Articolato del disegno di legge
art. 1
(Finalità)
1. La presente legge prevede un piano d'intervento su tutto il territorio nazionale al fine di ridurre drasticamente il numero di decessi sulle strade per lo più di giovani fra i 18 e i 25 anni, causati principalmente dalla guida sotto effetto di alcool e sostanze stupefacenti.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1si intende persegue i seguenti obiettivi:
a) modificare l'orario di chiusura delle discoteche;
b) disciplinare il consumo di alcolici per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni;
d) intensificare le misure per contrastare il commercio di sostanze stupefacenti;
e) introdurre personale (istruito attraverso corsi di preparazione) addetto ai servizi di tutela per il controllo di discoteche, sale da ballo, luoghi di svago e similari, così come indicato nel comma 1;
f) istituire l'educazione stradale obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado (esclusa la Scuola Materna);
g) finanziare campagne di sensibilizzazione sui danni causati dall'abuso dell'alcol e sulla sicurezza stradale;
h) modificare agli articolo 589 e 590-bis del Codice Penale in materia di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
art. 2
(Modifica dell'orario di chiusura dei locali notturni)
1. L'orario di chiusura per i locali notturni di intrattenimento e svago, comprese le sale da ballo e discoteche, è fissato entro le ore 03.00 antimeridiane, di conseguenza l'orario di apertura è anticipato alle ore 11,00.
art. 3
(Disciplina per il consumo di alcolici nei locali notturni)
1. Nei locali notturni, di cui all'articolo 2, nell'ora antecedente la chiusura, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. I minori di 18 anni non possono essere adibiti alla somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici.
3. E' fatto divieto di servire un numero superiore a due consumazioni alcoliche o una bevanda superalcolica per persona. Il gestore ha l'obbligo di prevedere un'apposita tessera, contenuta nel biglietto d’ingresso, sulla quale saranno previste apposite affrancature per segnalare il numero di consumazioni alcoliche o superalcoliche consumate.
art. 4 (*)
(Misure per contrastare il commercio di sostanze stupefacenti)
1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una squadra speciale interforze per il contrasto al commercio di sostanze stupefacenti, composta da rappresentanti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, con il compito di intensificare i controlli sia all'interno che all'esterno delle discoteche e locali d’intrattenimento.
2. Il Ministro dell'interno con propri decreti, da emanarsi entro sette mesi, stabilisce i compiti e le modalità di servizio della squadra speciale.
art. 5
(Istituzione della figura di Operatore abilitato per le discoteche -OAD)
1. Si istituisce la figura professionale di "Operatore abilitato per le discoteche" ovvero personale di sala, addetti alla sicurezza e pubbliche relazioni, che a seguito di un corso di formazione, saranno abilitati a prevenire l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti nei locali notturni.
2. I locali notturni devono assumere almeno due di unità di queste figure di "Operatore abilitato per le discoteche".
3. Ogni Regione istituisce corsi di formazione e abilitazione ed effettua controlli periodici mediante gli Enti Locali preposti sugli Operatori al fine di verificarne l’efficienza.
4. Ogni Regione istituisce un elenco regionale di "Operatore abilitato per le discoteche". L'iscrizione all'elenco è subordinata alla frequenza del corso di formazione e al superamento del relativo esame finale.
art. 6
(Educazione Stradale obbligatoria)
1. In ogni scuola di ogni ordine e grado viene introdotta l’obbligatorietà dello studio dell’“Educazione alla Sicurezza stradale” come disciplina scolastica con valutazione propria, proponendo anche corsi gratuiti di Guida sicura realizzati in collaborazione con la Polizia Municipale.
art. 7
(Campagne di sensibilizzazione)
1. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca promuove campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sui rischi derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti attivando una collaborazione annuale con le scuole per la ideazione campagne di prevenzione.
art. 8
(Modifiche all’articolo 589 del Codice Penale in materia di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale)
1. All’articolo 589 del Codice Penale, le parole “da tre a dieci anni” sono sostituite con le altre “da otto a diciotto anni” e nel caso di morte di più persone, le parole “ma la pena non può superare gli anni quindici” sono sostituite con le parole “ma la pena non può superare gli anni ventuno”.
art. 9
(Modifiche all’articolo 590-bis del Codice Penale)
2. Nell’articolo 590-bis del codice Penale, le parole “per le lesioni gravi la pena è della reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle parole “per le lesioni gravi la pena è della reclusione da un anno a tre anni” e le parole “la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle parole “la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da due anni a cinque anni”
art. 10
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge è previsto, per il biennio 2012-2013, uno stanziamento annuo di 5.600.000,00 euro. L’onere va imputato, nell’ambito del Bilancio dello Stato, ad un apposito Fondo denominato “Fondo speciale per prevenzione delle stragi del sabato sera”.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 è aggiunto il comma 2-bis: "Una parte della quota dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, a diretta gestione statale, di cui al comma 2, deve essere destinata alle scuole di ogni ordine e grado (esclusa la Scuola Materna) per finanziare campagne di informazione e formazione di Educazione Stradale per ad accrescere nei giovani la consapevolezza e la responsabilità per la tutela della propria e altrui vita".
