TESTO SOTTOPOSTO ALLA VOTAZIONE FINALE
art. 1.
(Modifica all'articolo 56 della Costituzione in materia di elettorato passivo per l'elezione della Camera dei deputati)
1. Il terzo comma dell' articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno dell’ elezione hanno compiuto i ventuno anni di età (*)
art. 2.
(Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».
2. Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
(*) testo così modificato dopo l'approvazione di un emendamento
Onorevoli Senatori! - Le attuali norme elettorali prevedono i vincoli costituzionali di 25 e 40 anni per poter essere eletti rispettivamente alla Camera e al Senato, e di 25 anni per poter votare al Senato. A causa delle dinamiche demografiche e dell'inerzia nel riadattare e rivedere le regole del gioco della partecipazione democratica, i giovani italiani sono tra quelli con minor peso politico nel mondo occidentale. Tutto ciò ha evidentemente ricadute penalizzanti sia in termini di politiche destinate alle giovani generazioni che di loro presenza nelle posizioni di prestigio e potere.
In Italia, alla maggiore età media delle più importanti cariche di Governo e istituzionali si associa anche una più scarsa attenzione politica verso i giovani. Per esempio, la spesa sociale italiana è tra le più sbilanciate in Europa a favore delle generazioni più anziane. Se ci sono buoni motivi per ringiovanire l’elettorato nel mondo occidentale, questi sono, dunque, ancor più accentuati nel nostro Paese. Da noi i meccanismi del ricambio generazionale sono più inceppati che altrove. Varie sono le evidenze empiriche che lo testimoniano, a partire dal fatto che la classe dirigente e, soprattutto, quella politica sono caratterizzate da una scarsa presenza di esponenti delle più giovani generazioni. Le politiche nei confronti dei giovani risultano cronicamente carenti in Italia e la protezione sociale particolarmente bassa. Attualmente, la spesa sociale italiana è una tra le più sbilanciate a favore delle generazioni più anziane rispetto alla media europea: oltre i due terzi va in pensione e invalidità, mentre nettamente inferiore rispetto alla media europea è la quota che va per casa, disoccupazione ed esclusione sociale. Le difficoltà a mettere in campo gli "ammortizzatori sociali" contro la precarietà, a intaccare i privilegi acquisiti per dar spazio alle forze più dinamiche, a costruire un sistema previdenziale più equo dal punto di vista generazionale, sono tutti esempi che testimoniano quanto poco la politica italiana stia investendo nel ridurre i rischi e nell’aumentare le opportunità delle più giovani generazioni. Se già oggi la classe politica è tra le più anziane e la spesa sociale a favore dei giovani è tra le più basse, tutto ciò potrebbe ulteriormente peggiorare come conseguenza dell’invecchiamento della popolazione. A causa della persistente denatalità italiana, il peso demografico dei giovani è destinato infatti a ridursi da noi più che altrove e, per converso, è destinato ad accrescersi quello degli anziani. Saremo nei prossimi decenni, assieme al Giappone, il Paese al mondo con struttura più squilibrata per ragioni anagrafiche: il che significa meno peso elettorale, e presumibilmente politico dei giovani, e ancor più spesa sociale assorbita, per previdenza e salute pubblica, a parità di risorse, dalle generazioni più anziane.
Va considerato, poi, che agli "under 25" non solo è preclusa la possibilità di essere eletti alla Camera e di votare per il Senato, ma il loro peso elettorale è andato drammaticamente diminuendo dalle elezioni del 1992 in avanti, come conseguenza delle dinamiche demografiche. Semplicemente, l'aver lasciato inalterati i vincoli di età esistenti dal 1948 non solo non ha permesso di aumentare le prerogative delle generazioni più giovani, adeguandole a quelle dei coetanei degli altri Paesi, ma le ha di fatto peggiorate, data l'accentuata diminuzione della loro consistenza demografica. L'età non deve essere un fattore discriminante e ciò deve valere in entrambe le direzioni. Se è vero che un ultra quarantenne può rappresentare anche le istanze dei più giovani, bisogna saper ammettere che un diciottenne può rappresentare sia le istanze dei giovani sia quelle dei meno giovani.
La presente proposta di legge ha come obiettivo il favorire una maggiore rappresentanza nel Parlamento delle generazioni più giovani, stabilendo per entrambi i rami del Parlamento l’età di diciotto anni per l’esercizio del diritto di voto e l’abbassamento dell’età per l’elettorato passivo a diciotto anni per la Camera e a venticinque anni per il Senato. Mantenere una distinzione tra le due Camere è necessario nell’attuale sistema bicamerale perfetto. Un’eventuale riforma costituzionale del Senato che ponesse fine al bicameralismo perfetto renderebbe opportuno l’abbassamento a diciotto anni anche per le elezioni per il Senato della Repubblica. Si propone, quindi, la modifica dell’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, dichiarando eleggibili alla Camera dei deputati tutti i cittadini che al momento delle elezioni abbiano compiuto i diciotto anni, e dell’articolo 58 della Costituzione prevedendo, per il Senato della Repubblica, il riconoscimento dell’elettorato attivo al compimento della maggiore età e l’eleggibilità per chi ha compiuto i venticinque anni.
Articolato del disegno di legge
art. 1.
(Modifica all'articolo 56 della Costituzione in materia di elettorato passivo per l'elezione della Camera dei deputati)
1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i diciotto anni di età».
art. 2.
(Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».
2. Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.



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2 emendamenti