Disposizioni per il contrasto della violenza fisica e della persecuzione psicologica nell'ambito dell'attività lavorativa (mobbing)


testo originale | testo finale

 Articolato del disegno di legge

 

articolo 1
(Definizione)

Costituisce reato di mobbing ogni molestia o violenza morale, fisica e psicologica, posta in essere in tutti i settori lavorativi sia pubblici che privati, sia a livello orizzontale che verticale, che leda e ponga in pericolo la salute fisica o psichica o la dignità del lavoratore.
La molestia o violenza morale, fisica o psicologica devono essere ripetute e sistematiche col fine di screditare il lavoratore o comunque recargli danno nella sua carriera ledendo altresì la sua reputazione agli occhi degli altri.

articolo 2
(Soggetti attivi)

Le forme di molestia che integrano il reato di mobbing devono essere messe in atto dal datore di lavoro o dai colleghi del lavoratore contravvenendo alle norme ed agli standard di collaborazione aziendale (circa risultati, carichi di lavoro, qualifiche) che devono essere obbligatoriamente divulgati nel posto di lavoro e di cui ogni lavoratore singolarmente deve essere reso edotto con consegna allo stesso di apposito foglio illustrativo.

 


articolo 3
(Tentativo di conciliazione)

Il reato di mobbing si concretizza se i comportamenti denunciati si ripetono dopo un primo tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi tra le parti coinvolte alla presenza dei rappresentanti delle categorie e dinanzi alle commissioni di conciliazione previste per le controversie individuali di lavoro del luogo ove si svolge il rapporto di lavoro, le quali stendono (*) apposito verbale immediatamente esecutivo e non impugnabile, con poteri di accertare anche lesioni all’integrità psico-fisica del lavoratore ed irrogare sanzioni pecuniarie sino ad euro 5.000.

articolo 4
(Giudice Competente)

Il reato di mobbing è di competenza del Giudice monocratico del Tribunale territorialmente competente, con procedibilità d’ufficio a seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione o del mancato adempimento alla sanzione pecuniaria erogata.
La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da 5.000 a 15.000 euro, fatte salve tutte le possibili richieste della parte civile per il risarcimento dei danni all’integrità psicofisica.
In caso di recidiva la pena diviene quella della reclusione da uno a cinque anni e multa da 10.000 a 50.000 euro.

articolo 5
(Onere della prova)

Spetta al soggetto accusato di mobbing di dover dimostrare la sua estraneità ad ogni addebito nonché di essersi attenuto alle regole di collaborazione, colleganza od a quanto stabilito dal contratto di lavoro letto e sottoscritto dal dipendente o collaboratore.

articolo 6
(Attività di prevenzione ed oneri finanziari)

Ogni Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce appositi centri per la previsione, diagnosi e terapia dei disturbi derivanti dai comportamenti di mobbing, con un adeguato organico, diretto da un medico psichiatra dirigente di una struttura complessa che ha seguito appositi corsi di formazione.
Gli oneri di spesa sono a carico delle Regioni.

