TESTO SOTTOPOSTO ALLA VOTAZIONE FINALE
art. 1
(Piano di utilizzazione del territorio)
1. I Comuni della Provincia di Reggio Calabria il cui territorio ricade nell’ambito delle Comunità montane “Tirrenico Meridionale” con sede in Cinquefrondi e “Tirrenico Settentrionale” con sede in Delianuova, nonché quei Comuni facenti parte dell’Ente parco di Aspromonte sono obbligati ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, un Piano di utilizzazione del territorio montano e collinare.
art. 2
(Studio del territorio)
1. Il predetto Piano verrà adottato da ciascun consiglio comunale sulla base della predisposizione di uno studio di impatto ambientale che deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione geo-economica delle aree;
b) descrizione del patrimonio naturalistico, colturale, boschivo ed edilizio presente sul territorio;
c) indicazione dei dati riguardanti i livelli di inquinamento del territorio;
d) analisi ambientale e delle acque;
e) indicazione degli interventi reputati urgenti per la bonifica del terreno e delle acque.
2. Il piano di utilizzazione del territorio deve contenere l'elaborazione di uno studio concernente l'impatto sull'ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall'esercizio di un'opera la cui progettazione è sottoposta all'approvazione o autorizzazione degli uffici tecnici dei Comuni e dell'Ente Parco d'Aspromonte, con il supporto di una commissione tecnico-consultivo di tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente. (*)
art. 3
(Pubblicazione del Piano)
1. Dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale, il Piano di utilizzazione del territorio e gli elaborati ad esso allegati devono essere depositati presso l’fficio tecnico del Comune e messi a disposizione dei cittadini, che possono consultarli ed estrarne copia. Entro i successivi 90 giorni chiunque può presentare, per iscritto, osservazioni e proposte che dovranno essere esaminati e valutati dai tecnici degli enti locali interessati.
art. 4
(Procedimento di valutazione ambientale)
1. I consigli comunali, su proposta del Sindaco e in base alle risultanze emerse dal Piano approvato, adottano, con propria deliberazione, i criteri per l’elaborazione di una V A S – Valutazione Ambientale Strategica – e di una V I A - Valutazione di Impatto Ambientale – ai sensi del disposto di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
art. 5
(Regolamento di pianificazione e programmazione)
1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta municipale, dovrà adottare, entro due mesi dalla chiusura delle precedenti attività, apposito Regolamento per la utilizzazione del territorio montano e collinare.
art. 6
(Norme regolamentari)
1. Il Regolamento per l’utilizzazione e lo sfruttamento economico dei territori montani e collinari deve contenere le norme sulla procedura necessaria per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti richiedenti. In particolare devono essere previste apposite norme concernenti:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) la definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale per l’area interessata;
c) la comunicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
e) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti della consultazione;
f) la decisione;
g) l’informazione sulla decisione;
h) il monitoraggio;
i) le modalità per l’istruttoria dei progetti;
l) i controlli e le sanzioni.
art. 7
(Deposito cauzionale)
1. L’ufficio tecnico del Comune, prima del rilascio della prevista autorizzazione o del "nulla osta” necessario, può richiedere agli operatori economici il deposito di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e degli interventi autorizzati.
2. La predetta cauzione dovrà essere restituita entro e non oltre novanta giorni dal collaudo dei lavori eseguiti. Gli enti locali sono autorizzati a trattenere, quale rimborso delle spese generali e di istruttoria delle pratiche, un decimo dell’importo depositato.
art. 8
(Controlli)
1. All’interno degli uffici tecnici di ciascun Comune viene istituito un Dipartimento per il monitoraggio e il controllo del territorio collinare e montano. Ad esso sono addetti tecnici di comprovata esperienza in materia o che siano in possesso di specifici titoli debitamente documentati.
2. Ciascun Dipartimento comunale fa capo ad un Centro di coordinamento, la cui sede viene stabilita presso il Comune di Taurianova, diretto da un funzionario tecnico, nominato con decreto del presidente dell’amministrazione provinciale di Reggio Calabria, sentito il parere dei sindaci dei Comuni interessati e dei presidenti delle Comunità montane e dell’Ente parco d’Aspromonte.
3. Al presente ufficio vengono assegnati cinque funzionari tecnici distaccati dall’assessorato provinciale all’ambiente e quattro impiegati con funzioni amministrative e contabili distaccati dai ruoli dell’amministrazione comunale di Taurianova.
I controlli sulla qualità ambientale del territorio sono affidati ad un ente o società accreditati presso il ministero dell'ambiente ed in possesso dei requisiti richiesti dal sistema SINCERT di cui al regolamento tecnico RT-09. Le procedure per il rilascio della certificazione di qualità sono quelle previste dalla normativa comunitaria in materia. (*)
art. 9
(Risorse finanziarie)
1. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti necessari per la realizzazione dello studio di impatto ambientale e vengono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente.
