappresentanti legali e tutti gli accompagnatori delle parti invitate alla mediazione.
c) incontro delle parti: rappresenta il cuore del processo di mediazione. Si può svolgere in più colloqui e vi partecipano i mediatori, che potranno usare le tecniche e gli strumenti comunicativi più adeguati alle circostanze. Al termine di questa fase vengono formulate le diversi ipotesi di conciliazione, a cui seguiranno le considerazioni finali del mediatore.
d) conclusione: si prende atto della fine del processo; questo si dirà concluso sia che le parti abbiano accettato l’accordo, del quale verrà redatto e firmato dalle parti apposito verbale, sia che il mediatore lo dichiari interrotto. L’interruzione può avvenire anche prima della fase conclusiva e il suo esito non deve costituire aggravante in caso di procedimento giudiziario. A conclusione dell’iter il mediatore notifica all’Autorità giudiziaria l’esito del procedimento.
2. Tutte le fasi del procedimento sono assolutamente riservate ed è fatto divieto esplicito di rendere noto quanto emerso in una o più fasi dell’iter di mediazione, ivi incluso il suo esito positivo o negativo. I trasgressori saranno puniti a norma di legge in materia di riservatezza dei dati personali di minori coinvolti in questioni giudiziarie.
art. 8
1. Per il buon esito dell’intervento di mediazione devono essere attivate una serie di pratiche:
a) il consenso deve essere acquisito in modo trasparente e informato;
b) i soggetti in mediazione una volta accettato di partecipare al percorso mediativo non possono più recedere. (*)
c) il percorso deve avere una durata limitata, fissata dal mediatore in base a valutazioni specifiche delle situazioni individuali, con l’obiettivo di consentire alle parti di comprendere adeguatamente ciò che avviene durante il procedimento. La durata non deve, comunque, superare i 6 mesi. Eccezioni a questo limite sono consentite solo in caso di grave impedimento dei soggetti interessati. Se si interrompe il processo, questo può essere avviato una seconda volta, quando le condizioni siano ristabilite, e vanno rispettati i termini della durata massima temporale prima indicata;
d) il luogo della mediazione deve essere accogliente e favorire la serenità degli incontri, deve tendenzialmente essere neutro rispetto a connotazioni istituzionali e privo, altresì, di segni distintivi in senso ideologico, religioso, culturale, etnico.
art. 9
1. Sono istituiti in ogni Provincia Uffici di mediazione penale minorile; il loro funzionamento deve essere collegato a quello degli Uffici di servizio sociale per i minorenni del Ministero di giustizia. La funzione di mediatore ha durata di 4 anni, rinnovabile per un secondo quadriennio.
art. 10
1. Possono diventare mediatori tutti i cittadini italiani maggiorenni, residenti nel comune dell’ufficio di mediazione al quale presentano apposita richiesta. L’accoglimento delle richieste da parte dei servizi di giustizia minorile è subordinata alla verifica del possesso delle seguenti competenze:
a) competenza specifica e documentata in materia di diritto e procedura penale minorile;
b) buona disponibilità all’ascolto e all’interazione umana;
c) conoscenza delle tecniche di comunicazione e risoluzione dei conflitti tra persone umane;
d) disponibilità all’aggiornamento continuo.
1. Gli Uffici di servizio sociale per i minorenni costituiscono apposita graduatoria. Il Ministero di giustizia con decreto individua i criteri e stabilisce la durata della stessa, che comunque non potrà valere oltre un quadriennio. I suddetti Uffici, sulla base delle costituite graduatorie procederanno successivamente, previo colloquio attitudinale, alla nomina del personale. Al mediatore verrà attribuito un ufficio e uno staff di supporto, costituito da almeno un esperto in materia psico-pedagogica. I medesimi Uffici stabiliscono le parcelle orario da corrispondere al mediatore. Agli uffici di mediazione può anche partecipare, con funzione di supporto, personale volontario o attivo nel servizio civile.
