TESTO SOTTOPOSTO ALLA VOTAZIONE FINALE
art. 1
1. E’ fatto assoluto divieto agli studenti, singolarmente o in gruppo, di porre in atto all'interno degli edifici scolastici comportamenti tesi a danneggiare fisicamente o anche psicologicamente un loro compagno, della stessa classe o di altre classi, definiti "atti di bullismo".
2. Rientrano in tali atti l’insistenza su vistose o piccole malformazioni fisiche, difetti di dislalia, malformazioni caratteriali non usuali, differenze di razza e/o di religione delle vittime prescelte.
3. Poiché anche la ripresa mediante telefonino di parti del corpo di altri alunni, senza essere autorizzati, può costituire una offesa, deve rientrare nella vasta gamma degli atti di bullismo anche la registrazione in video con qualunque strumento adatto all’uopo.
4. Anche la ripresa di atti a sfondo sessuale in video o suono con qualunque strumento rientra nella fattispecie di un atto di bullismo.
5. Sono sanzionate anche le riprese che scelgono come vittima lo/gli insegnanti. (*)
art. 2
1. Il divieto di cui all’articolo 1 è esteso ad ogni forma di bullismo attuata non solo all'interno degli edifici scolastici ma anche al loro esterno nelle parti che rientrano nella competenza dell'autorità scolastica.
art. 3
1. E’ fatto obbligo all’autorità scolastica venuta a conoscenza dei fatti di denunciare gli atti di bullismo alla magistratura o all’autorità di polizia giudiziaria.
2. L’autorità scolastica ha l’obbligo di richiedere, ove necessario, l’intervento del servizio sanitario nazionale.
art. 4
1. Gli eventuali danni di natura morale e/o psicologica saranno oggetto di valutazione da parte di personale specializzato all’uopo consultato dall’autorità scolastica a conoscenza dei fatti.
art. 5
1. L’autorità scolastica è obbligata a esaminare gli episodi di bullismo in una riunione alla quale sono chiamati a partecipare almeno uno dei genitori (o chi ne fa le veci) dell’alunno offeso e i genitori degli attori dell’atto di bullismo.
art. 6
1. Le eventuali spese per la cura del danno prodotto saranno a completo carico dei genitori dell’alunno o degli alunni che hanno attuato l’atto di bullismo.
art. 7
1. Indipendentemente dalle sanzioni di legge, gli studenti che pongono in atto azioni di bullismo saranno sanzionati dall’Autorità scolastica con provvedimenti che, a seconda della gravità dei fatti, possono consistere in sospensione dalle lezioni per almeno cinque giorni ovvero in un abbassamento del voto di condotta ovvero nella espulsione dalla scuola per un intero anno scolastico.
2. Gli alunni che si rendono autori di qualsiasi atto teso a danneggiare un altro individuo moralmente e/o fisicamente, oltre alle punizioni di cui sopra, devono essere obbligati a servizi sociali per un periodo di tempo proporzionale al danno effettuato. (*)
art. 8
La disciplina di cui ai precedenti articoli si applica anche nei casi in cui i comportamenti scorretti configurano dei veri e propri atti di vandalismo nei confronti delle cose (edificio o parti di esso e arredo scolastico).
(*) testo così modificato dopo l'approvazione di un emendamento
Relazione al disegno di legge
Onorevoli senatori! I frenetici tempi odierni ci pongono di fronte a sempre più nuove e numerose problematiche che ci costringono a necessarie ed imprescindibili riflessioni. Le nuove generazioni sono ancora al centro del nostro dibattito che in tale sede punta i riflettori su un fenomeno, quello del bullismo, espressione di un disagio che non può restare confinato negli ambiti in cui si verifica. E’ necessario dare veste giuridica ai fenomeni prodotti da questa realtà mediante disposizioni precise che prevengano e, ove necessario, sanzionino tali forme di comportamento. Una interpretazione errata del concetto di libertà ha insinuato nella coscienza di alcuni minori la convinzione che sia lecito potersi prendere gioco delle debolezze fisiche o psichiche altrui. L’Istituzione scolastica, che entra in campo ed è sicuramente in prima linea, non deve solo organizzare attività finalizzate a promuovere comportamenti corretti fra minori, ma sentirsi anche obbligata a prevenire, per quanto possibile, atteggiamenti che possano offendere fisicamente o psicologicamente i membri singoli della comunità.
Entrando nello specifico del fenomeno di cui all’oggetto, partiamo dal termine, “bullismo”, appunto, dall’inglese “bullyng”, che definisce un insieme di comportamenti con i quali qualcuno compie ripetutamente azioni o affermazioni al fine di esercitare potere su un’altra persona e dominarla. E’ sicuramente una sottocategoria del comportamento aggressivo in quanto rivolto a chi è incapace di difendersi efficacemente o perché più giovane, o meno forte o, ancora, psicologicamente meno sicuro. Il comportamento consiste in vessazioni ed abusi di ogni genere, violenze fisiche e psicologiche, che sono all’ordine del giorno sia nel Nord che nel Sud Italia e non risparmiano nessuna delle fasce sociali di provenienza. Che un bambino o un ragazzino vengano molestati, obbligati a sottostare a soprusi ed atti di sfruttamento è inaccettabile e del tutto inconcepibile, ma se a molestare sono coetanei il fenomeno diventa sconcertante. Le “vittime” sono di solito isolate e incomprese, non parlano con nessuno e subiscono in silenzio. Il fenomeno riguarda sia maschi che femmine, di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, e si compie soprattutto in ambito scolastico: aule, corridoi, bagni, laboratori, spogliatoi e in tutti i luoghi isolati e poco sorvegliati.
