Disposizioni a favore del "posto fisso"


testo originale | testo finale

TESTO SOTTOPOSTO ALLA VOTAZIONE FINALE  

art. 1
1. Al fine di eliminare lo stato di incertezza che caratterizza il mondo del lavoro sia pubblico che privato, incertezza che spesso sfocia nel precariato, con inevitabili ripercussioni nel mondo sociale ed economico, i contratti di lavoro a tempo determinato si devono trasformare in contratti a tempo indeterminato sia nell’impiego pubblico che nell’impiego privato, attraverso il pensionamento anticipato di tre anni.

art. 2
1. Per reperire le risorse necessarie a coprire i contributi mancanti per raggiungere il traguardo della pensione, si pongono a carico dello Stato un terzo delle quote, a carico del lavoratore uscente un altro terzo e a carico del lavoratore entrante il rimanente terzo.

art. 3
1. Al fine di fronteggiare le continue innovazioni e i continui progressi che richiedono sempre diverse e qualificate specializzazioni, si impone ai lavoratori dipendenti l’obbligo di seguire corsi di aggiornamento e qualificazione, così da aumentare la propria professionalità nel corso dell’intera attività lavorativa .

art. 4
1. Il posto fisso non deve identificarsi con il posto assicurato in ogni caso.
2. Il lavoratore ha l’obbligo di eseguire con diligenza le attività cui viene preposto, per non incorrere nelle sanzioni previste nell’articolo successivo.
3. L'attività svolta da ogni singolo lavoratore sarà sottoposta a controlli periodici da parte dei membri del comitato di cui all'articolo 6. (*)

art. 5
1. Qualora il lavoratore non adempia con diligenza al lavoro assegnatogli, la prima volta incorre nella decurtazione di una giornata di lavoro dallo stipendio; se il comportamento si dovesse reiterare una seconda volta viene sospeso, senza stipendio, per un mese.
2. Qualora il lavoratore non fosse trovato sul posto di lavoro in orario lavorativo viene licenziato.

art. 6
1. All’interno di ogni ufficio verrà eletto un comitato composto da quattro membri e presieduto dal dirigente di settore che di volta in volta valuterà la violazione e applicherà le sanzioni.

(*) testo così modificato dopo l'approvazione di un emendamento

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Relazione
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Relazione al disegno di legge

Onorevoli senatori! - La scelta di proporre un disegno di legge riguardante il posto fisso è scaturita dalla consapevolezza che il lavoro sicuro costituisce un fondamento per la stabilità economica e sociale del nostro Paese. Il posto fisso rende possibile la formazione di famiglie con il conseguente aumento della ricchezza economica. Infatti, avendo una fonte di guadagno sicura, le persone sono portate ad impiegare più facilmente il proprio reddito, innestando di fatto un circuito positivo nel mercato, con conseguente aumento della domanda, dei risparmi, degli investimenti e dell'occupazione. In pratica, si tratta di recepire e rielaborare la ricetta keynesiana, ancora una volta vincente in un momento di crisi economica. In questo modo si pone rimedio alla forte mobilità registrata nello Stato italiano. L'occupazione stabile consente di programmare il futuro dei lavoratori e non deve essere intesa come difesa dei fannulloni. La flessibilità è il concetto in base al quale un lavoratore non rimane costantemente al proprio posto di lavoro a tempo indeterminato, ma muta più volte, nell'arco della propria vita, l'attività occupazionale e/o il datore di lavoro. Ciò, però, determina incertezza ed instabilità, con inevitabili ripercussioni sia in ambito economico che sociale. Il concetto di flessibilità rischia infatti di degenerare nel concetto di precariato quando intervengono contemporaneamente, e involontariamente da parte del lavoratore, più fattori di instabilità quali, ad esempio, la mancanza di continuità nella partecipazione al mercato del lavoro e la mancanza di un reddito adeguato con il quale pianificare la propria vita presente e futura. Merito e uguaglianza dovrebbero essere alla base di ogni società civile, ma ciò non è in contrasto con il "posto fisso" pur se bisogna dare la possibilità a chi lavora di migliorare con percorsi formativi, corsi di aggiornamento ed essere al passo e pronti per ogni tipo di innovazione. Il progetto che presentiamo pone, pertanto, l’accento su un aspetto fondamentale: il posto fisso non dev'essere inteso come garanzia per i "fannulloni".

Articolato del disegno di legge

art. 1
1. Al fine di eliminare lo stato di incertezza che caratterizza il mondo del lavoro sia pubblico che privato, incertezza che spesso sfocia nel precariato, con inevitabili ripercussioni nel mondo sociale ed economico, i contratti di lavoro a tempo determinato si devono trasformare in contratti a tempo indeterminato sia nell’impiego pubblico che nell’impiego privato, attraverso il pensionamento anticipato di tre anni.

art. 2
1. Per reperire le risorse necessarie a coprire i contributi mancanti per raggiungere il traguardo della pensione, si pongono a carico dello Stato un terzo delle quote, a carico del lavoratore uscente un altro terzo e a carico del lavoratore entrante il rimanente terzo.

art. 3
1. Al fine di fronteggiare le continue innovazioni e i continui progressi che richiedono sempre diverse e qualificate specializzazioni, si impone ai lavoratori dipendenti l’obbligo di seguire corsi di aggiornamento e qualificazione, così da aumentare la propria professionalità nel corso dell’intera attività lavorativa .

art. 4
1. Il posto fisso non deve identificarsi con il posto assicurato in ogni caso.
2. Il lavoratore ha l’obbligo di eseguire con diligenza le attività cui viene preposto, per non incorrere nelle sanzioni previste nell’articolo successivo.

art. 5
1. Qualora il lavoratore non adempia con diligenza al lavoro assegnatogli, la prima volta incorre nella decurtazione di una giornata di lavoro dallo stipendio; se il comportamento si dovesse reiterare una seconda volta viene sospeso, senza stipendio, per un mese.
2. Qualora il lavoratore non fosse trovato sul posto di lavoro in orario lavorativo viene licenziato.

art. 6
1. All’interno di ogni ufficio verrà eletto un comitato composto da quattro membri e presieduto dal dirigente di settore che di volta in volta valuterà la violazione e applicherà le sanzioni.