Norme in materia di libertà di iniziativa economica e di contrasto all’estorsione


testo originale | testo finale

TESTO SOTTOPOSTO ALLA VOTAZIONE FINALE 

Art. 1. (Esenzione dalle imposte per le imprese che denunziano richieste estorsive)

1. In favore delle imprese, esercitate sia in forma individuale che collettiva, che denunciano richieste estorsive, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio degli estorsori, è introdotta, per dieci(*) periodi di imposta decorrenti dalla suddetta denunzia, l’esenzione dai seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all'attività d'impresa:

a)     imposte sui redditi;

b)     contributi previdenziali;

c)     imposta comunale sugli immobili.

2. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, la disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 350.000 euro.

 

Art. 2. (Esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per spese pubblicitarie)

1. Sul corrispettivo pagato dalle imprese che nelle loro forme di pubblicità, svolte con ogni mezzo di diffusione, introducano un riferimento alla lotta all’estorsione ed all’usura, secondo i parametri di cui al successivo comma, è disposta, in deroga all'aliquota ordinaria, l’aliquota IVA agevolata del 4%.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno definiti i parametri relativi al riferimento alla lotta all’estorsione ed all’usura, il cui rispetto è condizione per l’accesso al beneficio di cui al precedente comma.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa annua, a destinazione vincolata, di 300.000 euro.

 

Art. 3. (Servizio civile in favore di associazioni antiracket)

1. Le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, costituite da almeno due anni dalla pubblicazione della presente legge, hanno facoltà di iscriversi presso l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Conseguentemente, il servizio civile, disciplinato dalla citata legge, potrà essere espletato presso una delle predette associazioni o fondazioni.

 

Art. 4. (Elenco dei fornitori delle Pubbliche amministrazioni)

1. E’ fatto obbligo a tutte le Pubbliche amministrazioni di escludere dall’elenco dei fornitori le imprese che non sottoscrivano, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, un'apposita dichiarazione, rilasciata a mezzo di atto notorio, nella quale si attesti che non abbiano mai corrisposto denaro o altre utilità sotto la minaccia estorsiva e che non abbiano mai fatto ricorso a prestiti usurari.

 

(*) testo così modificato dopo l'approvazione di un emendamento

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Relazione
Articoli

 

Relazione al disegno di legge

Onorevoli Senatori, l’estorsione costituisce una vera emergenza nazionale, in quanto pesa sull’economia complessiva del Paese e sulle opportunità di sviluppo civile di interi settori della società italiana. La normativa vigente per il contrasto del fenomeno è sicuramente incisiva ma anche, per alcuni aspetti, lacunosa.
Da qualche tempo sempre più numerose e crescenti sono le iniziative di imprenditori, commercianti e cittadini che sostengono la lotta a tale fenomeno ed occorre pertanto fornire tutti gli strumenti necessari alla società civile per combatterlo. Anche le recenti, decise posizioni della magistratura in merito alla condanna dell’attività di estorsione e al riconoscimento della diretta precettività dell’articolo 41 della Costituzione meritano di essere richiamate per ricordare quanto sia propizio il momento attuale per assumere tutte le iniziative legislative necessarie per dare strumenti di tutela ancora più efficaci di quelli sino ad oggi adottati. Ci riferiamo, ad esempio, al caso di Gela ove tre boss del racket sono stati condannati con una sentenza senza precedenti giacché il Tribunale di Caltanissetta, oltre a numerose altre condanne, ha fissato un obbligo di risarcimento nei confronti della Confindustria. Tale sentenza ha statuito che il "pizzo" porta non solo alla lesione di un diritto individuale, come quello del singolo imprenditore vessato, ma anche alla "violazione della libertà di iniziativa economica", come bene costituzionalmente protetto. L’articolo 41 della nostra Carta costituzionale sancisce infatti il diritto alla libertà di impresa, indicandone "la natura sia individuale, sia collettiva". A nulla è valso, dunque, che gli imprenditori danneggiati non avessero la tessera di Confindustria, perché quest’ultima rappresenta comunque un' intera categoria colpita in un interesse primario.

In tale contesto appare opportuno introdurre nella legislazione vigente, con il presente disegno di legge, ulteriori strumenti di tutela in favore delle vittime del reato di estorsione attraverso i seguenti interventi:

1)     esenzione per gli imprenditori vittime del racket dal pagamento delle imposte relative ad un periodo di sette anni a far data dalla denunzia;

2)     introduzione dell’aliquota del 4% per l’IVA sul corrispettivo pagato per le forme di pubblicità qualora in esse sia inserito un breve spot antiracket;

3)     introduzione della facoltà per i giovani di svolgere il servizio civile presso le associazioni antiracket costituite da almeno due anni dalla data della pubblicazione della presente legge;

4)     introduzione dell’obbligo per tutte le Pubbliche amministrazioni di escludere dall’elenco dei fornitori le imprese che soggiacciano al pagamento del "pizzo" senza denunziarlo, nonché dell'obbligo di iscrizione per le sole imprese che sottoscrivano un'apposita dichiarazione negativa in tal senso.

 

Articolato del disegno di legge

Art. 1. (Esenzione dalle imposte per le imprese che denunziano richieste estorsive)

1. In favore delle imprese, esercitate sia in forma individuale che collettiva, che denunciano richieste estorsive, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio degli estorsori, è introdotta, per sette periodi di imposta decorrenti dalla suddetta denunzia, l’esenzione dai seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all'attività d'impresa:

a)     imposte sui redditi;

b)     contributi previdenziali;

c)     imposta comunale sugli immobili.

2. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, la disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 350.000 euro.

 

Art. 2. (Esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per spese pubblicitarie)

1. Sul corrispettivo pagato dalle imprese che nelle loro forme di pubblicità, svolte con ogni mezzo di diffusione, introducano un riferimento alla lotta all’estorsione ed all’usura, secondo i parametri di cui al successivo comma, è disposta, in deroga all'aliquota ordinaria, l’aliquota IVA agevolata del 4%.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno definiti i parametri relativi al riferimento alla lotta all’estorsione ed all’usura, il cui rispetto è condizione per l’accesso al beneficio di cui al precedente comma.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa annua, a destinazione vincolata, di 300.000 euro.

 

Art. 3. (Servizio civile in favore di associazioni antiracket)

1. Le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, costituite da almeno due anni dalla pubblicazione della presente legge, hanno facoltà di iscriversi presso l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Conseguentemente, il servizio civile, disciplinato dalla citata legge, potrà essere espletato presso una delle predette associazioni o fondazioni.

 

Art. 4. (Elenco dei fornitori delle Pubbliche amministrazioni)

1. E’ fatto obbligo a tutte le Pubbliche amministrazioni di escludere dall’elenco dei fornitori le imprese che non sottoscrivano, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, un'apposita dichiarazione, rilasciata a mezzo di atto notorio, nella quale si attesti che non abbiano mai corrisposto denaro o altre utilità sotto la minaccia estorsiva e che non abbiano mai fatto ricorso a prestiti usurari.