(*) articolo così modificato dopo l'approvazione di un emendamento
Onorevoli Senatori! - C’è una fotografia che ha immortalato il volto di una studentessa sorridente, felice di vivere, con tanti sogni da realizzare: si chiamava Pamela e la sua giovane vita è stata spezzata una notte terribile di qualche anno fa. L’automobile guidata dal suo ragazzo in stato di ebbrezza si è accartocciata contro un albero portando via ogni speranza di vita ai due giovani che hanno avuto l’amara consolazione di essere uniti nella morte. E’ proprio a Pamela che vogliamo dedicare questo disegno di legge e a tutti quei ragazzi morti sulle strade.
I dati inerenti agli incidenti stradali rilevati dalla Polizia e dai Carabinieri mettono in evidenza che una delle cause principali degli incidenti è l’indisciplina dei guidatori: sulle strade del mondo un milione e duecentomila persone ogni anno perdono la vita e cinquanta milioni subiscono lesioni. In base ai dati dell'Asaps, nel 2010 sono state 585 le omissioni di soccorso (+21%) con 98 morti (+7,7%) e un aumento del 26% dei feriti. È stato smascherato il 75% dei pirati della strada e l'abuso di alcol e droga sono presenti nel 27% dei reati commessi nel 2010. Più di un terzo delle infrazioni contestate sono per eccesso di velocità, per guida in stato di ebbrezza; un alto numero di guidatori sono stati sorpresi alla guida sotto gli effetti di stupefacenti. Il 46% dei conducenti positivi ai controlli è nella fascia di età compresa tra i 18 e i 32 anni e con il passare delle ore aumenta il numero dei conducenti positivi e il livello del tasso alcolemico riscontrato. E’ evidente dunque che il comportamento di questa categoria di guidatori durante il week-end riflette spesso la baldanza e l’incoscienza tipica di questa età. In Italia gran parte degli incidenti mortali avvengono dal venerdì alla domenica e tra le 21 e le 5 del mattino. Dunque possiamo dire che le cause di morte sulle strade dei giovanissimi sono legate quasi sempre alle uscite notturne del fine settimana, durante le quali la stanchezza e la mancanza del senso del pericolo giocano un ruolo fondamentale. Si è sperato che le modifiche al Codice della Strada previste nella legge n. 120 del 29 luglio 2012 avessero limitato le stragi del sabato sera. Ma non è stato così. Molti di noi pensavano che chi fosse stato trovato ubriaco o drogato alla guida di un’auto coinvolta in un incidente mortale fosse perlomeno arrestato, tenuto per qualche giorno in prigione e punito severamente con il ritiro della patente a vita. Non esiste purtroppo nell’ordinamento giuridico una adeguata considerazione del fenomeno la cui tutela non può essere affidata solamente a ipotesi di reato "non volontarie". Si deve colmare quella che viene sentita una vera e propria lacuna normativa inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra ciò che si mette a repentaglio la vita e l’integrità fisica e l’atteggiamento psicologico del colpevole. Siamo convinti che sia necessario non inquadrare come non colposo l’omicidio riconducibile all’infortunistica stradale individuando un diverso e più grave atteggiamento psicologico dell’autore che in presenza di presupposti oggettivi (stato di ebbrezza, alterazione da sostanze stupefacenti), si sia comunque posto alla guida di un veicolo, accettando il rischio di provocare la morte di altri, in evidente dispregio al bene giuridico della vita.