1. Per l’attuazione di tali Uffici si prevede all’interno del bilancio del Ministero di giustizia minorile l’istituzione di un capitolo di spesa dedicato.
art. 11
1. Per accertare l’efficacia delle procedure di mediazione e/o riparazione e alternative al processo penale minorile devono essere utilizzati metodi di valutazione e controllo scientificamente fondati ed individuati da una Commissione minorile interna al Ministero di giustizia, composta da dipendenti dello stesso Ministero e senza oneri per lo Stato, la quale dovrà presentare annualmente un rapporto dettagliato. Ai fini del monitoraggio dell’effettiva applicazione di quanto disposto saranno attivati tutti gli strumenti di controllo già utilizzati dal Ministero di giustizia per le analisi statistiche.
(*) testo così modificato dopo l'approvazione di un emendamento
Onorevoli senatori! - Questo disegno di legge testimonia l’attenzione verso un tema di grandissima attualità, quale la devianza minorile e i suoi risvolti anche criminosi. Da tempo la società civile sollecita le Istituzioni perché mostrino una maggiore attenzione a questo problema predisponendo soluzioni aggiornate, in grado di dare risposte tempestive ed efficaci, capaci di restituire la percezione di una forte presenza dello Stato nella società. Allo stesso tempo, con il presente disegno di legge si vuole sottolineare la necessità che la società tutta affianchi lo Stato nei suoi compiti di prevenzione, giustizia e recupero, promuovendo un progetto di intervento prevalentemente educativo e sociale. Il giovane non può più essere visto esclusivamente come un reo da punire; deve essere soprattutto adeguatamente promossa e recuperata la sua crescita psicologica, rafforzato il suo senso di appartenenza alla comunità, sviluppato un ragionato consenso verso le regole generali che la società si dà, interiorizzato il senso di responsabilità.
Con questa iniziativa giuridica si intende anche rispondere alle richieste che da più parti, e non soltanto dagli esperti del settore, viene rivolta allo Stato affinché consideri centrale il ruolo della vittima nei conflitti di relazione. Attualmente il processo penale minorile vigente non considera la vittima, che quindi non è posta nelle condizioni di far valere le proprie ragioni, alimentando ulteriormente il senso di sfiducia e di abbandono già diffuso tra la popolazione. Un’attenzione a tutte le parti coinvolte nel conflitto costituisce l’aspetto essenziale della modalità relazionale proposta, peraltro già diffusa a livello di ampia sperimentazione nel nostro ambiente giuridico; la normativa proposta intende regolamentarla e introdurla a pieno titolo tra le misure a cui ricorrere nei procedimenti penali minorili. Si intende affermare così in maniera organica un principio di giustizia "riparativa" avvertito come presupposto indispensabile di ogni progetto innovativo. Il disegno di legge si propone di rafforzare e rinnovare la funzione di controllo e gestione da parte dello Stato dei conflitti tra le persone; per la sua specificità vuole essere un primo, ma importante, passo verso la riappropriazione da parte della società intera della sua funzione educativa, nella convinzione che soltanto l’educazione possa favorire i processi di trasformazione della cultura di un paese, dei giovani in particolare che ne rappresentano e garantiscono il futuro.
Articolato del disegno di legge
art. 1
1. Vista la specificità della disciplina penale minorile, rivolta a soggetti in fase evolutiva, in risposta al principio della priorità educativa e formativa degli interventi della giustizia minorile ed al crescente sentimento sociale di un intervento costruttivo e rapido di contenimento dei conflitti giovanili anche di natura criminosa, viene introdotta come misura di riparazione e/o conciliazione la "mediazione penale minorile", ad integrazione e specificazione degli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 448/1988.
2. La procedura introdotta risponde, inoltre, alla necessità di dare spazio alle esigenze della vittima che, nel processo penale minorile vigente, non ha alcuna possibilità di far valere i propri diritti e le proprie legittime aspettative.
art. 2
1. Alla mediazione penale possono accedere tutti i minori sia cittadini italiani che stranieri presenti sul territorio italiano, anche quelli non imputabili dal punto di vista giuridico; il ricorso alla mediazione prevede la facoltà di archiviazione su istanza del pubblico ministero.
2. L’obiettivo ritenuto doveroso è quello di rilevare una differenziazione adeguata fra le varie situazioni personali, rispondente all’esigenza di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
3. L’ammissione alla mediazione deve avere il libero e informato consenso sia della vittima che del minore autore del reato.
