Onorevoli Senatori!- Molti adolescenti passano la maggior parte del loro tempo davanti al computer e sovente alcuni pubblicano le loro foto, video, link e messaggi. Stiamo parlando ovviamente delle nuove tecnologie, il cui intento principale da parte dei giovani è quello di socializzare e perché no, di creare nuove amicizie e relazioni. Tra l’altro, dobbiamo renderci conto che i così detti !"nativi digitali" non hanno coscienza della diversità tra mondo reale e mondo virtuale. Infatti, sempre per costoro non c’è differenza tra "web dentro e fuori". Però le parole e le immagini rimangono in rete e girano ad una velocità impressionante. Risulta quindi indispensabile porre attenzione a tutto quello che viene pubblicato in internet, per evitare che i ragazzi, vittime inconsapevoli, debbano pentirsi delle proprie azioni che talvolta segnano indelebilmente la loro vita, anche dopo aver chiuso il computer ed essersi disconnessi da un mondo apparentemente lontano dalla vita di tutti i giorni. Quanti ragazzi tornano a casa da scuola e subito si collegano a facebook, oppure si mettono a chattare con un compagno di scuola o di divertimenti? Spesso continuano una discussione che può essere nata in classe o frequentando una compagnia di amici, per tale motivo quando sono connessi in rete sono sinceri ma soprattutto esposti alle proprie debolezze caratteriali e confidenziali. Purtroppo non si tratta più di un diario segreto personale ma di un resoconto pubblico delle proprie emozioni e aspetti intimi della propria vita da condividere con amici che si conoscono ma in alcuni casi condivisi con sconosciuti presenti in chat e in facebook. Spesso i genitori hanno paura della condizione in cui si mettono i loro figli perché l’abuso dei minori in rete è particolarmente frequente tra gli adolescenti. Obiettivo prioritario di questo disegno di legge deve essere quello di imporre delle regole sull’uso sempre più massiccio che fanno i giovani di internet, infatti dobbiamo considerare la così detta internet addiction (dipendenza da internet) alla stregua di un forte disagio sociale che in taluni casi si tramuta in vera e propria dipendenza tecnologica. Lo Stato, attraverso il nostro contributo, deve intervenire per fissare delle regole a tutela dei minori senza però creare un ostacolo all’utilizzo delle nuove tecnologie che potrebbero sfavorire nel contempo le relazioni nate dalle piattaforme sociali. Non si tratta di allarme sociale, non dobbiamo criminalizzare uno strumento importante di comunicazione come internet ma dobbiamo prendere coscienza che il problema è più che mai esistente. Il presente disegno di legge oltre a volere mettere in evidenza i pericoli legati alla rete di cui risulta difficilissimo fare una stima, si prefigge di trattare il tema della sicurezza della navigazione come finalità principale dello Stato, di promuovere e far conoscere tramite tutti i canali a sua disposizione, il codice di condotta etica da navigazione per evitare i rischi in rete, organizzando una task force costituita da psicologi, terapeuti ed esperti delle forze dell’ordine. Soprattutto quest’ultime devono trovare nella scuola, in qualità di alleati, docenti e genitori, in questo modo il ruolo dello Stato diventerà fondamentale per investire fondi al fine di predisporre cicli di lezioni per informare insegnanti, allievi e genitori sui molteplici tranelli che internet nasconde per chi lo frequenta quotidianamente.
Articolato del disegno di legge
art. 1
(Disposizioni generali)
1) Risultando indispensabile educare i giovani a una cultura del rispetto del codice di comportamento online che gli impedisca di venire in contatto con siti pedopornografici o che inneggiano all’uso di sostanze stupefacenti e a un utilizzo consapevole e sicuro di internet, per evitare incontri di cose sgradevoli e dannose presenti in rete, nell’ambito di una cultura informatica di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca 22 Luglio 2003 n. 61, e' fatto divieto di istituire siti con contenuti non adatti agli adolescenti, educandoli, spiegando loro le trappole presenti in rete.