Questo disegno di legge si articola sui seguenti punti focali:
1) Sensibilizzazione sul tema della sicurezza;
2) Norme per la vendita di sostanze alcoliche e lotta allo spaccio di stupefacenti;
3) Potenziamento delle misure di sicurezza;
4) Inasprimento delle pene per chi, sotto l'effetto di droghe e alcool, causa incidenti stradali mortali;
Articolato del disegno di legge
art. 1
(Finalità)
1. La presente legge prevede un piano d'intervento su tutto il territorio nazionale al fine di ridurre drasticamente il numero di decessi sulle strade per lo più di giovani fra i 18 e i 25 anni, causati principalmente dalla guida sotto effetto di alcool e sostanze stupefacenti.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1si intende persegue i seguenti obiettivi:
a) modificare l'orario di chiusura delle discoteche;
b) disciplinare il consumo di alcolici per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni;
d) intensificare le misure per contrastare il commercio di sostanze stupefacenti;
e) introdurre personale (istruito attraverso corsi di preparazione) addetto ai servizi di tutela per il controllo di discoteche, sale da ballo, luoghi di svago e similari, così come indicato nel comma 1;
f) istituire l'educazione stradale obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado (esclusa la Scuola Materna);
g) finanziare campagne di sensibilizzazione sui danni causati dall'abuso dell'alcol e sulla sicurezza stradale;
h) modificare agli articolo 589 e 590-bis del Codice Penale in materia di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
art. 2
(Modifica dell'orario di chiusura dei locali notturni)
1. L'orario di chiusura per i locali notturni di intrattenimento e svago, comprese le sale da ballo e discoteche, è fissato entro le ore 03.00 antimeridiane, di conseguenza l'orario di apertura è anticipato alle ore 11,00.
art. 3
(Disciplina per il consumo di alcolici nei locali notturni)
1. Nei locali notturni, di cui all'articolo 2, nell'ora antecedente la chiusura, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. I minori di 18 anni non possono essere adibiti alla somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici.
3. E' fatto divieto di servire un numero superiore a due consumazioni alcoliche o una bevanda superalcolica per persona. Il gestore ha l'obbligo di prevedere un'apposita tessera, contenuta nel biglietto d’ingresso, sulla quale saranno previste apposite affrancature per segnalare il numero di consumazioni alcoliche o superalcoliche consumate.
art. 4
(Misure per contrastare il commercio di sostanze stupefacenti)
1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una squadra speciale interforze per il contrasto al commercio di sostanze stupefacenti, composta da rappresentanti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, con il compito di intensificare i controlli sia all'interno che all'esterno delle discoteche e locali d’intrattenimento.
2. Il Ministro dell'interno con propri decreti, da emanarsi entro sei mesi, stabilisce i compiti e le modalità di servizio della squadra speciale.
art. 5
(Istituzione della figura di Operatore abilitato per le discoteche -OAD)
1. Si istituisce la figura professionale di "Operatore abilitato per le discoteche" ovvero personale di sala, addetti alla sicurezza e pubbliche relazioni, che a seguito di un corso di formazione, saranno abilitati a prevenire l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti nei locali notturni.
2. I locali notturni devono assumere almeno due di unità di queste figure di "Operatore abilitato per le discoteche".
3. Ogni Regione istituisce corsi di formazione e abilitazione ed effettua controlli periodici mediante gli Enti Locali preposti sugli Operatori al fine di verificarne l’efficienza.
4. Ogni Regione istituisce un elenco regionale di "Operatore abilitato per le discoteche". L'iscrizione all'elenco è subordinata alla frequenza del corso di formazione e al superamento del relativo esame finale.
art. 6
(Educazione Stradale obbligatoria)
1. In ogni scuola di ogni ordine e grado viene introdotta l’obbligatorietà dello studio dell’“Educazione alla Sicurezza stradale” come disciplina scolastica con valutazione propria, proponendo anche corsi gratuiti di Guida sicura realizzati in collaborazione con la Polizia Municipale.
art. 7
(Campagne di sensibilizzazione)
1. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca promuove campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sui rischi derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti attivando una collaborazione annuale con le scuole per la ideazione campagne di prevenzione.
art. 8
(Modifiche all’articolo 589 del Codice Penale in materia di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale)
1. All’articolo 589 del Codice Penale, le parole “da tre a dieci anni” sono sostituite con le altre “da otto a diciotto anni” e nel caso di morte di più persone, le parole “ma la pena non può superare gli anni quindici” sono sostituite con le parole “ma la pena non può superare gli anni ventuno”.
art. 9
(Modifiche all’articolo 590-bis del Codice Penale)
2. Nell’articolo 590-bis del codice Penale, le parole “per le lesioni gravi la pena è della reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle parole “per le lesioni gravi la pena è della reclusione da un anno a tre anni” e le parole “la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle parole “la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da due anni a cinque anni”
art. 10
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge è previsto, per il biennio 2012-2013, uno stanziamento annuo di 5.600.000,00 euro. L’onere va imputato, nell’ambito del Bilancio dello Stato, ad un apposito Fondo denominato “Fondo speciale per prevenzione delle stragi del sabato sera”.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 è aggiunto il comma 2-bis: "Una parte della quota dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, a diretta gestione statale, di cui al comma 2, deve essere destinata alle scuole di ogni ordine e grado (esclusa la Scuola Materna) per finanziare campagne di informazione e formazione di Educazione Stradale per ad accrescere nei giovani la consapevolezza e la responsabilità per la tutela della propria e altrui vita".



14 co-firmatari
un emendamento