Disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo in tutte le scuole di ogni ordine e grado


Relazione
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Relazione al disegno di legge

Onorevoli Senatori! – Il periodo in cui viviamo ci pone ogni giorno nuovi problemi e ci costringe a riflettere su temi purtroppo di attualità. I mass media spesso mettono in luce un grave fenomeno che viola i diritti fondamentali dell’essere umano, il diritto a vivere sicuri, liberi dalle violenze fisiche e psicologiche e che è, nello stesso tempo, espressione anche del disagio sociale di chi le esercita. Molti studenti chiedono una legge che tuteli i più deboli contro il bullismo con disposizioni precise che sanzionino forme di comportamento violento da parte dei giovanissimi nei confronti dei loro compagni più vulnerabili, prevaricandoli e vessandoli. Una errata interpretazione del concetto di libertà ha insinuato nella coscienza di alcuni minori la convinzione che sia lecito prendersi gioco delle debolezze fisiche o psichiche altrui. L’istituzione scolastica non deve solo organizzare attività finalizzate a promuovere comportamenti corretti fra minori, ma sentirsi anche obbligata a prevenire e punire, per quanto possibile, atteggiamenti che possano offendere fisicamente o psicologicamente i membri singoli della scolaresca.
Il termine "bullismo", dall’inglese bullying, definisce una serie di comportamenti con i quali qualcuno compie ripetutamente azioni o fa determinate affermazioni al fine di esercitare potere su un’altra persona e dominarla. Rappresenta sicuramente una sottocategoria di un comportamento aggressivo rivolto a chi è incapace di difendersi efficacemente o perché più giovane, o perché meno forte, o ancora perché psicologicamente meno sicuro. I primi studi sul fenomeno risalgono negli anni settanta, nei paesi Scandinavi; episodi di prevaricazione nei confronti di coetanei avevano portato addirittura al suicidio di alcuni di essi, e ciò aveva fortemente scosso l’opinione pubblica.
Gli studi ebbero poi sviluppo negli anni a seguire, nei paesi Anglosassoni principalmente e alcuni studiosi vennero ad elaborare una definizione del bullismo; un comportamento deliberatamente finalizzato a nuocere ed a danneggiare con il requisito della persistenza, della reiterazione di comportamenti, in genere esercitati verso propri pari, ossia coetanei e spesso appartenenti ad una stessa comunità scolastica. Episodi di bullismo nei confronti di compagni di classe e coetanei si sviluppano nella fascia di età dai 7/8 anni ai 14/16, in modo particolare.
Sono contraddistinti da prepotenze, offese, emarginazioni poste in essere con ripetuta continuità e con astiosa violenza. Si forma una perversa relazione con ruoli marcati e naturalmente asimmetrici; vi sono un bullo, una vittima ed un gruppo che assiste, partecipa o si assenta rimanendo sempre però sullo sfondo. Il bullo è generalmente più forte o comunque più aggressivo, privo di empatia e spesso animato dal sadico piacere d’infliggere sofferenze. La vittima è spesso più debole, più sensibile, incline all’interiorizzazione e psicologicamente portata alla debolezza. Spesso non ha il coraggio di raccontare le proprie sofferenze e con ciò perde autostima, rifiuta sempre di più di andare a scuola perché colà vive malamente e, talvolta, con il passare del tempo può diventare egli stesso aggressore. Secondo le più autorevoli interpretazioni sono ravvisabili una forma diretta e una forma indiretta di bullismo, alle quali va aggiunto un terzo tipo definito Cyber bullismo o bullismo elettronico.
Il bullismo diretto è tipicamente maschile e si basa su forme inequivocabili di violenza, sia fisica, con botte, spinte, calci, che verbale, con insulti e umiliazioni di ogni tipo.
Il bullismo indiretto è più femminile e decisamente più subdolo perché porta all’allontanamento della vittima prescelta dal gruppo; la si emargina, in una sorta di isolamento psicologico, la si schernisce con maldicenze e dicerie.
E’in drammatica ascesa il fenomeno del Cyber bullismo, realizzato mediante strumenti elettronici, quali mail diffamatorie, sms ingiuriosi, pubblicazioni sul web di immagini non autorizzate e commenti non graditi.
