Incentivi per politiche ambientali negli Istituti scolastici statali di ogni ordine e grado sul territorio nazionale


testo originale | testo finale

TESTO SOTTOPOSTO ALLA VOTAZIONE FINALE

art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di promuovere politiche ambientali e di sviluppo sostenibile nella scuola, lo Stato stanzia in bilancio incentivi economici in favore degli Istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale, che se ne facciano carico.

art. 2.
(Piano di dettaglio)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari ad euro cinque milioni per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Entro 30 giorni dalla data di emanazione della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone la conseguente programmazione operativa, di seguito chiamata piano di dettaglio, e istituisce un Ufficio competente mediante la dislocazione di proprio personale.
3. Il piano di dettaglio descrive analiticamente i termini, le procedure e le modalità operative necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema di erogazione degli incentivi. Il piano di dettaglio prevede, inoltre, un sistema di controllo del progressivo esaurimento delle risorse disponibili per le azioni finanziate dalla presente.
4. Raggiunta la percentuale di 9/10 di impiego delle somme a disposizione, l'Ufficio comunica a tutti i soggetti interessati il prossimo esaurimento dei fondi; impegnate tutte le somme, procede tempestivamente alla sospensione delle richieste di finanziamento.
5. L’Ufficio cura l’istruttoria delle richieste di contribuiti e, verificatene la regolarità, li eroga entro i termini di cui al piano di dettaglio.

art. 3.
(Soggetti destinatari dell'incentivo)
1. L’incentivo è erogato agli Istituti scolastici statali di ogni ordine e grado sul territorio nazionale che nell'anno scolastico a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge inseriscano nella propria programmazione curriculare ed extracurriculare (*) progetti formativi e/o azioni inerenti alle tematiche ambientali riservando i due terzi delle somme complessive agli istituti delle regioni del mezzogiorno (*).

2. E' assegnato all'Ufficio preposto il compito di selezionare gli istituti scolastici cui destinare l'incentivo in relazione all'entità delle proposte tematiche presentate e alla tempestività di presentazione della domanda all'Ufficio stesso, tenendo conto dell'ammontare dei fondi a disposizione. (*)

art. 4.
(Iniziative finanziate)
1. Possono essere oggetto di finanziamento le seguenti iniziative:
a) raccolta differenziata nell’ambito dei plessi scolastici;
b) ristrutturazione delle scuole secondo criteri di eco-compatibilità;
c) dotazione di tecnologie per la produzione autosufficiente di energia da fonti alternative, specialmente solare (*);
d) creazione di aree verdi all’interno dei plessi scolastici.

art. 5.
(Revoca dei finanziamenti)
1. Si dispone la revoca degli incentivi concessi nel caso:
a) di mancata attuazione dell’azione finanziata;
b) di mancata corrispondenza con il piano di dettaglio.

art. 6.
(Durata)
1. L’erogazione degli incentivi resta in vigore fino all’esaurimento delle risorse finanziarie a ciò destinate.

 

(*) testo così modificato dopo l'approvazione di tre emendamenti

testo originale | testo finale

Relazione
Articoli

 