4. L’ammissione alla mediazione di un minore deve implicare il riconoscimento da parte dello stesso delle conseguenze delle proprie azioni; tale riconoscimento non costituisce in alcun modo un’anticipazione della eventuale dimostrazione di colpevolezza del minore, che rimane di esclusiva pertinenza del dibattimento processuale.
art. 3
1. Nel processo di mediazione si richiede la presenza del difensore. Tutti gli avvocati del penale minorile devono essere adeguatamente informati delle procedure e condizioni della mediazione attraverso specifici corsi di formazione.
2. I corsi di formazione sono realizzati dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni, Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia.
art. 4
1. Il procedimento di mediazione deve, se positivamente concluso, produrre un progetto di riparazione da non intendersi in termini esclusivamente risarcitori. Le modalità di riparazione attivabili possono essere molteplici: scuse formali, lavori di pubblica utilità, attività sociali a beneficio di singoli o dell’intera comunità di appartenenza, restituzione di cose sottratte, risarcimento pecuniario simbolico, impegno nello studio e nel lavoro, predisposizione di un percorso professionalizzante finalizzato alla costruzione di una equilibrata identità personale e all’inserimento lavorativo del minore. Non deve essere considerato in alcun modo il risarcimento pecuniario del danno, in quanto questo non può essere corrisposto dal minore e l’intervento della famiglia potrebbe compromettere il percorso educativo, elemento qualificante del percorso di mediazione.
2. La tipologia di risarcimento sarà individuata e proposta dal mediatore in relazione a quanto emerso in sede di mediazione.
art. 5
1. Durante le fasi del procedimento di mediazione, gli Uffici di servizio sociale per i minorenni supportano la vittima, la famiglia e il minore in tutte le fasi e attività affinché al procedimento sia garantito il raggiungimento dell’esito più positivo possibile.
art. 6
1. Il procedimento di mediazione può essere attivato in qualsiasi fase del procedimento formale. Deve considerarsi un procedimento sempre praticabile e deve essere collocato in un tempo il più possibile ravvicinato all’evento conflittuale.
2. Essendo scopo prioritario della mediazione il conferire maggior riconoscimento alla vittima e favorire la responsabilizzazione e il recupero del minore, il procedimento può essere attivato anche per reati di rilevante gravità, qualora se ne ravvisino giustificazione e fattibilità.
3. Qualora l’intervento di mediazione comporti una sospensione del processo, il giudice stabilisce i tempi della sospensione. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il giovane agli Uffici di servizio sociale per i minorenni che, in collaborazione con i servizi sociali, attivano tutte le necessarie iniziative di osservazione, trattamento e sostegno.
4. Non si può dare corso al procedimento di mediazione se non è possibile individuare la vittima o se questa non acconsenta a partecipare al procedimento.
art. 7
1. Lo svolgimento del processo di mediazione dove rispettare le seguenti fasi fondamentali:
a) fase di avvio: richiesta da parte dell’autorità giudiziaria competente, Tribunale o Procura minorile, al Servizio di mediazione di valutare la fattibilità di un percorso di mediazione alternativo al processo; in caso di sospensione del processo per messa alla prova del minore sarà l’Ufficio dei servizi sociali per i minorenni a formalizzare la richiesta; dovrà essere utilizzata l’apposita scheda concordata con la magistratura contenente tutte le voci utili per assumere i dati conoscitivi necessari;
b) fase preliminare: articolata in due momenti. Il primo consiste nella presa in carico ai fini della raccolta dei dati e delle informazioni; il secondo attiva la presa di contatto indiretta tra le parti per formulare la proposta di mediazione. In questo secondo momento si sentono i genitori, i rappresentanti legali e tutti gli accompagnatori delle parti invitate alla mediazione.
c) incontro delle parti: rappresenta il cuore del processo di mediazione. Si può svolgere in più colloqui e vi partecipano i mediatori, che potranno usare le tecniche e gli strumenti comunicativi più adeguati alle circostanze. Al termine di questa fase vengono formulate le diversi ipotesi di conciliazione, a cui seguiranno le considerazioni finali del mediatore.
d) conclusione: si prende atto della fine del processo; questo si dirà concluso sia che le parti abbiano accettato l’accordo, del quale verrà redatto e firmato dalle parti apposito verbale, sia che il mediatore lo dichiari interrotto. L’interruzione può avvenire anche prima della fase conclusiva e il suo esito non deve costituire aggravante in caso di procedimento giudiziario. A conclusione dell’iter il mediatore notifica all’Autorità giudiziaria l’esito del procedimento.
