Introduzione dell’insegnamento della disciplina dell’educazione ai diritti umani nelle scuole del ciclo primario e del ciclo secondario


testo originale | testo finale

TESTO SOTTOPOSTO ALLA VOTAZIONE FINALE

art. 1.
1. La disciplina denominata "educazione ai diritti umani" è introdotta come materia di studio obbligatoria in tutti gli indirizzi di scuola del ciclo primario e secondario.
2. Per l’insegnamento della disciplina di cui al comma 1 è istituita una nuova classe di concorso denominata "educazione ai diritti umani".
3. Possono insegnare la disciplina di cui al comma 1 i laureati in discipline umanistiche e giuridiche assunti a seguito di concorso pubblico secondo le norme vigenti e i docenti in servizio in possesso del titolo universitario specifico di diploma triennale post-laurea di Specialista in "Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani". (*)
4. La cattedra della disciplina di cui al comma 1 prevede un'ora (*) di insegnamento in ogni classe per complessive diciotto ore settimanali.


art. 2.
1. I programmi della disciplina di cui all’articolo 1 sono elaborati da una commissione ministeriale appositamente costituita e vertono sui seguenti argomenti:
a) l’uguaglianza dei diritti di tutti i popoli e il diritto dei popoli all’autodeterminazione;
b) il mantenimento della pace; le guerre, le loro cause e i loro effetti; il disarmo, l’inammissibilità dell’impiego della scienza e della tecnica a fini di guerra e l’utilizzazione di esse al servizio della pace e del progresso; la natura e gli effetti dei rapporti economici, culturali e politici tra Paesi e l’importanza del diritto internazionale umanitario per il mantenimento della pace;
c) l’azione mirante ad assicurare l’esercizio ed il rispetto dei diritti umani, compresi quelli dei rifugiati; il razzismo e la sua eliminazione; la lotta contro la discriminazione nelle sue varie forme;
d) la crescita economica e lo sviluppo sociale e i loro rapporti con la giustizia sociale; le modalità d’aiuto ai Paesi in via di sviluppo; la lotta contro l’analfabetismo, la lotta contro la malattia e la fame, per una migliore qualità della vita e per un livello di salute più elevato possibile; la crescita della popolazione e i problemi ad essa relativi;
e) l’utilizzazione, la gestione e la conservazione delle risorse naturali;
f) la salvaguardia del patrimonio culturale dell’umanità;
g) il ruolo e le modalità dell’azione esercitata nel sistema delle Nazioni Unite allo scopo di risolvere tali problemi e la possibilità di rafforzare e favorire tale azione.
h) analisi e commento della "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" e della "Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo" (*)
2. I docenti della disciplina di cui all’articolo 1 si impegnano a creare motivazioni per costruire percorsi interdisciplinari e favorire collegamenti con le varie organizzazioni locali, nazionali ed internazionali che operano nell’ambito del volontariato e della tutela dei diritti umani.

