Articolato del disegno di legge
art. 1
(Finalità)
1. Lo Stato italiano promuove l’assegnazione di lavori socialmente utili a chi debba riacquistare i punti persi dalla patente a causa della guida in stato d’ebbrezza.
2. Gli interventi previsti, integrando le pene pecuniarie già in vigore, hanno valore formativo e tendono ad evitare che l’azione venga reiterata.
art. 2 (*)
(Modalità di attribuzione dei lavori socialmente utili)
1. Le Province individuano le attività ritenute socialmente utili sulla base delle esigenze locali.
2. Alle Province spetta la definizione della qualità e quantità del lavoro in rapporto al tasso alcolemico al momento dell’esame con l’etilometro.
3. La durata dei lavori socialmente utili può variare da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 2 anni.
art. 3
(Destinatari)
1. Gli interventi stabiliti dalla presente legge sono diretti alle persone trovate alla guida in stato d’ebbrezza di tutte le età e di qualunque sesso.
2. La durata dei lavori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 3, risulta aumentata del doppio nel caso in cui alla guida ci sia un neopatentato.
(*) testo così modificato dopo l'approvazione di un emendamento
Onorevoli senatori! - In questi tempi in cui si verificano troppo frequentemente incidenti spesso mortali causati dall'uso eccessivo di sostanze alcoliche e stupefacenti, ci sentiamo vicini al tema [della guida] della sicurezza stradale, in particolar modo a quello delle sanzioni pecuniarie previste per chi è sorpreso al volante con un eccessivo tasso alcolemico nel sangue. Siamo d’altronde consapevoli di quanto siano severi i limiti imposti in proposito dalla legislazione vigente e dunque guidare il sabato sera deve implicare l’astenersi completamente dall’assunzione di bevande alcoliche, così da evitare la perdita di punti o, peggio, il ritiro della patente stessa.
Riflettendo però proprio sul sistema della patente a punti e sullo scopo che esso si prefiggere, abbiamo concluso che tale sistema si rivelerebbe del tutto inutile nel momento in cui fosse possibile recuperare i punti stessi semplicemente pagando. La perdita dei punti dovrebbe infatti implicare una presa di coscienza e di responsabilità da parte del guidatore, il quale dovrebbe maturare e comprendere di aver messo a repentaglio non solo la propria vita, ma anche quella degli altri. Ebbene, il pagamento snaturerebbe del tutto il vero significato del sistema appena citato, riducendolo solamente ad una formalità: elargendo una certa somma di denaro i punti verrebbero immediatamente riacquistati, e non si otterrebbe alcun cambiamento nelle abitudini del conducente. Infine, ricollegandosi alla presa di coscienza e al senso di responsabilità che dovrebbero scaturire dalla perdita di punti dalla propria patente di guida, il nostro ultimo obiettivo è proprio quello di diminuire le inutili stragi che settimanalmente hanno luogo sulle nostre strade, quasi sempre provocate da individui alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Abbiamo dunque ipotizzato che la perdita di punti non sia sufficiente, ma che ad essa debba seguire l’assegnazione di lavori socialmente utili per il recupero dei punti stessi. Questo con la speranza che gli automobilisti d’Italia vengano maggiormente sensibilizzati riguardo al problema della guida in stato di ebbrezza e affinché il sistema a punti possa adempiere una funzione educativa oltre che punitiva. I lavori socialmente utili e la loro durata dovrebbero variare in base al tasso alcolemico del test ed essere svolti nella propria città, in base alle necessità già individuate da una commissione istituita dai Comuni.
Articolato del disegno di legge
art. 1
(Finalità)
1. Lo Stato italiano promuove l’assegnazione di lavori socialmente utili a chi debba riacquistare i punti persi dalla patente a causa della guida in stato d’ebbrezza.
2. Gli interventi previsti, integrando le pene pecuniarie già in vigore, hanno valore formativo e tendono ad evitare che l’azione venga reiterata.
art. 2
(Modalità di attribuzione dei lavori socialmente utili)
1. Le Regioni individuano le attività ritenute socialmente utili sulla base delle esigenze locali.
2. Alle Regioni spetta la definizione della qualità e quantità del lavoro in rapporto al tasso alcolemico al momento dell’esame con l’etilometro.
3. La durata dei lavori socialmente utili può variare da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 2 anni.
art. 3
(Destinatari)
1. Gli interventi stabiliti dalla presente legge sono diretti alle persone trovate alla guida in stato d’ebbrezza di tutte le età e di qualunque sesso.
2. La durata dei lavori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 3, risulta aumentata del doppio nel caso in cui alla guida ci sia un neopatentato.



16 co-firmatari
un emendamento