Articolato del disegno di legge
art. 1
Competenze in materia di controlli
1. In revisione dell’articolo 197 del decreto legislativo n. 152/06, si fa obbligo alla Province di una maggiore attenzione nei confronti dei controlli previsti così come segue: a) controllo trimestrale su tutte le attività delle imprese che si occupano di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti; b) analisi accurata dell’idoneità delle zone in cui sono localizzati gli impianti sottoposti ad indagine; c) verifica puntuale dei prelievi di campioni all’interno di stabilimenti e l’analisi dei registri contabili degli stessi; d) osservanza delle tecniche adottate per il trasporto di ogni tipo di rifiuto.
art. 2 Misure per la riduzione fiscale
1. E’ fatto obbligo per le Province di prevedere variazioni alle misure fiscali applicate nei confronti delle aziende che effettuano lo smaltimento di rifiuti, pericolosi e non. In particolare, le Province dovranno assicurare: a) una migliore distribuzione dei fondi stanziati dagli enti locali a favore delle aziende sopra citate; b) l’applicazione di sgravi fiscali a favore degli stabilimenti che si attengono alla normativa sul corretto smaltimento delle varie tipologie di rifiuti.
art. 3 Istruzioni in materia di smaltimento
1. Le Regioni, le Province e i Comuni si fanno carico di effettuare maggiori campagne di coinvolgimento e informazione della popolazione in materia di corretto riciclo, per il raggiungimento di una percentuale più alta possibile di materiali riutilizzabili e per realizzare una buona raccolta differenziata.
2. Le Province devono allestire nuove discariche o riaprire quelle inutilizzate al fine di ridurre al minimo i fenomeni di smaltimento non corretto di rifiuti.
art. 4 Modifica del sistema di pagamento delle tasse
1. Si impone il pagamento delle tasse o imposte da parte delle aziende inquinanti da versare ai Comuni ove tali stabilimenti inquinano o depositano rifiuti e non ai Comuni dove esse hanno sede legale. Tale modifica permette l’arricchimento del territorio che subisce un danno ambientale considerevole.
art. 5 Semplificazione della normativa vigente
1. Al fine di agevolare la comprensione e l’applicazione delle norme che regolano suddetta materia, si stabilisce la semplificazione dei testi di legge concernenti la gestione di ogni tipologia di rifiuto.
2. Si delega, pertanto, il Governo a redigere un Testo Unico che raccolga e semplifichi i numerosi testi di legge che direttamente o per analogia si occupano di rifiuti illeciti, ponendo fine ad una normativa complessa e farraginosa.
art. 6 Modifiche al Codice Penale
1. Si introduce il reato di “ecomafia” nel Codice Penale, in attuazione della direttiva europea n. 2008/99/CE, emanata il 18.11.2008, che rafforza la tutela penale dei reati contro l'ambiente.
2. Il reato di ecomafia è identificabile come reato ambientale strettamente associato alla criminalità organizzata.
3. Si introduce l'uso delle intercettazioni telefoniche per i suddetti reati.



5 co-firmatari
un emendamento