 (*) testo così modificato dopo l'approvazione di tre emendamenti

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Relazione
Articoli

Relazione al disegno di legge 
 Onorevoli Senatori! – Il presente disegno di legge mira ad inserire una nuova materia di studio nella scuola del ciclo primario e del ciclo secondario. Tale iniziativa è perfettamente in linea con il Piano d’azione per l’educazione ai diritti umani e alla democrazia adottato nel marzo 1993 dal Congresso internazionale sull’educazione ai diritti umani e alla democrazia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e con il Decennio delle Nazioni Unite per l’educazione ai diritti umani (1995-2004) adottato anche dal Governo italiano nell’ambito di un Piano d’azione nazionale. L’esigenza di inserire tale nuova disciplina di studio nasce dalla volontà di costruire una nuova consapevolezza attraverso la maggiore comprensione della problematica inerente i diritti umani, ovvero quei diritti che sono comuni a tutti gli essere umani. Solo attraverso questa consapevolezza il singolo può essere protagonista del cambiamento all’interno della società. Tale proposta si pone l’obiettivo, con l’ausilio delle strutture scolastiche, di educare i cittadini al rispetto degli altri e alla convivenza basata sull’uguaglianza dei diritti e dei doveri, nel nome dell’autonomia personale di ogni individuo; un’istruzione, dunque, finalizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La nuova disciplina dell’educazione ai diritti umani tratterà argomenti quali l’uguaglianza dei diritti di tutti i popoli e il diritto dei popoli all’autodeterminazione, il mantenimento della pace, la causa delle guerre e i loro effetti, il disarmo, l’inammissibilità dell’impiego della scienza e della tecnica a fini di guerra ed il loro utilizzo al servizio della pace e del progresso e, infine, l’importanza del diritto umanitario per il mantenimento della pace. L’educazione ai diritti umani verterà, altresì, su tematiche quali: la lotta contro la discriminazione razziale; le modalità di aiuto ai Paesi in via di sviluppo; la lotta contro l’analfabetismo, la malattia e la fame, per una migliore qualità della vita e per un livello di salute il più elevato possibile; la salvaguardia del patrimonio culturale dell’umanità e, infine, il ruolo e le modalità dell’azione esercitata nel sistema delle Nazione Unite allo scopo di risolvere tali problemi e la possibilità di rafforzare e favorire tale azione.


Articolato del disegno di legge

art. 1.
1. La disciplina denominata "educazione ai diritti umani" è introdotta come materia di studio obbligatoria in tutti gli indirizzi di scuola del ciclo primario e secondario.
2. Per l’insegnamento della disciplina di cui al comma 1 è istituita una nuova classe di concorso denominata "educazione ai diritti umani".
3. Possono insegnare la disciplina di cui al comma 1 i laureati in discipline umanistiche e giuridiche assunti a seguito di concorso pubblico secondo le norme vigenti.
4. La cattedra della disciplina di cui al comma 1 prevede due ore di insegnamento in ogni classe per complessive diciotto ore settimanali.


art. 2.
1. I programmi della disciplina di cui all’articolo 1 sono elaborati da una commissione ministeriale appositamente costituita e vertono sui seguenti argomenti:
a) l’uguaglianza dei diritti di tutti i popoli e il diritto dei popoli all’autodeterminazione;
b) il mantenimento della pace; le guerre, le loro cause e i loro effetti; il disarmo, l’inammissibilità dell’impiego della scienza e della tecnica a fini di guerra e l’utilizzazione di esse al servizio della pace e del progresso; la natura e gli effetti dei rapporti economici, culturali e politici tra Paesi e l’importanza del diritto internazionale umanitario per il mantenimento della pace;
c) l’azione mirante ad assicurare l’esercizio ed il rispetto dei diritti umani, compresi quelli dei rifugiati; il razzismo e la sua eliminazione; la lotta contro la discriminazione nelle sue varie forme;
d) la crescita economica e lo sviluppo sociale e i loro rapporti con la giustizia sociale; le modalità d’aiuto ai Paesi in via di sviluppo; la lotta contro l’analfabetismo, la lotta contro la malattia e la fame, per una migliore qualità della vita e per un livello di salute più elevato possibile; la crescita della popolazione e i problemi ad essa relativi;
e) l’utilizzazione, la gestione e la conservazione delle risorse naturali;
f) la salvaguardia del patrimonio culturale dell’umanità;
g) il ruolo e le modalità dell’azione esercitata nel sistema delle Nazioni Unite allo scopo di risolvere tali problemi e la possibilità di rafforzare e favorire tale azione.
2. I docenti della disciplina di cui all’articolo 1 si impegnano a creare motivazioni per costruire percorsi interdisciplinari e favorire collegamenti con le varie organizzazioni locali, nazionali ed internazionali che operano nell’ambito del volontariato e della tutela dei diritti umani.