(*) testo così modificato dopo l'approvazione di emendamenti
Le recenti notizie di cronaca, alimentate anche dalle rivelazioni di “pentiti” e collaboratori di giustizia, circa il presunto affondamento di navi contenenti rifiuti tossici nel mar Tirreno meridionale e l’interramento di sostanze tossiche nei torrenti e nelle aree montane interne della Calabria hanno destato tra la popolazione notevole allarme. L’individuazione dei siti nei quali, presumibilmente, sono stati, nel corso degli anni, interrati tali rifiuti richiede il dispiegarsi di un’azione a largo raggio, che coinvolge non solo le forze dell’ordine e la magistratura, ma anche gli enti locali e le istituzioni regionali e provinciali. Va considerato, altresì, che si rende necessario il reperimento e l’impiego di notevoli risorse finanziarie e che, successivamente, l’eventuale bonifica di tali aree comporterà l’esborso di somme elevate ed impegnerà i Comuni interessati non solo sul piano finanziario, ma soprattutto a livello organizzativo e programmatico.
Si renderà necessario pensare alla creazione di un Centro di coordinamento tra tutti i Comuni coinvolti in maniera da concentrare le risorse disponibili e mettere a disposizione di tutti gli enti le informazioni e i dati raccolti ed elaborati. Il timore che queste zone siano state contaminate scoraggia le popolazioni dal frequentare tali luoghi, danneggia il turismo, fa diminuire gli investimenti e limita fortemente perfino le attività di manutenzione e salvaguardia delle aree interne più impervie. Le conseguenze sono facilmente verificabili, dal momento che il rischio di frane e smottamenti aumenta in misura notevole, come alcuni episodi verificatesi recentemente hanno dimostrato.
La presente proposta di legge muove dalla considerazione che l’articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza esclusiva dello Stato la materia ambientale intesa come “…tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, mentre inserisce tra le materie di competenza condivisa tra Stato e Regioni la parte riguardante “… la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”. Certo, considerate le complesse articolazioni che questa materia presenta (l’ambiente è stato definito da autorevoli studiosi, non solo italiani, una “materia trasversale” o anche una “materia/non materia”) non si può fare a meno di tenere in debito conto l’esigenza di coinvolgere l’ente regionale per alcune evidenti implicazioni connesse, quali l’agricoltura e la forestazione, il turismo, i beni ambientali e paesaggistici, giusto per citare le materie più rilevanti, nelle quali la Regione e gli altri enti locali sono interessati e coinvolti. La riforma costituzionale del Titolo V ha inteso attribuire, secondo quanto indicato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (c.d. “Codice dell’ambiente”), un ruolo attivo e propulsivo sia alla Regione che alla Provincia, ma spetta ai singoli Comuni mettere in moto concrete procedure per una corretta gestione del territorio.
Il disegno di legge è volto a favorire il monitoraggio del territorio collinare e montano della Piana di Gioia Tauro, compreso nel territorio delle Comunità montane “Tirrenico Meridionale” e “Tirrenico Settentrionale”, per poter acquisire una migliore e documentata conoscenza dello stato dei luoghi attraverso la precisa individuazione di criteri di valutazione ambientale applicabili a chiunque, per qualsivoglia attività, intenda utilizzare o sfruttare il territorio. A tal fine le Comunità montane ed i Comuni interessati, unitamente all’autorità dell’Ente parco d’Aspromonte, debbono predisporre uno studio di impatto ambientale contenente le seguenti informazioni:
descrizione delle aree;
individuazione e valutazione dei dati reperiti;
descrizione del patrimonio naturalistico, colturale, boschivo ed edilizio esistente;
indicazione degli interventi reputati urgenti per la messa insicurezza e/o la bonifica del terreno;
analisi ambientale e delle acque.
Sulla base di tale studio, gli enti locali dovranno elaborare, con apposito regolamento, le norme relative all’utilizzazione dei territori collinari e montani. La normativa dovrà, infatti, contenere i criteri di valutazione, le modalità di presentazione ed esame del progetto nonché le informazioni circa gli interventi che si prevede di effettuare con l’indicazione dei tempi di attuazione. In particolare il regolamento deve prevedere:
lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
la definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale per l’area interessata;
la comunicazione del progetto;
lo svolgimento di consultazioni;
la valutazione dello studio ambientale e degli esiti della consultazione;
la decisione;
l’informazione sulla decisione;
il monitoraggio;
le modalità per l’istruttoria dei progetti;
i controlli e le sanzioni.
Si propone altresì la costituzione di un deposito cauzionale a favore dell’ente competente, prima dell’inizio dei lavori, a garanzia della corretta esecuzione delle opere o degli interventi autorizzati.
La predetta normativa si applica a tutti gli operatori economici (agricoltori, allevatori, selvicoltori, ristoratori, albergatori, campeggiatori, ecc.) che intendono presentare progetti o programmi di utilizzazione del territorio montano o collinare e devono altresì essere compresi l’esercizio dell’industria energetica e l’attività estrattiva. L’attività di controllo non può che essere affidata ad un unico centro localizzato sul territorio e per questo è stato individuato il Comune di Taurianova, che occupa una posizione baricentrica nel comprensorio della Piana ed è facilmente raggiungibile da qualunque comune della zona.