Relazione al disegno di legge

Onorevoli senatori! - Il presente disegno di legge detta disposizioni in materia di “Incentivi per politiche ambientali negli Istituti scolastici statali di ogni ordine e grado sul territorio nazionale”.
Il disegno di legge è motivato dalla convinzione della necessità, per le giovani generazioni, di acquisire maggiore consapevolezza dei problemi ambientali e di un loro effettivo coinvolgimento nelle politiche di tutela del territorio. Senza paventare cifre catastrofiche, che pure presentano un elevato grado di verosimiglianza rispetto alle prospettive future, appare oggi quanto mai urgente la sensibilizzazione dei giovani al rispetto e alla tutela dell’ambiente. Naturale, dunque, vedere nella scuola, agenzia educativa per eccellenza, l’avanguardia di una “rivoluzione verde” fatta più di piccoli passi che di grandi scelte. Un disegno di legge, questo, che non nasce certo sull’onda emotiva delle ultime vicende salite agli onori della cronaca, bensì a partire da una ponderata riflessione su dati statistici.
In Italia, in media, ogni cittadino produce annualmente 324,7 Kg di spazzatura; a renderlo noto è l’Istituto di statistica Istat che ha inserito una ricerca sui “Rifiuti urbani smaltiti” all’interno del rapporto, pubblicato nella primavera scorsa, “100 statistiche per il nostro Paese”. Il resoconto, che si basa anche su dati del “Rapporto rifiuti 2006” dell’Apat e su dati Eurostat, prende in considerazione il periodo 2005-2007, evidenziando gli indici dei rifiuti di tutta Italia e sottolineando, regione per regione, l’altissimo tasso di spazzatura prodotta e la scarsa capacità di effettuare un’efficace raccolta differenziata. Dati che disegnano, con ogni evidenza, una situazione critica per l’Italia, soprattutto se raffrontata con il dato europeo. La media italiana, infatti, rappresenta un valore ben al di sopra dello standard europeo, attestato attorno ai 230 kg pro capite: un distacco, dunque, di quasi 100 kg pro capite di spazzatura prodotta. Il rapporto Istat mette in evidenza la grande differenza tra regioni del Nord e regioni del Sud. I rifiuti prodotti per persona nelle regioni del Nord-Ovest sono pari a 195 kg e al Nord-Est 226 kg, mentre nel Mezzogiorno d’Italia la media è di circa 400 kg pro capite. Inoltre, nel 2006, in Italia, solo un quarto dei rifiuti solidi urbani prodotti è stato avviato alla raccolta differenziata. La media nazionale si attesta infatti al 25,8%, ma anche qui le differenze tra Nord e Mezzogiorno sono rilevanti: al nord, è oggetto di raccolta differenziata il 33,5% dei rifiuti, al centro il 17,1% e, fanalino di coda, il sud con solo il 7,7%.
Palese, dunque, è l’assenza, soprattutto nelle regioni del centro-sud, di una “cultura” della raccolta differenziata a fronte di una recente direttiva europea che, invece, fissa misure per ridurre la produzione di rifiuti e impone il ricorso a regimi di raccolta differenziata entro il 2015 per aumentare di almeno il 50% il riutilizzo e il riciclaggio nel 2020. A ciò deve aggiungersi il problema energetico. Ogni anno l’Italia consuma circa 200 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) d’energia primaria, in gran parte petrolio e gas naturale. Decisamente troppo. Sia per i costi elevatissimi, sia perché il petrolio s’avvia verso l’oil peak – quel picco di produzione (nel 2013, secondo stime recenti) oltre il quale sarà sempre più oneroso sfruttare le riserve – e perché, ancora una volta, l’Unione europea e soprattutto il nostro stesso futuro c’impongono di ridurre in fretta le emissioni di CO2. Sono in molti, scienziati in prima linea, a scommettere sulle fonti rinnovabili unite all’utilizzo di materiali per l’edilizia eco-compatibili. L’Agenzia internazionale dell’Energia (Aie) prevede che, per soddisfare gli obiettivi di taglio della CO2 individuati dall’Onu, le fonti rinnovabili dovranno e potranno coprire il 50% della domanda elettrica mondiale, obiettivo che fino a cinque anni fa prospettavano solo gli ambientalisti. Le potenzialità, a detta degli esperti, ci sono e viene sottolineato anche come l’uso di fonti rinnovabili potrebbe essere un importante fattore per il superamento dell’attuale crisi economica globalizzata. Anche in questo ambito, tuttavia, il nostro Paese ha accumulato sensibili ritardi e deve scontare antieconomiche lungaggini burocratiche.
Preso atto di tale situazione, il disegno di legge proposto provvede a stanziare incentivi in favore di istituti scolastici per finanziare iniziative specifiche, in primo luogo, di raccolta differenziata, impiego di materiali edili eco-compatibili, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei plessi scolastici. Iniziative indispensabili nell’ottica di una scuola che non si proponga ai giovani esclusivamente come centro di educazione ambientale ma, soprattutto, quale esempio di eco-compatibilità; al fine di avere impatto efficace sugli studenti e provocare risultati a catena sulle loro famiglie e sui componenti della loro comunità locale. Appare infatti necessario che la scuola, in conformità a quanto più volte ribadito dall’Unione europea e dalle organizzazione internazionali, crei consapevolezza e capacità critica negli studenti, affinché essi elaborino proposte serie e motivate di gestione responsabile e sostenibile dell’ambiente, indirizzandoli verso scelte e comportamenti sensibili.
Il disegno di legge si compone di 6 articoli.
L'articolo 1 descrive le finalità del disegno di legge, individuando nella promozione di politiche ambientali e sviluppo sostenibile il movente dello stanziamento in bilancio di incentivi economici (precisabili in sede di Commissione, se questa iniziativa troverà un’auspicabile condivisione) da erogare agli istituti scolastici statali.
L’articolo 2 dispone l’approvazione del piano di dettaglio che conterrà la descrizione analitica dei termini, delle procedure e delle modalità operative necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema di erogazione degli incentivi. Esso, inoltre, dovrà prevedere un sistema di controllo del progressivo esaurimento delle risorse disponibili per le azioni finanziate e l’indicazione dell’Ufficio preposto alla cura dell’istruttoria delle richieste di contributi, all’erogazione ed alla tempestiva sospensione dei medesimi.
L’articolo 3 individua i soggetti destinatari dell’incentivo negli istituti scolastici statali che, nel triennio precedente all’entrata in vigore della legge, abbiano posto in essere progetti formativi e/o azioni inerenti alle tematiche ambientali.
L’articolo 4 indica le iniziative oggetto di finanziamento: raccolta differenziata nell’ambito dei plessi scolastici, ristrutturazione degli edifici scolastici secondo criteri di ecocompatibilità, dotazione di  tecnologie per la produzione autosufficiente di energie alternative, creazione di aree verdi.
L’articolo 5 dispone la revoca degli incentivi concessi in caso di mancata attuazione dell’azione finanziata o di mancata corrispondenza con il piano di dettaglio.
L’articolo 6 è dedicato alla definizione della durata dell’erogazione degli incentivi ed alla riserva di un eventuale rinnovo futuro della legge.