2) E' prevista una pena detentiva da uno a cinque anni e un’ammenda da 2500 euro a 50000 euro, secondo la normativa vigente a chi istituisce siti pedopornografici o che inneggiano all’uso di sostanze stupefacenti.
art. 2
(Istituzione corsi di formazione web per docenti, assistenti tecnici informatici e allievi)
1) Le istituzioni scolastiche devono obbligatoriamente organizzare corsi di formazione per docenti e assistenti ATA affinché siano in grado di illustrare agli studenti i pericoli presenti in rete.
2) L’aggiornamento dei docenti e dei tecnici ATA deve avvenire tramite specifichi interventi di formazione annuale del personale scolastico sulle attività pericolose e proibite che si riscontrano quotidianamente in rete, in modo da poter informare efficacemente gli allievi sull’uso corretto delle nuove tecnologie.
3) Lo svolgimento delle ore di formazione dovrà tenersi durante l’orario scolastico o extrascolastico, oppure durante lo svolgimento delle discipline di laboratorio di informatica con la previsione e lo stanziamento di fondi d’istituto e privati destinati alla alfabetizzazione informatica e all’uso di nuove tecnologie.
art. 3
(Campagna di informazione promossa dallo Stato per l’uso corretto di siti web)
1) Lo Stato promuovere a livello nazionale una campagna di informazione tramite stampa e canali radiotelevisivi per divulgare un codice di comportamento etico e di navigazione sicura in internet e far conoscere il linguaggio informatico a difesa di chi si connette in rete, per impedire eventuali abusi nei confronti dei minori.
2) I Ministeri dell'istruzione, della pubblica amministrazione. e innovazione e dell'interno devono altresì organizzare nell’ambito scolastico, convegni, seminari e dibattiti aperti a docenti, genitori e allievi al fine di favorire scambi di idee ed informazioni sulla nuova cultura che tratta di “bio-tecno-etica” e “netiquette” (codice di comportamento online).
3) Lo Stato deve educare i giovani all’uso corretto di internet e incoraggiarli a raccontare le proprie esperienze di navigazione a chi è adulto, per essere tutelati e protetti da situazioni a rischio.
art. 4
(Regole poste a tutela della sicurezza nei confronti dei minori)
1) E’ fatto d’obbligo di denunciare e segnalare alla polizia postale tutti i casi sospetti di siti o portali che presentano immagini equivoche e pornografiche in cui minori sono vittime di adulti.
2) E’ fatto divieto di fotografare un minore intento in atti sessuali o comunque svestito che comporti la commercializzazione e la realizzazione di materiale pedopornografico che prevede una pena detentiva dai 6 ai 12 anni.
art. 5
(Disciplina a tutela della salute fisica e mentale dei giovani da dipendenza multimediale)
1) E' necessario regolamentare l’orario che un ragazzo internet-dipendente passa davanti al PC, stabilendo un diario di tempo di frequentazione. E’ sufficiente un’ora al giorno e due ore al sabato e alla domenica, distribuite tra mattino e sera.
2) Curare chi evidenzia i primi sintomi di dipendenza da internet e non sequestrare il PC per punizione.
3) Trasferire il PC in luogo visibile da tutti, senza dimostrare di spiare chi lo usa, trasmettendogli il messaggio che internet non è una risorsa da utilizzare di nascosto.
4) Obbligare, quando il tempo passato davanti a internet diventa eccessivo, a frequentare un gruppo di lavoro che condivida un programma di prevenzione a tutela della salute fisica e mentale di chi dimostra dipendenza psicologica da internet, per reinserirlo nella vita reale.
5) A tal fine deve essere prevista una task force di primo soccorso e di sostegno dei giovani in difficoltà dipendenti da internet, costituita da psicologi e terapeuti che intervengano sui casi segnalati dalle famiglie e dagli assistenti sociali.
art. 6
(Copertura finanziaria)
1) All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 2, 3 e 5, comma 5, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
2) Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



11 co-firmatari
nessun emendamento