(*) testo così modificato dopo l'approvazione di  un emendamento

testo originale | testo finale

Relazione
Articoli

Relazione al disegno di legge 

Onorevoli Senatori! - Numerose proposte di mobbing sono state sino ad ora presentate in Parlamento e la Regione Veneto, con una legge regionale apposita, la  numero 8 del 2010, ha voluto stabilire misure volte a prevenire e contrastare i fenomeni di mobbing a tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro.
Non è facile definire il mobbing, sicuramente può dirsi che esso è un fatto illecito che consiste nel sottoporre il lavoratore ad azioni che, se pur singolarmente considerate presentano carattere di illecito, nella loro unitarietà risultano moleste e attuate con finalità persecutorie, tali da rendere difficile se non impossibile per il lavoratore la prosecuzione del rapporto di lavoro. Sinora il mobbing è stato variamente punito ma solo ai fini di un risarcimento danni a livello civilistico. Non esiste invece una fattispecie penale propria del reato di mobbing.
Dopo la legge sullo stalking del 2009, si ritiene invece che i tempi siano maturi per una legislazione che punisca penalmente, qualificandolo come reato, il comportamento di mobbing.
Perché riteniamo importante il riconoscimento del reato di mobbing?
Per evitare tutte le conseguenze psico-fisiche legate a tale comportamento ed evitare la perdita di posti di lavoro. E’ ormai accertato che i danni da mobbing, che incidono sulla salute ed autostima del lavoratore, possono scatenare anche condizioni di grave depressione.
Per ribadire la necessità di un uguale trattamento sul luogo di lavoro e una piena attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, i quali non solo affermano l’esistenza dei diritti inviolabili dell’uomo in quanto tale ma esplicitano la necessità che lo Stato intervenga in ogni modo per garantire l’uguaglianza non solo formale ma anche sostanziale dell’individuo, che deve essere pienamente tutelato in tutte le formazioni sociali nelle quali esplica la sua attività ed in tutti i modi possibili.
Per scoraggiare chi tende abitualmente a praticare il mobbing sviluppando e potenziando la funzione preventiva della sanzione così come previsto dal nostro ordinamento giuridico. La prevenzione del mobbing è difatti essenziale se si vuole migliorare la vita lavorativa, evitando l’emarginazione sociale. Si ritiene sia importante intervenire per tempo contro un ambiente di lavoro devastante dove i costi del mobbing, a livello organizzativo, possono anche consistere in un maggior assenteismo e rotazione del personale ed in una minore produttività non soltanto per le vittime del mobbing, ma anche per gli altri colleghi che risentono del clima psico-sociale negativo dell’ambiente di lavoro.
E’ stata nostra cura indagare anche sulle legislazioni presenti negli altri Paesi in materia, proprio per comprendere la vastità del fenomeno. Il fenomeno mobbing è già regolamentato in Svezia, Francia, Belgio.
L’Italia non si è ancora dotata di una legislazione specifica in materia, legislazione che risulta invece ormai indifferibile.
Si propone pertanto di introdurre una legislazione specifica in materia di mobbing che agisce, da un lato, a livello preventivo, ma anche, che abbia una funzione deterrente e repressiva istituendo la nuova figura di mobbing come reato.
La nostra proposta prevede che:
a) venga definito ed introdotto il concetto di mobbing come reato intendendo come tale ogni molestia o violenza morale, fisica e psicologica, posta in essere in tutti i settori lavorativi sia pubblici che privati, sia a livello orizzontale che verticale, che leda e ponga in pericolo la salute fisica o psichica o la dignità del lavoratore.
b) La molestia o violenza morale, fisica o psicologica devono essere ripetute e sistematiche col fine di screditare il lavoratore o comunque recargli danno nella sua carriera ledendo altresì la sua reputazione agli occhi degli altri.
c) Le forme di molestia che integrano il reato di mobbing devono essere messe in atto contravvenendo alle norme ed agli standard di collaborazione aziendale (circa risultati, carichi di lavoro, qualifiche) che devono essere obbligatoriamente divulgati nel posto di lavoro e di cui ogni lavoratore singolarmente deve essere reso edotto.
d) Il reato di mobbing si concretizza se i comportamenti denunciati si ripetono dopo un primo tentativo obbligatorio di conciliazione.
e) Il reato di mobbing è di competenza del Giudice monocratico del Tribunale, con procedibilità d’ufficio a seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione o del mancato adempimento alla sanzione pecuniaria erogata.
f) La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da 5.000 a 15.000 euro, fatte salve tutte le possibili richieste della parte civile per il risarcimento dei danni all’integrità psicofisica,
g) In caso di recidiva la pena diviene quella della reclusione da uno a cinque anni e multa da 10.000 a 50.000 euro.
h) Come nella legislazione francese si inverte l’onere della prova e pertanto spetta al soggetto accusato di mobbing di dover dimostrare la sua estraneità ad ogni addebito e di essersi attenuto alle regole di collaborazione, colleganza od a quanto stabilito dal contratto di lavoro letto e sottoscritto dal dipendente o collaboratore.
Si rimanda alla legislazione regionale per l’Istituzione di Appositi centri per la previsione, diagnosi e terapia dei disturbi derivanti dai comportamenti di mobbing.

Articolato del disegno di legge 

articolo 1
(Definizione)

Costituisce reato di mobbing ogni molestia o violenza morale, fisica e psicologica, posta in essere in tutti i settori lavorativi sia pubblici che privati, sia a livello orizzontale che verticale, che leda e ponga in pericolo la salute fisica o psichica o la dignità del lavoratore.
La molestia o violenza morale, fisica o psicologica devono essere ripetute e sistematiche col fine di screditare il lavoratore o comunque recargli danno nella sua carriera ledendo altresì la sua reputazione agli occhi degli altri.

articolo 2
(Soggetti attivi)

Le forme di molestia che integrano il reato di mobbing devono essere messe in atto dal datore di lavoro o dai colleghi del lavoratore contravvenendo alle norme ed agli standard di collaborazione aziendale (circa risultati, carichi di lavoro, qualifiche) che devono essere obbligatoriamente divulgati nel posto di lavoro e di cui ogni lavoratore singolarmente deve essere reso edotto con consegna allo stesso di apposito foglio illustrativo.

 


articolo 3
(Tentativo di conciliazione)

Il reato di mobbing si concretizza se i comportamenti denunciati si ripetono dopo un primo tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi tra le parti coinvolte alla presenza dei rappresentanti delle categorie e dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove si svolge il rapporto di lavoro, il quale stende apposito verbale immediatamente esecutivo e non impugnabile, con poteri di accertare anche lesioni all’integrità psico-fisica del lavoratore ed irrogare sanzioni pecuniarie sino ad euro 5.000.

articolo 4
(Giudice Competente)

Il reato di mobbing è di competenza del Giudice monocratico del Tribunale territorialmente competente, con procedibilità d’ufficio a seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione o del mancato adempimento alla sanzione pecuniaria erogata.
La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da 5.000 a 15.000 euro, fatte salve tutte le possibili richieste della parte civile per il risarcimento dei danni all’integrità psicofisica.
In caso di recidiva la pena diviene quella della reclusione da uno a cinque anni e multa da 10.000 a 50.000 euro.

articolo 5
(Onere della prova)

Spetta al soggetto accusato di mobbing di dover dimostrare la sua estraneità ad ogni addebito nonché di essersi attenuto alle regole di collaborazione, colleganza od a quanto stabilito dal contratto di lavoro letto e sottoscritto dal dipendente o collaboratore.

articolo 6
(Attività di prevenzione ed oneri finanziari)

Ogni Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce appositi centri per la previsione, diagnosi e terapia dei disturbi derivanti dai comportamenti di mobbing, con un adeguato organico, diretto da un medico psichiatra dirigente di una struttura complessa che ha seguito appositi corsi di formazione.
Gli oneri di spesa sono a carico delle Regioni.