Il bullismo più frequente è in ogni caso è quello diretto verbale seguito da quello indiretto e poi da quello diretto fisico.
Assai diffusi anche il danneggiamento di oggetti personali, il furto e l’esclusione dal gruppo.
Sconcertanti, spesso, sono le motivazioni che spingono i giovani a compiere atti di bullismo.
Da una recente indagine effettuata su giovani che frequentano scuole dell’Emilia Romagna è emerso che la principale motivazione addotta da giovani bulli che, a loro dire, giustifica certi comportamenti, è la reazione a comportamenti prepotenti di altri, seguita, al secondo posto, dal bisogno di farsi rispettare ed al terzo dalla sconcertante voglia di divertirsi. Grave è spesso l’atteggiamento delle famiglie; una su quattro si disinteressa completamente del problema e talvolta i familiari biasimano gli eventuali provvedimenti disciplinari assunti in ambito scolastico ritenendoli un’indebita intromissione in quella funzione educativa che non dovrebbe, a loro dire, essere sottratta alle famiglie. Il bullo non commette un reato tipizzato e come tale codificato ma, via via, diversi reati già previsti, nella maggioranza dei casi, dal nostro codice penale. I più diffusi fra essi sono quelli di ingiuria, di minacce, di percosse, di lesioni, di danneggiamento, di violenza privata, di furto, di rapina, di estorsione. Non va dimenticato, però, che nella maggioranza dei casi, per non dire nella quasi totalità, il bullismo riguarda minorenni, spesso addirittura non imputabili né punibili perché infra quattordicenni. Per coloro che hanno superato la soglia dei 14 anni, e fino ai 18, l’imputabilità esiste ma va valutata caso per caso, accertata in concreto la capacità di intendere e di volere del soggetto sottoposto a procedimento penale. Il comportamento violento non compare senza preavviso ma è comunemente preceduto da atteggiamenti predittivi durante l’infanzia e seguito da atti devianti durante l’età adulta. Il bullismo è un fenomeno sociale che si manifesta in età sempre più bassa, sin anche all’asilo, nelle forme più lievi che comunque sono in grado di causare sofferenza e che purtroppo, all’occhio dell’inesperto, viene confuso con il “gioco”. Impossibile non essere in grado distinguere tra gioco e aggressione. Un numero crescente d’adolescenti e di giovani risultano alla ricerca esasperata di stimoli intensi, di sensazioni forti. Solo le “attività a rischio”, straordinarie e pericolose, risultano degne d’attenzione. Da ciò, la necessità di un forte impegno preventivo nei confronti del singolo soggetto ma anche nei confronti delle famiglie e del contesto micro-sociale e macro-sociale, al fine di scongiurare il formarsi di un "humus" favorevole all’insorgere di forme di disagio giovanile, sempre più problematiche ed ingestibili sul piano sociale. Il disagio adolescenziale ed il malessere diffuso tra i giovani impongono a tutti, in primo luogo alle Istituzioni, il dovere di attuare concreti provvedimenti per cercare di ridurne e, se possibile, di eliminarne le cause. Importante quindi, a nostro parere, è un intervento proprio sui bambini delle scuole elementari e sui genitori dei medesimi che così riescano ad accorgersi dei segnali predittivi di una condizione di disagio o di distorsione del senso di legalità, prima di essere genitore di un bullo o di una vittima, con poi maggiori difficoltà a conseguire quale obiettivo il benessere del bambino. In buona sostanza si avverte come sia cambiata la concezione del vincente: per le generazioni precedenti era il buono, il coraggioso che metteva a repentaglio la propria vita per difendere la vittima dal cattivo, oggi è colui che afferma la propria supremazia e potere in maniera più incisiva, ricorrendo a tutti i metodi illeciti possibili.
Il presente disegno di legge si compone di sei articoli e si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e repressivo, che si manifesti all’interno della struttura scolastica ed all’esterno della stessa, ivi comprese le sue pertinenze. Importante è il ruolo svolto dalle strutture scolastiche e dalle famiglie dei soggetti interessati nel contrasto al fenomeno di cui alla presente legge.