 Articolato del disegno di legge

art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di promuovere politiche ambientali e di sviluppo sostenibile nella scuola, lo Stato stanzia in bilancio incentivi economici in favore degli Istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale, che se ne facciano carico.

art. 2.
(Piano di dettaglio)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari ad euro cinque milioni per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Entro 30 giorni dalla data di emanazione della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone la conseguente programmazione operativa, di seguito chiamata piano di dettaglio, e istituisce un Ufficio competente mediante la dislocazione di proprio personale.
3. Il piano di dettaglio descrive analiticamente i termini, le procedure e le modalità operative necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema di erogazione degli incentivi. Il piano di dettaglio prevede, inoltre, un sistema di controllo del progressivo esaurimento delle risorse disponibili per le azioni finanziate dalla presente.
4. Raggiunta la percentuale di 9/10 di impiego delle somme a disposizione, l'Ufficio comunica a tutti i soggetti interessati il prossimo esaurimento dei fondi; impegnate tutte le somme, procede tempestivamente alla sospensione delle richieste di finanziamento.
5. L’Ufficio cura l’istruttoria delle richieste di contribuiti e, verificatene la regolarità, li eroga entro i termini di cui al piano di dettaglio.

art. 3.
(Soggetti destinatari dell'incentivo)
1. L’incentivo è erogato agli Istituti scolastici statali di ogni ordine e grado sul territorio nazionale che nel triennio precedente all’entrata in vigore della presente legge abbiano posto in essere progetti formativi e/o azioni inerenti alle tematiche ambientali.

art. 4.
(Iniziative finanziate)
1. Possono essere oggetto di finanziamento le seguenti iniziative:
a) raccolta differenziata nell’ambito dei plessi scolastici;
b) ristrutturazione delle scuole secondo criteri di eco-compatibilità;
c) dotazione di tecnologie per la produzione autosufficiente di energia da fonti alternative;
d) creazione di aree verdi all’interno dei plessi scolastici.

art. 5.
(Revoca dei finanziamenti)
1. Si dispone la revoca degli incentivi concessi nel caso:
a) di mancata attuazione dell’azione finanziata;
b) di mancata corrispondenza con il piano di dettaglio.

art. 6.
(Durata)
1. L’erogazione degli incentivi resta in vigore fino all’esaurimento delle risorse finanziarie a ciò destinate.