2. Tutte le fasi del procedimento sono assolutamente riservate ed è fatto divieto esplicito di rendere noto quanto emerso in una o più fasi dell’iter di mediazione, ivi incluso il suo esito positivo o negativo. I trasgressori saranno puniti a norma di legge in materia di riservatezza dei dati personali di minori coinvolti in questioni giudiziarie.
art. 8
1. Per il buon esito dell’intervento di mediazione devono essere attivate una serie di pratiche:
a) il consenso deve essere acquisito in modo trasparente e informato;
b) i soggetti interessati possono scegliere in ogni momento se partecipare o sottrarsi al percorso di mediazione;
c) il percorso deve avere una durata limitata, fissata dal mediatore in base a valutazioni specifiche delle situazioni individuali, con l’obiettivo di consentire alle parti di comprendere adeguatamente ciò che avviene durante il procedimento. La durata non deve, comunque, superare i 6 mesi. Eccezioni a questo limite sono consentite solo in caso di grave impedimento dei soggetti interessati. Se si interrompe il processo, questo può essere avviato una seconda volta, quando le condizioni siano ristabilite, e vanno rispettati i termini della durata massima temporale prima indicata;
d) il luogo della mediazione deve essere accogliente e favorire la serenità degli incontri, deve tendenzialmente essere neutro rispetto a connotazioni istituzionali e privo, altresì, di segni distintivi in senso ideologico, religioso, culturale, etnico.
art. 9
1. Sono istituiti in ogni Provincia Uffici di mediazione penale minorile; il loro funzionamento deve essere collegato a quello degli Uffici di servizio sociale per i minorenni del Ministero di giustizia. La funzione di mediatore ha durata di 4 anni, rinnovabile per un secondo quadriennio.
art. 10
1. Possono diventare mediatori tutti i cittadini italiani maggiorenni, residenti nel comune dell’ufficio di mediazione al quale presentano apposita richiesta. L’accoglimento delle richieste da parte dei servizi di giustizia minorile è subordinata alla verifica del possesso delle seguenti competenze:
a) competenza specifica e documentata in materia di diritto e procedura penale minorile;
b) buona disponibilità all’ascolto e all’interazione umana;
c) conoscenza delle tecniche di comunicazione e risoluzione dei conflitti tra persone umane;
d) disponibilità all’aggiornamento continuo.
1. Gli Uffici di servizio sociale per i minorenni costituiscono apposita graduatoria. Il Ministero di giustizia con decreto individua i criteri e stabilisce la durata della stessa, che comunque non potrà valere oltre un quadriennio. I suddetti Uffici, sulla base delle costituite graduatorie procederanno successivamente, previo colloquio attitudinale, alla nomina del personale. Al mediatore verrà attribuito un ufficio e uno staff di supporto, costituito da almeno un esperto in materia psico-pedagogica. I medesimi Uffici stabiliscono le parcelle orario da corrispondere al mediatore. Agli uffici di mediazione può anche partecipare, con funzione di supporto, personale volontario o attivo nel servizio civile.
1. Per l’attuazione di tali Uffici si prevede all’interno del bilancio del Ministero di giustizia minorile l’istituzione di un capitolo di spesa dedicato.
art. 11
1. Per accertare l’efficacia delle procedure di mediazione e/o riparazione e alternative al processo penale minorile devono essere utilizzati metodi di valutazione e controllo scientificamente fondati ed individuati da una Commissione minorile interna al Ministero di giustizia, composta da dipendenti dello stesso Ministero e senza oneri per lo Stato, la quale dovrà presentare annualmente un rapporto dettagliato. Ai fini del monitoraggio dell’effettiva applicazione di quanto disposto saranno attivati tutti gli strumenti di controllo già utilizzati dal Ministero di giustizia per le analisi statistiche.



11 co-firmatari
2 emendamenti