Onorevoli senatori! - Purtroppo nel nostro Paese permane ancora ai nostri giorni la necessità di tutelare la presenza femminile nella vita politica, sede delle scelte che riguardano il benessere e lo sviluppo della collettività.
Le quote di genere (in Italia chiamate “quote rosa”) sono delle disposizioni interne agli statuti dei partiti che fissano un minimo di donne o una proporzione da rispettare per entrambi i sessi nel momento in cui vengono costituite le liste elettorali.
In riferimento ai dati elaborati dall’università di Stoccolma e dall’International Idea (Istituto internazionale per la democrazia e l’assistenza elettorale) emerge il ritardo dell’Italia (che nella classifica mondiale si colloca al 48° posto per la presenza femminile nelle istituzioni politiche centrali) con il 13,7% donne al Senato della Repubblica e il 17,3% donne alla Camera dei Deputati rispetto a paesi come la Svezia, con il 45% dei deputati donne e la Norvegia con il 37% delle presenze femminili in Parlamento. È interessante notare che nei paesi economicamente più arretrati i dati raggiungono vette del 48,8% in Rwanda e il 25% in Iraq.
Questo disegno di legge che noi oggi proponiamo prende spunto dal modello attualmente vigente in Francia, dove inizialmente si erano stabilite con legge ordinaria la quote rosa per le elezioni politiche e successivamente, dopo la bocciatura dal Consiglio costituzionale, si è intervenuto con una modifica costituzionale a cui è stata data pronta attuazione. A tale proposito anche in Italia era stato proposto una modifica al testo della legge del 21 dicembre 2005 n°270 il quale fu respinto nella seduta del 12 ottobre 2005 con 452 voti contrari e 140 favorevoli.
In base all’art 3 della Costituzione, la Repubblica rimuove realmente gli ostacoli di ordine sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini? In base all’art 51 della Costituzione, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne in campo elettorale?
A nostro parere sarebbe necessaria l’introduzione di normative specifiche per l’effettiva applicazione di questi principi, apportando modifiche alla normativa elettorale vigente.
Articolato del disegno di legge
art. 1
(Modifica alla normativa per l'elezione della Camera dei deputati)
1. All'articolo 22, comma 1, del DPR 30 marzo 1957, n. 361, riguardante l'elezione della Camera dei deputati, successivamente modificato dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è aggiunto il numero:
"7) ricusa le liste che non siano composte da almeno il 50% dei candidati di sesso femminile.
2. Il Ministero per le pari opportunità accerta tale requisito proporzionale di cui si fanno carico i partiti/coalizioni.
art. 2
(Modifica alla normativa per l'elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, riguardante l'elezione del Senato della Repubblica, successivamente modificato dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è ulteriormente modificato nel senso di inserire, dopo le parole "secondo un determinato ordine "le seguenti: "in modo che nei collegi elettorali almeno il 50% dei candidati sia di sesso femminile.



31 co-firmatari
nessun emendamento