Articolato del disegno di legge

Art. 1
(Definizione di Bullismo)

1) Ai sensi  della presente legge, sono da considerarsi atti di bullismo:
a)    comportamenti ripetuti che si traducono in insulti, offese e prese in giro;
b) voci diffamatorie e false accuse;
c) piccoli furti;
d) estorsione;
e) minacce;
f) violenza privata;
g) aggressioni;
h) giochi violenti;
i) ripetuta emarginazione rispetto al gioco;
l) lesioni personali volontarie;
m) percosse volontarie e premeditate;
n) danneggiamento di cosa altrui;
o) danneggiamento di beni dell’istituto scolastico e di tutto ciò ad esso pertinente.
2) Sono, altresì, atti di bullismo la registrazione con cellulari, videocamere o, in generale, con strumenti che consentano la ripresa delle azioni, nonché la pubblicazione su siti internet degli atti stessi allo scopo di renderli visibili a tutti.
3) I responsabili degli atti di bullismo di cui al comma 2 sono soggetti alle sanzioni di cui agli articoli 4 e 5 nonché, se penalmente responsabili, a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2
(Creazione di Rete di scuole per il contrasto al bullismo)
1) Le istituzioni scolastiche costituiscono con l’azienda sanitaria locale territorialmente competente una rete di scuole con i seguenti compiti:
a) organizzare corsi prioritari di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative, al fine di prevenire il bullismo all’interno degli istituti scolastici;
b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo.


Art. 3
(Obblighi del dirigente scolastico)

1) Il dirigente scolastico che abbia conoscenza degli atti di cui all’articolo 2 ha i seguenti obblighi:
a) sporgere denuncia all’autorità di polizia giudiziaria;
b) richiedere l’intervento del Servizio sanitario nazionale, qualora dalla commissione degli atti di cui all’articolo 2 siano derivati danni gravi alla persona ed alla struttura scolastica;
c) convocare una riunione, allo scopo di esaminare la gravità dell’atto di bullismo, alla quale sono chiamati a partecipare almeno un genitore, o chi ne fa le veci, dell’alunno autore dell’atto di cui all’articolo 2, nonché personale specializzato nella valutazione dei danni di natura psicologica eventualmente riportati dalla vittima.

Art. 4
(Sanzioni a carico dei minori di anni 11)

1) I minori di anni 11 che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all’articolo 2, prestano servizio sociale nella scuola, oltre l’orario scolastico, per almeno due ore giornaliere, per un periodo minimo di sette giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.
2) I minori di cui al comma 1 non possono, altresì, partecipare a nessuna attività svolta al di fuori delle lezioni, nel periodo in cui prestano servizio sociale.



Art. 5
(Sanzioni a carico dei minori di età compresa tra 11 e 14 anni)

1) I minori di età compresa tra 11 e 14 anni che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all’articolo 2, sono sospesi dalle lezioni per un periodo minimo di dieci giorni fino ad un massimo di venti giorni. Se il fatto commesso risulti di particolare gravità, sono espulsi dalla scuola.
2) Nel periodo della sospensione, i minori di cui al comma 1 si recano nella struttura scolastica e, sotto la sorveglianza a turno degli insegnanti non occupati nello svolgimento delle lezioni, svolgono compiti supplementari. Il giudizio positivo, da parte degli insegnanti, costituisce presupposto per il superamento dell’anno scolastico.
3) I minori di cui al comma 1, durante la sospensione, contribuiscono, altresì, alla pulizia ed al decoro della struttura scolastica, con l’obbligo di trattenersi nella stessa almeno due ore dopo la normale chiusura delle lezioni.
4) La durata della permanenza nella struttura scolastica per le operazioni di pulizia e di decoro della stessa varia a seconda della gravità del fatto commesso dai minori di cui al comma 1.

Art. 6
(Risarcimento dei danni)

1) Le spese che si rendano necessarie per eventuali lesioni materiali alla struttura scolastica o alle parti esterne di competenza della struttura stessa, nonché quelle che si rendano necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e la cura psicologica degli offesi, sono a carico dei genitori dei minori autori del fatto.
2) È, altresì, a carico dei genitori dei minori autori del fatto il risarcimento dei danni psicologici ai minori offesi, la cui quantificazione è stabilita da personale specializzato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c).