A tale proposito è intervenuto lo stesso Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Mariastella Gelmini, pronunciandosi a favore dell’installazione delle telecamere in aula. Non è un gioco al "Grande Fratello" e in ogni caso la telecamera non è la soluzione ma solo un deterrente in più. “Il problema – sottolinea il Ministro – è rimettere al centro lo studente, rivisto nella sua formazione a 360 gradi”.
Secondo studi effettuati negli ultimi anni, cause e concause del fenomeno sarebbero diverse e spesso sono concatenate fra loro: famiglie inesistenti, videogiochi violenti, assenza di regole. Così si diventa bulli. E’ cambiato il ruolo del vincente: per le generazioni precedenti era il buono, il coraggioso che metteva a repentaglio la propria vita per difendere la vittima dal cattivo, oggi è colui che ruba e uccide di più. L’era del genitore amico, visti i risultati, è tramontata e l’autoritarismo ha creato stuoli di depressi ed aggressivi. Imbocchiamo allora la strada del dialogo senza perdere la nostra autorevolezza e restituiamo alla famiglia ed alle istituzioni la loro funzione di solido e insostituibile punto di riferimento.
Il presente provvedimento legislativo contempla anche forme di vandalismo nei confronti delle cose di proprietà dello Stato, oltre alle altre forme di prevaricazione perpetrate tramite i nuovi mezzi di comunicazione (telefonate o invio di SMS e MMS con testi o immagini volgari, offensivi o minacciosi; diffusione di informazioni private su un’altra persona, anche pubblicando i filmati e foto su Internet; calunnie diffuse tramite mail, chat o blog). Cyberbullismo: è questa la nuova tipologia emergente di bullismo nella quale scompare il rapporto diretto tra vittima e bullo, che in molti casi riesce anche a mantenere l’anonimato.
E' noto che il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca collabora quotidianamente con le principali associazioni che difendono i valori della legalità ed ha avviato dal 2007 diverse iniziative promuovendo la cultura della legalità e del benessere organizzativo della scuola attraverso una campagna di comunicazione diversificata rivolta agli studenti, alla scuola e alle famiglie: azioni mirate per ogni ordine e grado di scuola, oltre a linee guida predisposte dal MIUR di indirizzo nazionale, adottate da tutti gli Uffici Scolastici Regionali. E’ indubbio il ruolo che riveste la scuola nella prevenzione e repressione del fenomeno e gli articoli 3, 4, 5 e 7 ne richiamano appieno le responsabilità: non solo l’autorità scolastica deve denunciare l’accaduto, ma anche eventualmente sanzionare l’alunno e/o gli alunni che si sono resi responsabili di tali comportamenti, mediante procedure che rientrano nei criteri di valutazione della condotta, supportati in tal senso anche dalle nuove disposizioni ministeriali. L’azione di intervento deve estendersi anche ad attività di prevenzione attraverso l’inserimento di eventuali sanzioni disciplinari e/o amministrative e/o penali nel Regolamento d’Istituto. Gli alunni, come tutti i soggetti partecipanti e facenti parte della comunità scolastica, devono essere consapevoli del ruolo che rivestono e richiamarsi quotidianamente a quella cultura della legalità, del rispetto e del dialogo sui quali poggia la convivenza civile e democratica del nostro Paese!
Articolato del disegno di legge
art. 1
1. E’ fatto assoluto divieto agli studenti, singolarmente o in gruppo, di porre in atto all'interno degli edifici scolastici comportamenti tesi a danneggiare fisicamente o anche psicologicamente un loro compagno, della stessa classe o di altre classi, definiti "atti di bullismo".
2. Rientrano in tali atti l’insistenza su vistose o piccole malformazioni fisiche, difetti di dislalia, malformazioni caratteriali non usuali, differenze di razza e/o di religione delle vittime prescelte.
art. 2
1. Il divieto di cui all’articolo 1 è esteso ad ogni forma di bullismo attuata non solo all'interno degli edifici scolastici ma anche al loro esterno nelle parti che rientrano nella competenza dell'autorità scolastica.
art. 3
1. E’ fatto obbligo all’autorità scolastica venuta a conoscenza dei fatti di denunciare gli atti di bullismo alla magistratura o all’autorità di polizia giudiziaria.
2. L’autorità scolastica ha l’obbligo di richiedere, ove necessario, l’intervento del servizio sanitario nazionale.
art. 4
1. Gli eventuali danni di natura morale e/o psicologica saranno oggetto di valutazione da parte di personale specializzato all’uopo consultato dall’autorità scolastica a conoscenza dei fatti.
art. 5
1. L’autorità scolastica è obbligata a esaminare gli episodi di bullismo in una riunione alla quale sono chiamati a partecipare almeno uno dei genitori (o chi ne fa le veci) dell’alunno offeso e i genitori degli attori dell’atto di bullismo.
art. 6
1. Le eventuali spese per la cura del danno prodotto saranno a completo carico dei genitori dell’alunno o degli alunni che hanno attuato l’atto di bullismo.
art. 7
1. Indipendentemente dalle sanzioni di legge, gli studenti che pongono in atto azioni di bullismo saranno sanzionati dall’Autorità scolastica con provvedimenti che, a seconda della gravità dei fatti, possono consistere in sospensione dalle lezioni per almeno cinque giorni ovvero in un abbassamento del voto di condotta ovvero nella espulsione dalla scuola per un intero anno scolastico.
art. 8
La disciplina di cui ai precedenti articoli si applica anche nei casi in cui i comportamenti scorretti configurano dei veri e propri atti di vandalismo nei confronti delle cose (edificio o parti di esso e arredo scolastico).



10 co-firmatari
2 emendamenti