Il dirigente di questo Dipartimento deve essere scelto tra funzionari o anche professionisti esterni di provata competenza e la nomina non può che essere affidata al presidente della Provincia che, in materia, assume il ruolo di ente di coordinamento come indicato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che ha riformato il Titolo V della Costituzione e secondo le indicazioni della legge n. 131 del 5 giugno 2003 di attuazione della riforma costituzionale. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti necessari per la realizzazione dello studio di impatto ambientale e vengono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, monitoraggio e controllo previste.
Articolato del disegno di legge
art. 1
(Piano di utilizzazione del territorio)
1. I Comuni della Provincia di Reggio Calabria il cui territorio ricade nell’ambito delle Comunità montane “Tirrenico Meridionale” con sede in Cinquefrondi e “Tirrenico Settentrionale” con sede in Delianuova, nonché quei Comuni facenti parte dell’Ente parco di Aspromonte sono obbligati ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, un Piano di utilizzazione del territorio montano e collinare.
art. 2
(Studio del territorio)
1. Il predetto Piano verrà adottato da ciascun consiglio comunale sulla base della predisposizione di uno studio di impatto ambientale che deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione geo-economica delle aree;
b) descrizione del patrimonio naturalistico, colturale, boschivo ed edilizio presente sul territorio;
c) indicazione dei dati riguardanti i livelli di inquinamento del territorio;
d) analisi ambientale e delle acque;
e) indicazione degli interventi reputati urgenti per la bonifica del terreno e delle acque.
2. Il Piano deve contenere l’elaborazione di uno studio concernente l’impatto sull’ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall’esercizio di un’opera la cui progettazione è sottoposta all’approvazione o autorizzazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati.
art. 3
(Pubblicazione del Piano)
1. Dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale, il Piano di utilizzazione del territorio e gli elaborati ad esso allegati devono essere depositati presso l’fficio tecnico del Comune e messi a disposizione dei cittadini, che possono consultarli ed estrarne copia. Entro i successivi 90 giorni chiunque può presentare, per iscritto, osservazioni e proposte che dovranno essere esaminati e valutati dai tecnici degli enti locali interessati.
art. 4
(Procedimento di valutazione ambientale)
1. I consigli comunali, su proposta del Sindaco e in base alle risultanze emerse dal Piano approvato, adottano, con propria deliberazione, i criteri per l’elaborazione di una V A S – Valutazione Ambientale Strategica – e di una V I A - Valutazione di Impatto Ambientale – ai sensi del disposto di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
art. 5
(Regolamento di pianificazione e programmazione)
1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta municipale, dovrà adottare, entro due mesi dalla chiusura delle precedenti attività, apposito Regolamento per la utilizzazione del territorio montano e collinare.
art. 6
(Norme regolamentari)
1. Il Regolamento per l’utilizzazione e lo sfruttamento economico dei territori montani e collinari deve contenere le norme sulla procedura necessaria per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti richiedenti. In particolare devono essere previste apposite norme concernenti:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) la definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale per l’area interessata;
c) la comunicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
e) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti della consultazione;
f) la decisione;
g) l’informazione sulla decisione;
h) il monitoraggio;
i) le modalità per l’istruttoria dei progetti;
l) i controlli e le sanzioni.
art. 7
(Deposito cauzionale)
1. L’ufficio tecnico del Comune, prima del rilascio della prevista autorizzazione o del "nulla osta” necessario, può richiedere agli operatori economici il deposito di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e degli interventi autorizzati.
2. La predetta cauzione dovrà essere restituita entro e non oltre novanta giorni dal collaudo dei lavori eseguiti. Gli enti locali sono autorizzati a trattenere, quale rimborso delle spese generali e di istruttoria delle pratiche, un decimo dell’importo depositato.
art. 8
(Controlli)
1. All’interno degli uffici tecnici di ciascun Comune viene istituito un Dipartimento per il monitoraggio e il controllo del territorio collinare e montano. Ad esso sono addetti tecnici di comprovata esperienza in materia o che siano in possesso di specifici titoli debitamente documentati.
2. Ciascun Dipartimento comunale fa capo ad un Centro di coordinamento, la cui sede viene stabilita presso il Comune di Taurianova, diretto da un funzionario tecnico, nominato con decreto del presidente dell’amministrazione provinciale di Reggio Calabria, sentito il parere dei sindaci dei Comuni interessati e dei presidenti delle Comunità montane e dell’Ente parco d’Aspromonte.
3. Al presente ufficio vengono assegnati cinque funzionari tecnici distaccati dall’assessorato provinciale all’ambiente e quattro impiegati con funzioni amministrative e contabili distaccati dai ruoli dell’amministrazione comunale di Taurianova.
art. 9
(Risorse finanziarie)
1. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti necessari per la realizzazione dello studio di impatto ambientale e vengono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente.



16 co-firmatari
3 emendamenti